L’IMU: LA NUOVA TASSA SUGLI IMMOBILI
Anche la "prima casa" torna ad essere tassata. Con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha convertito il decreto Monti (c.d. Manovra salva Italia), è stata istituita l’Imu, ovvero l’imposta municipale sugli immobili. L'imposta municipale ha come presupposto il possesso di immobili comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. La base imponibile dell'imposta municipale è costituita dal valore dell'immobile determinato applicando la rivalutazione del 5% alle rendite catastali e successivamente i nuovi moltiplicatori catastali che sono:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, (con esclusione della categoria catastale A/10);
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi).
L’aliquota di base che verrà applicata sulla "prima casa" e relative pertinenze è del 4 per mille e potrà essere aumentata o diminuita dai comuni di due punti: in sostanza l’aliquota dell’abitazione principale potrà oscillare dal 2 al 6 per mille. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale l’aliquota di base è stata fissata al 7,6 per mille e potrà essere aumentata o diminuita di tre punti: le aliquote oscilleranno, pertanto, dal 4,6 al 10,6 per mille. Dall'imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, è prevista una detrazione d’imposta di 200 euro 2012 maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
Nello schema a seguire sono riportati alcuni esempi di calcolo: Abitazione principale | Pertinenza prima casa | Seconda casa | |||
Rendita catastale | 550,00 | 180,00 | 550,00 | ||
Rendita rivalutata | 577,50 | 189,00 | 577,50 | ||
Coefficiente | 160 | 160 | 160 | ||
Valore immobile | 92400,00 | 30240,00 | 92400,00 | ||
Aliquota | 0,4% | 0,4% | 0,76% | ||
Imu dovuta | 369,60 | 120,96 | 702,24 | ||
Detrazione Imu | 200,00* | - | - | ||
Totale da pagare | 169,60 | 120,94 | 702.24 |
*la detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
Francesco Ruisi
Segretario della U.N.S.I.C. ALCAMO