Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Reddito di Emergenza. Prime
indicazioni relative alla presentazione della domanda
I requisiti per il Rem di cui al comma 1
In base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:
- il richiedente Rem deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda. Si rappresenta che la norma non prevede una durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato, in fase istruttoria, dall’Inps nell’ultima DSU,valida alla data di presentazione della domanda. In caso di nuclei con presenza di minorenni,rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.
I requisiti di compatibilità
Il Rem ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto–legge n. 41/2021 non è compatibile:
- con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
- con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
- con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
- con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.
I requisiti per il Rem di cui al comma 2
Solo in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 12, la norma prevede la possibilità di riconoscere il beneficio a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ossia aver terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 (NASpI e DIS-COLL) e avere un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a una determinata soglia.
Si tratta, in sostanza, di una prosecuzione dei benefici NASpI e DIS-COLL, in misura fissa,condizionata alla verifica dello stato di bisogno del richiedente (valutata tramite l’indicatore ISEE) e al rispetto di una serie di requisiti di compatibilità, di seguito dettagliati:
a) il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DISCOLL nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;
b) al momento della presentazione della domanda, deve essere presente una DSU in corso divalidità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.
I requisiti di compatibilità
Per il diritto al Rem ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto–legge n. 41/2021, è necessario che il membro del nucleo familiare che ha terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015 e ha un ISEE non superiore ai 30.000 euro, non sia titolare:
1) di una delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
2) alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
3) alla data del 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Inoltre, la corresponsione del Rem è incompatibile con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del Reddito o della pensione di cittadinanza.
Ruisi Francesco