Infortuni sul lavoro e malattie professionali: rivalutazioni economiche in agricoltura |
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2011, è stato pubblicato il Decreto ministeriale 13 giugno 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante le rivalutazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1º luglio 2011, intervenute nel settore agricoltura. - La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte e' fissata, a decorrere dal 1° luglio 2011, in euro 22.156,41. - l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2011, e' fissato in euro 483,37. - l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2011, e' fissato in euro 1.936,80. - A norma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui all'art. 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0155 si ottengono i seguenti importi: Inabilita' Importi dall'1/07/2011 Dal 50 al 59% 339,76 Dal 60 al 79% 474,10 Dall'80 al 89% 813,92 Dal 90 al 100% 1.153,72 100% + a.p.c 1.637,11 A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20. |
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martedì 27 settembre 2011
Infortuni sul lavoro e malattie professionali: rivalutazioni economiche in agricoltura
Dal 1° ottobre partirà la modalità telematica delle visite mediche di controllo per malattia
Dal 1° ottobre partirà la modalità telematica delle visite mediche di controllo per malattia |
I datori di lavoro dovranno presentare la richiesta per la visita medica ai loro dipendenti in malattia solo attraverso la modalità telematica. Come comunica l'Inps con la circolare n. 118 del 12 settembre 2011, partirà dal prossimo 1° ottobre la richiesta visita medica di controllo che dovrà essere effettuata sul sito dell’Istituto con accesso tramite PIN. Il servizio di richiesta, in modalità telematica, delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale riguarda i datori di lavoro pubblici e privati, compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia all’Istituto. E’ previsto un periodo transitorio che terminerà il 30 novembre durante il quale resteranno attivi i canali tradizionali. Ma a partire dal 1° dicembre 2011 il canale telematico diventerà esclusivo. http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20118%20del%2012-09-2011.htm |
martedì 13 settembre 2011
Certificati medici solo o line dal 13 settembre
Certificati medici solo o line dal 13 settembre |
Dal 13 settembre entra a regime il nuovo sistema di invio telematico dei certificati medici. Dopo questa data tutti i datori di lavoro non potranno più chiedere la copia cartacea delle attestazioni di malattia ai dipendenti, ma potranno consultare i relativi documenti solo attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici, collegandosi al sito dell'Inps. La scadenza di settembre - figlia della circolare del 18 marzo scorso firmata dal ministero della Pubblica amministrazione e da quello del Lavoro, che fissava prima dell'avvio definitivo del sistema un periodo transitorio di tre mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta poi il 13 giugno scorso - riguarda quindi soprattutto i datori di lavoro, ma ha naturalmente i suoi effetti anche su chi compila questi certificati: i medici di famiglia. "Ad oggi - riferiscono fonti del ministero della Pubblica amministrazione e innovazione - i camici bianchi che utilizzano il nuovo sistema telematico sono il 94% del totale". Intanto, dal primo febbraio al 30 giugno sono stati inviati all'Inps circa 9 milioni di certificati. Per la precisione, 8.731.176. Le tabelle pubblicate sul sito del ministero della Pubblica amministrazione mostrano dettagliatamente l'andamento e il flusso del sistema. I mesi in cui si sono registrati più certificati di malattia sono stati febbraio e marzo. |
giovedì 8 settembre 2011
BANDO DI 3° FASCIA ATA 2011 - ANTICIPAZIONI E NOTIZIE
BANDO DI 3° FASCIA ATA 2011 - ANTICIPAZIONI E NOTIZIE
a breve sarà DEFINITIVO Bando / Concorso per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. (personale amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico).
SAREMO OPERATIVI PER L' AVVIO DELLE DOMANDE nei nostri uffici di Via Pietro Galati 44 ALCAMO 91011
martedì 6 settembre 2011
DOMANDINE POSTA A TEMPO DETERMINATO scad. settembre
DOMANDINE POSTA A TEMPO DETERMINATO
www.poste.it
requisiti x partecipare sono:
1-diploma di scuola superiore con minimo di 70/100,
2-patente di guida
3- massimo 35 anni di età
Vi aspettiamo per la compilazione delle domande
requisiti x partecipare sono:
1-diploma di scuola superiore con minimo di 70/100,
2-patente di guida
3- massimo 35 anni di età
Vi aspettiamo per la compilazione delle domande
venerdì 2 settembre 2011
D.L. 119/2011: importanti novità per i congedi, le aspettative e i permessi
D.L. 119/2011: importanti novità per i congedi, le aspettative e i permessi |
Prime indicazioni riguardanti le novità introdotte dal D.L. 119 del 18 luglio 2011 in materia di maternità e tutela dell’handicap e invalidi. Eccole in sintesi: Maternità Nei casi di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza (dopo 180 giorni di gestazione) oppure di decesso del bambino è prevista la possibilità di ripresa immediata dell’attività lavorativa (serve un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro). Il medico competente e lo specialista devono attestare che non ci sono pregiudizi per la salute della lavoratrice. Per quanta riguarda il congedo parentale viene portato a 3 anni il periodo massimo usufruibile in caso di minori con handicap in situazione di gravità (sempre entro l’ottavo anno di nascita del figlio). Congedi e permessi per l’assistenza ai disabili I 3 giorni di permesso mensile possono essere utilizzati alternativamente dai genitori anche nello stesso mese. Per quanto riguarda il congedo straordinario di 2 anni, previsto per l’assistenza al coniuge convivente certificato con handicap grave, viene precisato che entro 60 giorni dalla richiesta il lavoratore dovrà usufruire del congedo e che in caso di mancanza, di decesso oppure in presenza di patologie invalidanti dello stesso hanno diritto al congedo, a scalare, i genitori, i figli, le sorelle e i fratelli conviventi. Viene confermato dalla norma in oggetto che la durata complessiva del congedo è di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap in situazione di gravità e che tra i requisiti richiesti la persona disabile non deve essere ricoverata a tempio pieno in strutture sanitarie. Esiste un’eccezione per i casi in cui i sanitari richiedano la presenza del lavoratore per assistere il disabile ricoverato. Una novità rilevante riguarda l’esclusività dell’assistenza: i congedi e i permessi sono riconosciuti ad un solo lavoratore. Unica eccezione riguarda i genitori di un minore disabile che possono usufruirne alternativamente. L’indennità erogata nei casi di congedo straordinario è pari all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e ricorrenti, inoltre per il periodo di fruizione vengono accreditati i contributi figurativi (il massimale è fissato per il 2011 in € 43.579,06). L’importo viene erogato direttamente dal datore di lavoro. La nuova legge prevede che nei casi di congedo non si maturano ferie, 13° mensilità e T.F.R. . Nei casi di assistenza ad una persona in situazione di handicap grave residente ad una distanza superiore ai 150 km. bisognerà dimostrare con il titolo di viaggio (biglietto ferroviario, aereo, bus) oppure con documentazione idonea (ticket autostradale) il raggiungimento della località di residenza della persona assistita. Invalidi La nuova norma prevede, per gli invalidi riconosciuti con una percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, la possibilità di usufruire di un congedo retribuito per cure non superiore ai 30 giorni annui. Domanda e relativa autorizzazione sono richieste al datore di lavoro e servirà allegare la dichiarazione del medico di medicina generale che attesti la necessità di usufruire di un congedo per cure per migliorare la patologia invalidante. Il periodo di cure non rientra nel periodo di comporto previsto dai contratti nazionali e viene erogato dal datore di lavoro con le stesse modalità dell’indennità di malattia |
Lavori usuranti: INPS e INPDAP presentano i rispettivi moduli per usufruire dei benefici
Lavori usuranti: INPS e INPDAP presentano i rispettivi moduli per usufruire dei benefici |
Per i lavoratori rientranti nella cosidetta categoria "usuranti" sia del settore pubblico che privato arriva la modulistica per la richiesta dei benefici, disponibile sul sito Inpdap (nota operativa n. 29/2011) e Inps (Messaggio 16762/2011), dopo la pubblicazione da parte del Ministero della Lavoro della circolare n. 22. I due Istituti va ricordato osservano criteri differenti. I tempi sono dunque stretti per i lavoratori che vogliono sfruttare la finestra del 30 settembre per accedere al pensionamento anticipato. Entro il 30 settembre andrà infatti presentata la domanda all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto secondo le modalità definite dallo stesso ente, e interessa chi ha maturato o maturerà entro fine anno il diritto ad usufruire del prepensionamento. Consulta la nota operativa Inpdap 29/2011: http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/12-08-2011-notaop29.pdf Consulta il Messaggio Inps n. 16762/2011 http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fmessaggi%2fmessaggio%20numero%2016762%20del%2025-08-2011.htm |
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