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martedì 19 marzo 2013

Ruisi Francesco: Mini-aspi




CHE COS'E'

L'indennità di disoccupazione mini-ASpI spetta a tutti i lavoratori dipendenti che, dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione di natura subordinata, ivi compresi, apprendisti, personale artistico subordinato, soci lavoratori di cooperativa, dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione con inclusione dei lavoratori precari della scuola, lavoratori che hanno cessato il lavoro per dimissioni avvenute durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio) o nei casi stabiliti dalla legge per giusta causa e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Si specifica che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta entro il 31 dicembre 2012, l'utente che non ha i requisiti per richiedere la prestazione di Disoccupazione non agricola con requisiti normali, deve chiedere entro il 31 marzo 2013 l'indennità di disoccupazione "mini-ASpI 2012" (che sostituisce l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti).

REQUISITI
  • essere in stato di disoccupazione involontaria, ai sensi del D.Lgs. 181/2000, art. 1, comma 2, lettera c);
  • far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria;
N.B. non è richiesto il requisito dell'anzianità assicurativa.

DURATA DELLA PRESTAZIONE

L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.
L'indennità spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se presentata nei primi sette giorni, ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda, se successivo al settimo.
Decorre altresì dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa al Centro per l'Impiego (di cui l'art. 2 della Legge n. 181/2000) qualora sia resa successivamente alla prestazione della domanda.

SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, l'indennità di disoccupazione mini-ASpI è sospesa d'ufficio fino ad un massimo di 5 giorni. Al termine di detto periodo di sospensione, l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

QUANTO SPETTA

L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, ed è pari al:
  • 75% della retribuzione mensile nei casi in cui tale retribuzione sia pari o inferiore ad un importo stabilito (pari per l'anno 2013 a 1.180 euro) e annualmente rivalutato sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT;
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità pari al 75% dell'importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
L'importo così determinato non è soggetto a rivalutazione annua.
In ogni caso, l'indennità non può superare un massimale mensile stabilito dalla legge.

DOMANDA

La domanda va presentata ad INPS, esclusivamente in via telematica, entro due mesi e otto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

                                                                                                            Ruisi Francesco

domenica 17 marzo 2013

RUISI FRANCESCO: Mini-Aspi entro il 2 Aprile 2013 va inoltrata la domanda per la disoccupazione



   Entro il 2 Aprile 2013 va inoltrata la domanda per la disoccupazione
Scade il prossimo 2 aprile 2013 il termine per presentare la domanda necessaria a richiedere l’indennità di disoccupazione agricola relativa al 2012.
La domanda di MiniAspi, che sostituisce la disoccupazione con requisiti ridotti, va presentata anche per chi ha lavorato almeno tre mesi ossia 78 giornate nel corso del 2012, come nel caso di insegnanti supplenti, soci di cooperative. Dal 1° gennaio 2013 infatti con l’entrata in vigore della Riforma Fornero tutte le indennità di disoccupazione sono state sostituite da “Aspi” e “MiniApi”.

                                                                                                                                         Ruisi Francesco

sabato 20 ottobre 2012

Ruisi Francesco - Dal 1° gennaio 2013 per l'assegno sociale serviranno 65 anni e 3 mesi



Dal 1° gennaio 2013 per l'assegno sociale serviranno 65 anni e 3 mesi
Dal prossimo 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici per l'assegno sociale saranno 65 anni e tre mesi. Lo ha comunicato l'Inps con il Messaggio n.16587.
In questo modo si allunga di tre mesi, sulla base dell'allungamento della speranza di vita, infatti l’età minima per poter avere diritto a tale pensione. Tale requisito basato quindi sulla “speranza di vita” viene esteso anche per la pensione di inabilità civile, per l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, per la pensione non reversibile ai sordi.
 
Ruisi Francesco

Ruisi Francesco - Attivo il Fondo per l'assunzione di giovani e donne, agevolazioni per assunzioni entro il 31 marzo 2013



Attivo il Fondo per l'assunzione di giovani e donne, agevolazioni per assunzioni entro il 31 marzo 2013
E' stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 243 del 17 ottobre 2012 il decreto del Ministero del Lavoro del 5 ottobre 2012, di istituzione del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il decreto consente di riconoscere ai datori di lavoro privati incentivi da destinare al sostegno dell’occupazione dei giovani e delle donne. La misura riguarderà i rapporti di lavoro stabilizzati o attivati dalla data di pubblicazione del decreto fino al il 31 marzo 2013. I contributi verranno riconosciuti per contratti stipulati con giovani di età fino a ventinove anni ovvero con donne indipendentemente dall’età anagrafica, secondo limiti numerici per ciascun datore di lavoro che consentano di rispettare la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato. Viene riconosciuto un importo pari a 12.000 euro in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, ovvero per ogni stabilizzazione di rapporti di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative anche nella modalità di progetto o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Tali forme di stabilizzazione dovranno riferirsi a contratti di lavoro in essere ovvero cessati da non più di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Sono inoltre previsti incentivi per le assunzioni di giovani e donne a tempo determinato, la cui misura varia in relazione alla durata del rapporto di lavoro. In particolare il valore del contributo è stabilito nella misura di 3.000 euro per contratti di lavoro di durata non inferiore a 12 mesi; nella misura di 4.000 euro se la durata del contratto supera i 18 mesi e, da ultimo, nella misura di 6.000 euro per i contratti aventi durata superiore a 24 mesi. L’INPS, cui è affidata la gestione della misura, corrisponderà gli incentivi in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande ed entro il limite delle risorse disponibili. Infatti l'istituto ha reso disponibile il nuovo modello “DiResCo”, con il quale si potrà inoltrare la richiesta per le agevolazioni da parte del datore di lavoro.
Ruisi Francesco
 

 

Presentazione telematica domanda assistenza familiare disabile




Presentazione telematica domanda assistenza familiare disabile
La Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell’INPS con la circolare n. 117 del 27/09/2012 ha dettato nuove istruzioni inerenti le modalità di presentazione telematica delle domande di permessi per l’assistenza al familiare disabile in situazione di gravità
L’Istituto rende noto che è stata attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di permessi per l’assistenza al familiare disabile in situazione di gravità, ex art. 33 della legge del 05 febbraio 1992, n. 104.
Infatti dallo scorso 1 ottobre 2012, a conclusione del periodo transitorio - durante il quale le richieste di permessi per l’assistenza al familiare disabile in situazione di gravità inviate attraverso i canali tradizionali sono considerate validamente presentate ai fini degli effetti giuridici previsti dalla normativa in materia, tali richieste dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
WEB - L’accesso al servizio Web per l’invio on line delle domande per i permessi retribuiti ai sensi della legge 104/1992 acquisite via internet avviene collegandosi al sito dell’INPS (www.inps.it). Il Cittadino richiedente deve essere in possesso del PIN dispositivo.
Il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino; in particolare, una volta effettuato l’accesso, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito, ” – Disabilità - Permessi Legge 104/92”;
Patronati– attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
Contact Center Multicanale – attraverso il numero verde 803164.
Com’è ovvio le domande di permessi per l’assistenza al familiare disabile in situazione di gravità possono essere presentate tramite Patronato attraverso i servizi telematici già offerti dagli stessi.
Per ogni informazione e assistenza si può contattare la sede del patronato Enasc più vicina.
Ruisi Francesco
 

INAIL: rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale




INAIL: rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale
La circolare INAIL n. 49 del 2 ottobre 2012 apporta chiarimenti in merito alle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale. I settori per i quali sono state fornite delucidazioni sono industria, agricoltura, infortuni in ambito domestico, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia autonomi. La rivalutazione è con decorrenza 1° gennaio 2012 per industria, agricoltura, infortuni in ambito domestico e con decorrenza 1° luglio 2012 per medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia autonomi.
Nella circolare, vengono distintamente illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione.


 
                                                                                                                                                    Ruisi Francesco

 

mercoledì 3 ottobre 2012

Finestra mobile: firmato il decreto


Finestra mobile: firmato il decreto
E' stato firmato il decreto che tutela il reddito dei lavoratori interessati alla finestra mobile e che rischiavano di restare senza sostegno al reddito. Il decreto è particolarmente importante perchè è rivolto soprattutto a quei lavoratori in mobilità, che non sono rientrati tra i 10 mila tutelati per legge. Ora tali lavoratori potranno continuare a ricevere dall'Inps una prestazione di sostegno al reddito, fino al raggiungimento della pensione, come previsto dalla normativa del 2010; per questo chiamata finestra mobile
                                                                                                                          Ruisi Francesco