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venerdì 27 marzo 2020

PILLOLE DECRETO CURA ITALIA (Proroga sfratti)



Proroga sfratti

Il provvedimento  proroga gli sfratti, che sono posticipati dopo al 30 giugno 2020.

Ruisi Francesco



PILLOLE DECRETO CURA ITALIA ( Bonus baby sitter)



Bonus baby sitter

 Il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting in alternativa alla richiesta del congedo parentale si può chiedere per un limite massimo complessivo di 600 euro, che salgono a 1.000 per i lavoratori del settore sanitario, per quelli della Polizia di Stato, per la sicurezza e per i settori impegnati a fronteggiare l’emergenza Covid.
 Il bonus per i servizi di baby sitting viene erogato mediante il libretto famiglia.

Ruisi Francesco




PILLOLE DECRETO CURA ITALIA (Congedo parentale)



Congedo parentale

Previsto il congedo straordinario per i genitori che a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza coronavirus sono a casa per prendersi cura dei figli. I beneficiari della norma sono i lavoratori dipendenti e i collaboratori con figli fino a 12 anni.
La prestazione si chiedere all’Inps, con un limite massimo di 15 giorni per famiglia.
 Il congedo può essere chiesto per un periodo continuativo o diviso tra i genitori e può essere retroattivo a partire dal 5 marzo, la data di chiuse le scuole.

È prevista un’indennità pari al 50% della retribuzione. Se si è già chiesto il congedo parentale (senza retribuzione o quello con un’indennità pari al 30% della retribuzione per chi ha figli fino a sei anni) la misura sarà convertito nella nuova percentuale.
 Per questo congedo è prevista la contribuzione previdenziale figurativa che non c’è invece per il congedo parentale normale senza retribuzione.
 Non sarà conteggiato nel limite massimo previsto per il congedo parentale per la cura dei figli fino a 12 anni.

L’indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Possono chiedere alternativamente il congedo entrambi i genitori , a condizione che  l’altro genitore lavori e non sia beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito.
Se si hanno figli disabili non si applica il limite di età se il figlio frequenta la scuola o è normalmente ospitato in un centro diurno.
Se si hanno figli tra i 12 e i 16 anni si può chiedere il congedo senza riconoscimento dell’indennità né della contribuzione figurativa.
 Le stesse norme valgono per i genitori affidatari.

Il congedo può essere richiesto anche dai dipendenti pubblici.
la prestazione sarà gestita dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Ruisi Francesco




PILLOLE DECRETO CURA ITALIA ( 600 euro di bonus per autonomi e partite Iva)



600 euro di bonus per autonomi e partite Iva

Il decreto Cura Italia dispone  un bonus da 600 euro ai professionisti con partita Iva attiva al 23 febbraio scorso e ai collaboratori, così come ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps.

L’indennità  sarà una tantum ed esente da Irpef. Il bonus spetta solo nel 2020.

La spesa prevista e di € 170 milioni come tetto massimo di spesa, che al momento non dovrà essere sforato, pena la non adozione di altri provvedimenti concessori.
Ruisi Francesco





PILLOLE DECRETO CURA ITALIA (100 euro in busta paga 2020)




100 euro in busta paga 2020

8,8 milioni gli italiani che dovrebbero ricevere il premio di 100 euro mensili.
il premio investirà il 15% dei lavoratori pubblici e il 50% di quelli privati. l'impegno è stimato in 880,5 milioni  di Euro.

il  previsto  premio di 100 euro è per il mese di marzo 2020 ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro.

Il premio spetta a chi guadagni non più di 40 mila euro l'anno ed è esentasse. Viene rapportato ai giorni di lavoro in sede e viene dato in via automatica dal datore di lavoro, se possibile nella busta paga di aprile o comunque entro il conguaglio di fine anno.

 
Ruisi Francesco  






sabato 30 maggio 2015

Assegno a sostegno della natalità, fino 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi)


Assegno a sostegno della natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190


 l’articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi dal 125 al 129, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.

L’assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui al riformato articolo 9 del Testo Unico sull’immigrazione, di cui al Decreto Legislativo n.286/1998 e successive modificazioni), residenti in Italia, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato.

L’assegno è corrisposto direttamente dall’INPS, su domanda. In base alla Legge di stabilità per il 2015 sopra citata, l’Istituto provvede alle attività di ricezione e gestione delle domande di assegno ed anche al monitoraggio mensile dei relativi oneri, ai sensi del comma 127 del citato articolo 1 della legge di stabilità, per consentire ai Ministeri vigilanti di poter rideterminare la misura dell’assegno stesso qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsioni di spesa indicate al comma 128 del medesimo articolo.

L’assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o  adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
residenza in Italia;
convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);
ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace (art. 4, comma 5, del D.P.C.M.). I predetti requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario (art. 5, comma 6, del D.P.C.M. in esame). Si precisa che l’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.

La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare indicato al precedente paragrafo 2.

In particolare, l’importo annuo dell’assegno è pari a:

960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.
L’assegno è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal  mese di nascita/ingresso in famiglia.

Il genitore avente i requisiti di legge presenta la domanda di assegno, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017.

L’INPS corrisponde il beneficio per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda del valore dell’ISEE, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda.

Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Istituto direttamente al richiedente. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica

Presso il Patronato Enasc sarà,possibile  effettuare le domande.
                                                                                                        Ruisi francesco


domenica 15 marzo 2015

Concorso pubblico per 80 posti di Commissario




Concorso pubblico per 80 posti di Commissario, indetto con D.M. 26.2.2015


Il 27 febbraio 2015 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale "Concorsi ed esami" è stato pubblicato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate dalle ore 00.00 del 27 febbraio 2015 alle ore 23.59 del 30 marzo 2015 utilizzando esclusivamente la procedura informatica della domanda online..

La presentazione della domanda su modello cartaceo sarà ammessa esclusivamente nel caso sia resa ufficiale su questo sito l'indisponibilità del servizio online negli ultimi tre giorni lavorativi.

La procedura informatica di acquisizione della domanda di partecipazione al concorso non consente l'inserimento dei titoli indicati all'articolo 6 del bando.

Sarà cura dell'Amministrazione richiedere i titoli a tutti coloro che saranno ammessi a sostenere le prove scritte.

Il 31 marzo 2015 sarà pubblicato su questa pagina il diario dell'eventuale prova preselettiva ed i 5000 quesiti.

 Bando