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sabato 12 maggio 2012

HANDICAP GRAVE ai sensi della L.104/92.

Legge 104/92: l’handicap


Questa sintesi è rivolta al cittadino comune; perciò, vuole avere un taglio semplice, perchè sia comprensibile ai non addetti del mestiere.
Le informazioni contenute potranno essere soggette a modifiche relativamente alla emissione di nuove norme nonchè sulla base di leggi regionali.
L’accertamento dell’invalidità civile va distinta dall’accertamento di handicap, anche se l’iter della pratica e la Commissione Medica è la stessa. I benefici e le agevolazioni relativi all’handicap (L. 104/92) si applicano anche agli invalidi INAIL e di guerra.

HANDICAP GRAVE ai sensi della L.104/92.

Lo stesso iter (INPS, Commissione di verifica, INPS, interessato) segue anche il verbale di accertamento di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 nr 104.
Riguarda anche gli invalidi INAIL e di guerra.

Permessi lavorativi e congedi straordinari.

Nel caso di bambini al di sotto dei 3 anni: prolungamento dell’astensione facoltativa dal lavoro o 2 ore di permesso giornaliero retribuito.
Per i genitori o i familiari entro il 3° grado di parentela di invalidi maggiori di 3 anni di età: 3 giorni di permesso al mese .
Per il lavoratore disabile: 3 giorni di permesso al mese o 2 ore di permesso orario giornaliero.
Per richiedere tale agevolazione, occorre presentare il certificato di handicap (che si richiede sempre all’ASL di residenza ai sensi della L.104/92), in cui si menziona il comma 3 dell’art. 1 della Legge 104/92:
  • per i dipendenti pubblici: all’ufficio del personale;
  • per i dipendenti privati: alla propria sede INPS sui moduli predisposti dall’INPS rilascerà una ricevuta, che il dipendente consegnerà al proprio ufficio del personale.
Da allegare alla domanda:
  • o il certificato rilasciato dalla commissione attestante lo stato di gravità della condizione di handicap
  • o un certificato rilasciato dal proprio medico di base attestante una sindrome di Down con allegata copia del cariotipo
  • o per i grandi invalidi di guerra e equiparati copia dell’attestato di pensione o del decreto di concessione rilasciato dal competente Ministero
  • o un certificato del medico specialista dell’ASL (se non è stato rilasciato il certificato della Commissione, da presentare comunque non appena disponibile).
L’INPS, secondo i vari casi, ha predisposto dei moduli appositi (HAND), in cui sono contenute tutte le spiegazioni.
In alternativa ai permessi, diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Congedi parentali.

Spetta ad uno dei genitori, anche adottivi, o, in mancanza, a fratelli o sorelle conviventi.
Il disabile deve essere portatore di handicap in situazione di gravità.
Congedo retribuito massimo di 2 anni nell’arco della vita lavorativa, da utilizzare in maniera continuativa o frazionata.

Agevolazioni fiscali per ausili e protesi.

Salvo i casi in cui all’invalido (di misura non inferiore ad 1/3) è riconosciuta la gratuità di protesi ed ausili pertinenti con il proprio tipo di disabilità, è prevista una detrazione del 19% (ma senza applicazione della franchigia di € 119,11) delle spese sostenute per l’acquisto di alcune protesi ed ausilii, come le carrozzine, tutori per fratture, arti artificiali, ausili per il sollevamento, eccetera.
Per alcuni presidi per disabili è prevista anche una IVA agevolata.

Agevolazioni fiscali sui veicoli destinati ai disabili.

I veicoli oggetto dell’agevolazione sono quelli individuati dall'articolo 54, comma 1, lettere a), c)
e f), Dlgs 285/1992, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, o fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.

Per quali veicoli?:
  • motocarrozzette
  • autoveicoli o motoveicoli ad uso promiscuo
  • autoveicoli o motoveicoli per trasporto specifico del disabile
  • autocaravan (solo per la detrazione IRPEF del 19%)
A chi spettano tali agevolazioni? Con alcune differenze, a queste categorie di invalidi:
  1. ai non vedenti e sordomuti;
  2. ai disabili con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento;
  3. ai disabili con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
  4. ai disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Agli invalidi di cui ai punti 2 e 3 viene riconosciuta solitamente una situazione di handicap prevista dal comma 3 art. 3 della L.104/92; gli invalidi di cui al punto 4 rientrano solitamente nel comma 1 della L. 104./92; per i non vedenti e sordomuti, esistono anche norme particolari.

Per i disabili di cui al comma 1 della L.104/92 è necessario che il veicolo sia adattato o che abbia almeno il cambio automatico; per i disabili di cui al comma 3 non è obbligatorio alcun adattamento.

Il veicolo può essere intestato, invece che al disabile, ad un familiare che lo abbia fiscalmente a carico. Per ritenere “a carico” un disabile, questi non deve avere un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51; per tale limite, non si tiene conto dei redditi esenti (pensioni sociali, indennità di accompagnamento e varie, gli assegni e le pensioni dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili). Se il disabile supera questo tetto di reddito, tutti i documenti di spesa devono essere a lui intestati.
Documentazione da allegare alla richiesta di agevolazione per i veicoli:
  • verbale di accertamento dell’handicap ai sensi della L. 104/92, dove deve essere espressamente indicato o il comma 1 o il comma 3 dell’articolo 3 o l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento;
  • per l’agevolazione IVA, autocertificazione che nel quadriennio non si abbia già beneficiato dell’agevolazione;
  • autocertificazione di essere fiscalmente a carico di un familiare, se del caso.
Nel caso di veicoli adattati, gli adattamenti devono risultare già al momento dell’acquisto del veicolo nuovo. Rientra nelle agevolazioni anche l’adattamento di un veicolo acquistato di seconda mano.
Nel verbale di accertamento dell’handicap dell’ASL deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.
Quali sono queste agevolazioni?
  • IVA agevolata al 4%
  • esenzione dal bollo auto
  • detrazione IRPEF del 19%
  • esenzione dal pagamento dell’IPT
  • pass invalidi.

IVA agevolata al 4%.
Oltre che al prezzo di acquisto, si applica anche agli adattamenti che vengono fatti successivamente.
Si applica anche a veicoli usati.
Si applica si applica, senza limiti di valore, una sola volta nel quadriennio, salvo nel caso che il primo veicolo beneficiato venga cancellato dal PRA.
Ne sono esclusi i veicoli, anche se specificamente destinati al trasporto di disabili, intestati ad altre persone, a società commerciali, a cooperative, enti pubblici e privati.
Il Venditore deve emettere fattura con i richiami alla Legge 97/86 e alla Legge 449/97 e comunicare i dati all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’atto di vendita.
Esenzione dal bollo auto.
Prevista da ultimo comma art. 8 Legge 27 dicembre 1997 n. 449.
Anche questa esenzione spetta se l’intestatario è lo stesso disabile oppure un familiare che lo abbia in carico.
Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione si applica ad uno solo.
La targa del veicolo beneficiante va indicata al competente ufficio (Regione o Provincia o Agenzia Entrate, secondo la Regione di residenza) al momento della presentazione della richiesta di esenzione; la documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento del bollo; l’accoglimento della richiesta va notificata all’interessato; il beneficio, una volta riconosciuto, vale per tutta la durata in circolazione del veicolo beneficiante, a meno che l’auto non venga venduta (in tal caso, deve essere informato lo stesso ufficio che ha rilasciato l’esenzione).
Ne sono esclusi i veicoli, anche se specificamente destinati al trasporto di disabili, intestati ad altre persone, a società commerciali, a cooperative, enti pubblici e privati.
Detrazione IRPEF del 19%.
Vale una volta sola per acquisti effettuati nel quadriennio, entro un certo limite (attualmente euro 18.075,99); vale solo per le spese di acquisto e per le riparazioni relative ai soli adattamenti; per le vetture senza adattamenti, eventuali spese di adattamenti esterni (es. pedana sollevatrice) fruiscono a parte della detrazione del 19%.. Sono esclusi i costi di esercizio (manutenzione ordinaria, carburanti, lubrificanti)
La detrazione può essere fruita tutta nel primo anno oppure ripartita in 4 anni.
In caso di furto, la detrazione spetta al netto del rimborso assicurativo.
Esenzione dal pagamento dell’IPT.
Sono esenti dalla imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà i veicoli adibiti al trasporto o alla guida di disabili delle categorie su citate, sia di auto nuove che usate.
La richiesta di esenzione va diretta al PRA territorialmente competente.
Alcune Province hanno stabilito ulteriori agevolazioni sul pagamento dell’IPT.
Pass invalidi.
E’ previsto dall’art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni; è stato esteso ai non vedenti nel comma 3 art. 12 del DPR 503/1996.
I cittadini non vedenti o con “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”, di qualsiasi età, possono richiedere un contrassegno di libera circolazione e sosta.
Il pass permette anche di circolare nelle zone a traffico limitato; soltanto se consentito, anche nelle corsie preferenziali e nelle aree pedonali.
E’ logico che il disabile intestatario del contrassegno deve trovarsi in auto; infatti, il pass (contrassegno) è strettamente personale, non è cedibile, non è legato ad uno specifico veicolo, non è legato al possesso di una patente di guida, è valido su tutto il territorio nazionale.
Il pass va esposto nella parte anteriore del veicolo in modo chiaramente visibile.
Il certificato di disabilità per ottenere il pass va richiesto al’ASL di residenza; può essere richiesto anche contestualmente alla domanda di invalidità civile.
Il pass va richiesto al proprio Comune di residenza e ha validità quinquennale, salvo che sia indicata una diversa scadenza per una invalidità temporanea.
Per il rinnovo, è sufficiente allegare una certificazione del medico curante che attesti il persistere delle condizioni che hanno dato luogo al rilascio
La gratuità della sosta è concessa solo nelle aree dedicate o nei posti riservati delle aree custodite; la norma prevede che almeno un parcheggio ogni 50 sia riservato al disabile gratuitamente.

Riserva di alloggi.

All'articolo 3, primo comma della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari assegnatari di abitazioni assistiti da contributo pubblico, tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie."

                                                               RUISI FRANCESCO


giovedì 12 aprile 2012

DISCIPLINA IN MATERIA DI CONGEDI E PERMESSI PER L’ASSISTENZA A DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ


DISCIPLINA IN MATERIA DI CONGEDI E PERMESSI PER L’ASSISTENZA A DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

La nuova disciplina sui congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità è stata modificata dagli articoli 3, 4, e 6 del decreto legislativo n. 119/2011. Ora l’Istituto INPS ha voluto fornire le istruzioni operative riguardo le nuove disposizioni. Entrando nel dettaglio, l’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico sulla maternità) è stato modificato dall’art. 3 del decreto n. 119/2011. In particolare il diritto al prolungamento del congedo, comunque entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, spetta alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità per un periodo massimo non superiore a tre anni, comprendente i periodi di cui all’art.32 del d.lgs.151/2001. Inoltre, si prevede che il prolungamento del congedo spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati se i sanitari chiedono la presenza del genitore.

Invece è stata eliminata la condizione che imponeva la fruizione dei permessi "successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità". Il congedo e i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. La nuova disposizione normativa precisa che i soggetti i quali fruiscono dei congedi straordinari per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo senza, però, il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

Infine, i periodi di congedo straordinario non possono essere considerati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto. È stata ristretta, inoltre la platea dei lavoratori che hanno diritto a prestare assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità. Vige l’obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere una persona residente in un comune situato a distanza superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, di attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

                                                                             Francesco Ruisi

                                                               Segretario della U.N.S.I.C. ALCAMO




sabato 31 marzo 2012

L’IMU: LA NUOVA TASSA SUGLI IMMOBILI




L’IMU: LA NUOVA TASSA SUGLI IMMOBILI

Anche la "prima casa" torna ad essere tassata. Con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha convertito il decreto Monti (c.d. Manovra salva Italia), è stata istituita l’Imu, ovvero l’imposta municipale sugli immobili. L'imposta municipale ha come presupposto il possesso di immobili comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. La base imponibile dell'imposta municipale è costituita dal valore dell'immobile determinato applicando la rivalutazione del 5% alle rendite catastali e successivamente i nuovi moltiplicatori catastali che sono:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, (con esclusione della categoria catastale A/10);

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi).

L’aliquota di base che verrà applicata sulla "prima casa" e relative pertinenze è del 4 per mille e potrà essere aumentata o diminuita dai comuni di due punti: in sostanza l’aliquota dell’abitazione principale potrà oscillare dal 2 al 6 per mille. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale l’aliquota di base è stata fissata al 7,6 per mille e potrà essere aumentata o diminuita di tre punti: le aliquote oscilleranno, pertanto, dal 4,6 al 10,6 per mille. Dall'imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, è prevista una detrazione d’imposta di 200 euro 2012 maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

Nello schema a seguire sono riportati alcuni esempi di calcolo: Abitazione principale Pertinenza prima casa Seconda casa
Rendita catastale 550,00 180,00 550,00
Rendita rivalutata 577,50 189,00 577,50
Coefficiente 160 160 160
Valore immobile 92400,00 30240,00 92400,00
Aliquota 0,4% 0,4% 0,76%
Imu dovuta 369,60 120,96 702,24
Detrazione Imu 200,00* - -
Totale da pagare 169,60 120,94 702.24


*la detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

                                                                      Francesco Ruisi 
                                                   Segretario  della U.N.S.I.C. ALCAMO

mercoledì 22 febbraio 2012

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI LAVORATORI DIPENDENTI, AI PENSIONATI ED AI TITOLARI DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DA LAVORO DIPENDENTE


ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI LAVORATORI DIPENDENTI, AI PENSIONATI ED AI TITOLARI DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DA LAVORO DIPENDENTE


CHE COS'È



E’ un sostegno economico per i nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, dei pensionati da lavoro dipendente e dei lavoratori che godono di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente (ad esempio: indennità di disoccupazione, indennità di maternità, cassa integrazione e guadagni, indennità di malattia, TBC).

A CHI SPETTA
L’assegno spetta ai lavoratori dipendenti italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia per il proprio nucleo familiare formato da:




I lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati.

Spetta ai lavoratori che hanno un reddito del nucleo inferiore alle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla Legge e costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Formano il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti ritenuta alla fonte se complessivamente superiori ad Euro 1.032,91.
Non sono considerate reddito le somme espressamente previste dalla Legge (ad es. i trattamenti di famiglia, i trattamenti di fine rapporto, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento e le rendite INAIL).


LA DOMANDA



La domanda deve essere presentata:

  • dai lavoratori dipendenti privati al datore di lavoro con modello ANF/DIP (SR 16)
  • dai lavoratori titolari di prestazioni previdenziali alla Sede INPS territorialmente competente sulla base della residenza del richiedente con il modello ANF/PREST (SR 32)
  • dai pensionati da lavoro dipendente alla Sede INPS territorialmente competente sulla base della residenza del richiedente con gli appositi modelli (ad esempio: AP 01 anzianità, AP 02 vecchiaia e AP 57 VO IO).

I modelli sopra citati sono disponibili sul sito Internet dell’Istituto www.inps.it.

DOCUMENTAZIONE


I lavoratori dipendenti devono allegare alla domanda:

  • l’autorizzazione (ANF 43), da richiedere all’Inps con apposito modello ANF42 (SR03), solo nei casi particolari indicati nel modello ANF/DIP (SR 16)
  • il modulo ANF/FN (SR65) solo nel caso di domanda per figli naturali del richiedente non convivente, riconosciuti da entrambi i genitori.

I titolari di prestazioni previdenziali ed i pensionati devono allegare per specifiche situazioni la documentazione prevista nei rispettivi modelli.


DA QUANDO SPETTA



In presenza dei requisiti previsti dalla Legge (art.2 Legge n.153 del 1988) l’assegno spetta dall’inizio dell’attività lavorativa ovvero da quando si verificano le situazioni che determinano il diritto all’assegno (ad. es. matrimonio, nascita di un figlio) nei limiti della prescrizione quinquennale.



FINO A QUANDO SPETTA



L’assegno spetta fino alla cessazione dell’attività lavorativa e/o fino al momento della perdita dei requisiti richiesti.



QUANTO SPETTA


La misura dell’assegno varia in base alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare: sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (es. nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Importi e fasce sono pubblicati, annualmente, in tabelle aventi validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente.


CHI PAGA



L’assegno è anticipato sulla busta paga dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti privati ed è pagato direttamente dall’INPS in presenza di particolari situazioni (es. ditte cessate o fallite) nonché nel caso dei titolari di prestazioni previdenziali e dei pensionati da lavoro dipendente.
In alcune condizioni l’assegno può essere pagato al coniuge del lavoratore, pensionato o titolare di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente.

Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori




Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori

CHE COS’E’



Un assegno, concesso dal Comune ma pagato dall’INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati.

A CHI SPETTA



Ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia.
E’ necessario che nel nucleo familiare ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo). Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso i terzi.
E’ necessario avere un valore ISE non superiore a quello richiesto dalla Legge per la concessione dell’assegno, che per l’anno 2009 è pari ad Euro 23.200,30 per nuclei familiari con 5 componenti.


LA DOMANDA



La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno (ad esempio l’assegno per il 2009 va richiesto entro il 31 gennaio 2010). La domanda deve essere accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente la situazione reddituale e situazione patrimoniale del nucleo familiare per il calcolo dell’ISE.


DA QUANDO SPETTA



L’assegno spetta dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti richiesti oppure dal 1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori.


FINO A QUANDO SPETTA



Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’ISE o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza dei tre figli minori.


QUANTO SPETTA



La misura intera dell’assegno per l’anno 2009 è pari ad euro 128,89 mensili fino ad un massimo annuo di tredici mensilità. In rapporto al valore dell’ISE l’assegno può essere corrisposto in misura ridotta.
L’importo ed i requisiti economici sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.


CHI PAGA



L’assegno è concesso dal Comune ed è pagato dall’INPS con due rate semestrali posticipate ciascuna con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune.
L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe prestazioni erogate dagli Enti locali e dall’Inps.

Assegno di maternità dei Comuni





Assegno di maternità dei Comuni

 

CHE COS'E'


E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.




A CHI SPETTA


  • Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
  • cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
    • carta di soggiorno;
    • permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre.
In alcuni casi particolari, se la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo.



REQUISITI


L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.



COSA SPETTA



Un assegno di importo complessivo pari ad euro 1.545,55 in caso di madre non è lavoratrice.
In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione; se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale).
L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.


LA DOMANDA



La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
In genere, gli uffici dei Comuni rendono disponibili i modelli di domanda che possono essere utilizzati per la richiesta dell’assegno.


DOCUMENTAZIONE


  • La dichiarazione sostitutiva unica oppure l’attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno;
  • Una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:

• i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell’assegno (residenza, cittadinanza e così via);

• di non avere diritto per il periodo di maternità all’indennità di maternità dell’Inps ovvero alla retribuzione;

• diversamente, dev’essere indicato l’importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;

• di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall’art. 49 della Legge n. 488/99).



Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.



CHI PAGA


L’assegno è pagato dall’Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento.

martedì 21 febbraio 2012

ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DALL'INPS (c.d. ASSEGNO DI MATERNITA' DELLO STATO)


ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DALL'INPS (c.d. ASSEGNO DI MATERNITA' DELLO STATO)





CHE COS'E'
E’ un assegno che la madre lavoratrice o disoccupata può chiedere all’Inps per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

A CHI SPETTA
  • Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente
  • Cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente, in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.





Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre. Non occorre il titolo di soggiorno per il figlio nato in Italia.

L’assegno spetta alla madre a condizione che si trovi in una delle seguenti situazioni:

1. lavoratrice che ha diritto all’indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato)


2. lavoratrice che è stata licenziata (o che ha presentato le dimissioni) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato)


3. lavoratrice disoccupata che ha fruito in passato di determinate prestazioni economiche (mobilità – disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti – CIGO o CIGS – malattia – maternità – ASU o LPU) a condizione che tra l’ultimo giorno della prestazione economica fruita e la data del parto (o ingresso in famiglia) non sia trascorso un periodo superiore a quello di godimento della prestazione stessa; in ogni caso, il periodo tra l’ultimo giorno di godimento della prestazione e la data del parto non può essere superiore a 9 mesi.

L’assegno può essere richiesto, alle stesse condizioni previste per la madre, da altri soggetti (padre, affidatario preadottivo o adottante, adottante non coniugato, affidatario non preadottivo).



COSA SPETTA


Un assegno di importo complessivo pari ad euro 1.902,90 per le nascite o gli ingressi in famiglia verificatisi nell’anno 2009.
L’assegno spetta:

  • in misura intera, se la madre non ha diritto all’indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità)
  • per differenza (c.d. quota differenziale), nel caso in cui la madre ha diritto ad un’indennità di maternità (o ad un altro trattamento economico per maternità) di importo complessivo inferiore rispetto all’importo dell’assegno.

L’assegno viene pagato per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo dell’assegno è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.


LA DOMANDA


Deve essere presentata alla sede Inps di residenza (o di domicilio se diverso dalla residenza), necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. Diversamente, il diritto all’assegno si perde.
Può essere utilizzato il modello Mod.ASS.MAT.STATO-SR28 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online.
La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando la fotocopia del documento di identità.



DOCUMENTAZIONE




  • Documentazione o autocertificazione attestanti i requisiti generali (residenza, cittadinanza, e così via) necessari per ottenere l’assegno.

Cittadini non comunitari

  • carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Figlio biologico

  • certificato di nascita del bambino o autocertificazione.

Padre biologico o affidatario

  • morte della madre o della donna adottante/affidataria: certificato di morte della donna o autocertificazione;
  • abbandono del figlio da parte della madre: autocertificazione.

Adozioni/affidamenti nazionali:

  • copia del provvedimento di adozione/affidamento e copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali:

  • copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)
  • in caso di provvedimento straniero di adozione, copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione
  • copia del certifficato dell’Ente autorizzato da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Affidamenti non preadottivi:

  • copia del provvedimento dell’autorità competente da cui risulta la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

CHI PAGA


L’assegno è pagato dall’Inps entro 120 giorni dalla data della domanda completa della documentazione necessaria.