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lunedì 9 dicembre 2013

"Francesco Ruisi alcamo" ASPI e licenziamento disciplinare





   ASPI e licenziamento disciplinare

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 29 del 23 ottobre 2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità che si configuri il diritto del lavoratore a percepire l’ASpI e il conseguente obbligo del datore di lavoro di versare il contributo di cui all’art. 2, comma 31 della L. n. 92/2012, nell’ipotesi di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa.
In particolare, l’istante chiedeva se il licenziamento disciplinare possa costituire un’ipotesi di disoccupazione “involontaria”, per la quale è prevista la concessione della predetta indennità.
Il Dicastero adito ha riscontrato il quesito precisando che non sembrano esservi margini per negare il contributo a carico del datore di lavoro previsto dall’art. 2, comma 31 della L. 92/2012, in quanto lo stesso è dovuto “per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI".
                                                                               
                                                                                         RUISI FRANCESCO


sabato 7 dicembre 2013

"Ruisi Francesco Alcamo" Cambia L'Isee ecco i criteri di valutazione.

Cambia l'Isee 
Il nuovo "riccometro"che si mostra mediamente più severo con le proprietà di case, i conti correnti e i titoli, ma anche più attento ad aiutare le famiglie numerose e i disabili, cioè i primi utenti dei servizi di welfare. Ecco nel dettaglio che cosa cambia punto per punto :
1. ISEE / CASA DI PROPRIETÀ 
Nell'indicatore contano i valori Imu dell'abitazione di proprietà, superiori del 60% rispetto a quelli dell'Ici. Il valore viene abbattuto di un terzo, ma rimane più alto rispetto al vecchio. Come nel vecchio sistema, dal valore viene sottratto il debito residuo del mutuo, ma è cancellata l'alternativa di detrarre 51.645 euro. Non entra nell'Isee una casa di valore fino a 52.500 euro ( più 2.500 per ogni figlio);
2. ISEE / CASA IN AFFITTO 
Aumenta di oltre un terzo, arrivando a 7mila euro contro i 5.164,6 previsti dal vecchio sistema, la detrazione per le spese di affitto, che devono essere contenute in un contratto registrato di cui si dichiarano gli estremi. La detrazione è ulteriormente aumentata per le famiglie numerose: cresce di 500 euro per ogni figlio convivente, dal terzo in poi;
3. ISEE / REDDITI
Accanto ai redditi Irpef e a quelli delle attività finanziarie, entrano nel nuovo indicatore tutti i redditi soggetti a imposta sostitutiva (come quelli da affitto con cedolare), i redditi tassati all'estero, gli assegni percepiti per il mantenimento dei figli, i trattamenti assistenziali, le indennità e così via. In pratica, ci sono tutte le entrate della famiglia; la regola va letta assieme alle detrazioni (schede successive);
4. ISEE/ DETRAZIONI REDDITI
Per attenuare l'estensione delle voci di entrata considerate nell'indicatore, vengono introdotte due nuove detrazioni fisse per i redditi da lavoro dipendente o da pensione. In entrambi i casi, la regola generale prevede la detrazione pari al 20% del reddito, ma con due tetti massimi distinti: lo sconto può arrivare a 3mila euro per i redditi da lavoro, mentre si deve fermare a mille euro per la pensione; 
5. ISEE / ALTRE DETRAZIONI
La nuova regola prevede altre detrazioni per abbassare la componente reddituale dell'Isee. In particolare, si sottrae all'indicatore l'importo degli assegni versati al coniuge e di quelli per il mantenimento dei figli. Uno sconto fino a 5mila euro riguarda poi le spese mediche e di assistenza specifica per disabili, l'acquisto di cani guida e i servizi di interpretariato per non udenti;
6. ISEE / DISABILI
Il nuovo sistema introduce una nuova franchigia per le famiglie con componenti disabili: la franchigia è di 4mila euro (5.500 se il componente è minorenne) nel caso di disabilità media, sale a 5.500 euro (7.500 se minorenni) con disabilità grave e arriva a 7mila (9.500 se minorenni) per persone non autosufficienti. Per i non autosufficienti escono dall'Isee anche tutte le spese per collaboratori domestici ;
7. ISEE / DEPOSITI E CONTI
Il valore di depositi e conti correnti nel vecchio sistema era quello registrato al 31 dicembre dell'anno precedente, mentre nel nuovo Isee vale, se superiore, la consistenza media annua. Il riferimento al 31 dicembre rimane sempre valido se il contribuente ha fatto investimenti significativi, cioè superiori alla differenza fra consistenza media e valore al 31 dicembre;
8. ISEE / IMMOBILI
Diminuisce la detrazione riferita al patrimonio mobiliare, che passa da 15.493,7 euro (i vecchi 30 milioni di lire) a 6mila euro. Per le famiglie numerose esistono poi due regole aggiuntive: una detrazione aggiuntiva da 2mila euro, finché non si supera il tetto complessivo di 10mila euro, per ogni componente dopo il primo e un altro sconto (fuori dal tetto) di 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo;

Imu, come effettuare i nuovi calcoli



 Con il decreto legge 133/2013 sull'Imu infatti, il Governo ha deciso che tutti dovranno ricalcolare l'intera imposta per il 2013 con le nuove aliquote, sottrarre quanto pagato in acconto e saldare la differenza entro il 16 dicembre. Con alcune eccezioni:  prima tra tutte l'abitazione principale. Ma l'esenzione decisa in materia di tasse sull'abitazione  principale non è totale per tutti i cittadini. Il testo del Dl 133 prevede che la seconda rata resti dovuta nei casi in cui il Comune abbia deliberato per il 2013 un'aliquota per l'abitazione principale maggiore di quella base prevista dalla legge (4 per mille). In questi casi l'imposta va versata dal contribuente nella misura del 40% della differenza risultante tra l'aliquota del 4 per mille e quella decisa dal Comune. La scadenza per il pagamento di questo conguaglio atipico è il 16 gennaio 2014.
Inoltre restano sempre escluse da qualsiasi beneficio le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Niente Imu, invece, per le "assimilate" (come le case dei lungodegenti) e i terreni dei coltivatori professionali.
                                                                                                         Ruisi Francesco


fonte: Il Sole 24 Ore 

venerdì 25 ottobre 2013

Ruisi Francesco -- Liquidazione anticipata ASpI




 Liquidazione anticipata ASpI

Importante novità per i beneficiari di prestazione ASPI: viene estesa anche a loro la possibilità di richiedere all’Inps la liquidazione della prestazione in forma anticipata e in un’unica soluzione nei casi di apertura di attività di lavoro autonomo o professionale. Il decreto ministeriale n. 73380 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attua le disposizioni di cui all’articolo 2 comma 19 della legge 28 giugno 2012 n. 92, il quale - in via sperimentale e nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 – prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Con la circolare n. 145 del 9 ottobre 2013 l’Inps ha fornito le istruzioni relative ad ambito di applicazione, domanda, documentazione e modalità di erogazione della prestazione.

Rendita Inail: rivalutato l’importo delle prestazioni economiche per i titolari




Rendita Inail: rivalutato l’importo delle prestazioni economiche per i titolari

L’Inail, con circolare n. 50 del 10 ottobre 2013, ha comunicato la rivalutazione annuale, con decorrenza retroattiva dal 1° luglio 2013, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industria, agricoltura, nonchè per medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi In base alle disposizioni dettate da quattro Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tutti datati 10 giugno 2013. La circolare rende noto che nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 76,11, mentre il minimale e il massimale di rendita sono rispettivamente determinati nelle misure di euro 15.983,10 e di euro 29.682,90. Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite ai lavoratori a tempo indeterminato è fissata in euro 24.122,02. In entrambi i settori, l’assegno “una tantum” in caso di morte, è stabilito nella misura di euro 2.108,62.


sabato 3 agosto 2013

(Ruisi Francesco) Incentivo assunzione lavoratori con almeno cinquant’anni e di donne di qualunque età







Incentivo assunzione lavoratori con almeno cinquant’anni e di donne di qualunque età

“Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree” ai sensi dell’Articolo 4, commi 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92, è quanto contenuto nella circolare Inps n. 111 del 24/07/2013. Secondo le disposizioni contenute nella Circolare, il beneficio spetta per: le assunzioni a tempo indeterminato; le assunzioni a tempo determinato; le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’incentivo compete anche in caso di part-time ed è altresì espressamente previsto per l’assunzione a scopo di somministrazione, così come per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001. In considerazione della loro specialità, l’incentivo non spetta – tra l’altro - per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.
La possibilità di usufruire di questo beneficio è legata a determinate condizioni. Infatti gli incentivi sono subordinati: alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente: l’adempimento degli obblighi contributivi; l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012; alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. In caso di somministrazione, la condizione di regolarità contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione, in quanto l’agenzia è in via principale gravata degli obblighi contributivi (cfr. articolo 25, d.l.vo 276/2003); invece la condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione che l’utilizzatore, in quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato. Per usufruire delle agevolazioni è necessario effettuare richiesta all’Inps mediante comunicazione telematica.


Disabili: il congedo straordinario può essere esteso anche ai parenti entro il 3° grado







Disabili: il congedo straordinario può essere esteso anche ai parenti entro il 3° grado

Importante sentenza della Corte Costituzionale in materia di congedo straordinario per assistenza a disabile riconosciuto con handicap grave (art.3 comma 3 L. 104/92). Si tratta del congedo di due anni, anche frazionabili, che spetta ai lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, in caso di assenza dal lavoro per assistenza ad un parente invalido.
Pertanto il disabile ha diritto ad essere assistito dai familiari, e per questo il congedo straordinario va esteso ai parenti conviventi entro il terzo grado. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 203 afferma il contrasto con la Carta dell'art. 42 del Dlgs 53/2000 per la parte in cui, in caso di mancanza o decesso o malattie invalidanti dei soggetti, non include tra i soggetti legittimati a usufruire del congedo anche i parenti conviventi o gli affini entro il terzo grado.
Secondo la Corte infatti è incomprensibile che l'apporto di questi ultimi sia circoscritto e riconosciuto solo per quanto riguarda i permessi previsti dalla legge 104/92, mentre non è contemplato per ottenere i congedi straordinari.
"La famiglia - dice la Corte - deve costituire l'ambito privilegiato di assistenza del disabile, al quale come soggetto debole vanno garantite "oltre alle necessarie prestazioni sanitarie e di riabilitazione, anche la cura, l'inserimento sociale e, soprattutto la continuità delle relazioni costitutive della personalità umana".
Del resto la Corte ha affermato da tempo la necessità di adottare gli interventi economici integrativi a sostegno delle famiglie, che rivestono un ruolo fondamentale nella cura dei disabili la cui gravità sia accertata. Il congedo rientra tra questi strumenti.