Aspi e dipendenti scuola
|
Con un recente chiarimento la Direzione Generale dell’Inps ha precisato che è possibile concedere le indennità anche se l’ultimo rapporto di lavoro in ordine di tempo non sia assicurato all’Aspi. Ciò a condizione che la domanda intesa ad ottenere le indennità sia presentata entro 2 mesi e 8 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto assicurato all’Aspi e che il rapporto di lavoro non assicurato all’Aspi si sia concluso.
Occorre naturalmente che siano presenti tutti gli altri requisiti richiesti per il diritto alle indennità. Riguarda in particolare i lavoratori della scuola “precari” che in questo periodo si rivolgono anche alle sedi del Patronato ENASC per la domanda di Aspi e che, su proposta della scuola, firmano contratti di collaborazione occasionale per i corsi di recupero. Quindi, hanno diritto all’Aspi alla fine del contratto di collaborazione che di solito è di qualche giorno. Questo rappresenta di sicuro una importante novità. Tutti coloro che sono interessati alla questione possono contattare la sede di Patronato più vicina, per ogni ulteriore informazione in merito. |
Nessun commento:
Posta un commento