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sabato 3 agosto 2013

(Ruisi Francesco) Incentivo assunzione lavoratori con almeno cinquant’anni e di donne di qualunque età







Incentivo assunzione lavoratori con almeno cinquant’anni e di donne di qualunque età

“Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree” ai sensi dell’Articolo 4, commi 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92, è quanto contenuto nella circolare Inps n. 111 del 24/07/2013. Secondo le disposizioni contenute nella Circolare, il beneficio spetta per: le assunzioni a tempo indeterminato; le assunzioni a tempo determinato; le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’incentivo compete anche in caso di part-time ed è altresì espressamente previsto per l’assunzione a scopo di somministrazione, così come per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001. In considerazione della loro specialità, l’incentivo non spetta – tra l’altro - per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.
La possibilità di usufruire di questo beneficio è legata a determinate condizioni. Infatti gli incentivi sono subordinati: alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente: l’adempimento degli obblighi contributivi; l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012; alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. In caso di somministrazione, la condizione di regolarità contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione, in quanto l’agenzia è in via principale gravata degli obblighi contributivi (cfr. articolo 25, d.l.vo 276/2003); invece la condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione che l’utilizzatore, in quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato. Per usufruire delle agevolazioni è necessario effettuare richiesta all’Inps mediante comunicazione telematica.


Disabili: il congedo straordinario può essere esteso anche ai parenti entro il 3° grado







Disabili: il congedo straordinario può essere esteso anche ai parenti entro il 3° grado

Importante sentenza della Corte Costituzionale in materia di congedo straordinario per assistenza a disabile riconosciuto con handicap grave (art.3 comma 3 L. 104/92). Si tratta del congedo di due anni, anche frazionabili, che spetta ai lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, in caso di assenza dal lavoro per assistenza ad un parente invalido.
Pertanto il disabile ha diritto ad essere assistito dai familiari, e per questo il congedo straordinario va esteso ai parenti conviventi entro il terzo grado. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 203 afferma il contrasto con la Carta dell'art. 42 del Dlgs 53/2000 per la parte in cui, in caso di mancanza o decesso o malattie invalidanti dei soggetti, non include tra i soggetti legittimati a usufruire del congedo anche i parenti conviventi o gli affini entro il terzo grado.
Secondo la Corte infatti è incomprensibile che l'apporto di questi ultimi sia circoscritto e riconosciuto solo per quanto riguarda i permessi previsti dalla legge 104/92, mentre non è contemplato per ottenere i congedi straordinari.
"La famiglia - dice la Corte - deve costituire l'ambito privilegiato di assistenza del disabile, al quale come soggetto debole vanno garantite "oltre alle necessarie prestazioni sanitarie e di riabilitazione, anche la cura, l'inserimento sociale e, soprattutto la continuità delle relazioni costitutive della personalità umana".
Del resto la Corte ha affermato da tempo la necessità di adottare gli interventi economici integrativi a sostegno delle famiglie, che rivestono un ruolo fondamentale nella cura dei disabili la cui gravità sia accertata. Il congedo rientra tra questi strumenti.




sabato 13 luglio 2013

Ruisi Francesco: Proroga dei termini per le verifiche reddituali e dei requisiti delle prestazioni collegate al reddito e a situazioni di invalidità civile.





Proroga dei termini per le verifiche reddituali e dei requisiti delle prestazioni collegate al reddito e a situazioni di invalidità civile
Comunica l'Inps, con il messaggio n. 11157 del 10/07/2013,  e come si legge nell'area riservata alle comunicazioni  e news dello stesso Istituto, che "sono in corso di spedizione le richieste di dichiarazione reddituale per i titolari di trattamenti pensionistici legati al reddito e dei modelli di dichiarazione per l’accertamento dei requisiti delle prestazioni collegate all’invalidità civile. I plichi inviati ai pensionati, a seconda delle situazioni personali, contengono i seguenti documenti:
•Modello RED italiano o modello RED estero; •Integrazione RED 2010 – campagna RED 2011; •Modelli di dichiarazione per i titolari di prestazioni assistenziali (ICRIC, ICRIC-indennità di frequenza, ICLAV e ACCAS-PS); •Modello per Indennità di frequenza - Denominazione della scuola. Per la trasmissione delle attestazioni all’Inps, gli interessati possono rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale o a un professionista abilitato, oppure utilizzare la procedura online disponibile sul sito internet www.inps.it. I modelli Red esteri, invece, possono essere trasmessi all’Istituto tramite i Patronati o direttamente utilizzando la procedura on line messa a disposizione del cittadino sul sito internet www.inps.it.
Per agevolare gli utenti, tenuto anche conto della concomitanza con gli adempimenti fiscali e con il periodo feriale, si è ritenuto opportuno prorogare i termini indicati nella lettera per il completamento del processo di verifica. Di conseguenza, saranno considerate utilmente trasmesse tutte le dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2013 ai Caf, ai Patronati (per i Red esteri) o, tramite Pin, direttamente all’Istituto."

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2011157%20del%2010-07-2013.htm
 

Ruisi Francesco: Per il diritto alla pensione di invalidità civile si considera il reddito del solo richiedente




Per il diritto alla pensione di invalidità civile si considera il reddito del solo richiedente
Le problematiche interpretative relative all’applicazione dell'articolo 14 septies, comma 4, della legge 33/80  riguardanti il reddito da considerare per l'a pensione di invalidità civile, ossia se quello del solo richiedente o se andava incluso tra i redditi rilevanti anche quelli del coniuge e comunque dei componenti il nucleo familiare, hanno finalmente trovato soluzione. I commi quinto e sesto dell’art. 10 , del recente decreto legge n. 76/2013  pubblicato nella G U n. 150 del 28/6/2013,  vigente dalla data della sua pubblicazione, intervengono sulla “vexata quaestio” dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla legge n. 118 del 1971.
I Giudici della Suprema Corte di Cassazione interpretavano la legge che disponeva in materia di limiti reddituali per le prestazioni assistenziali degli invalidi civili (articolo 14/ septies L.33/80) in maniera ondivaga e contrastante, confermando prima un limite reddituale riferito al solo reddito del richiedente e, subito dopo, un limite riferito al reddito cumulato con quello del coniuge. Di contro, gli organi competenti a concedere la prestazione, il Ministero dell’Interno prima e successivamente l’Inps, in sede amministrativa hanno sempre ritenuto rilevante il solo reddito dell’invalido. La Cassazione con numerose sentenze ha consolidato l’interpretazione più restrittiva per l’invalido. L’ Inps si è allineato a quest’ultimo orientamento e nel, riportare i nuovi importi ed i limiti di reddito per le prestazioni economiche al valere dal 2013, con la circolare 149/2012 ha disposto che il limite di reddito della pensione di invalidità civile deve essere riferito al reddito dell’invalido cumulato con quello del coniuge. La soluzione è arrivata con l’intervento di cui al comma quinto dell’art. 10 del d.l. 28 giugno 2013 n. 76 in cui si prevede che all’art. 14 septies del d.l. n. 633/1979, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/1980, dopo il sesto comma venga inserito un settimo comma con il quale viene disposto che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge n. 118/1971, sia calcolato, con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Il sesto comma del decreto prevede inoltre che la nuova disposizione venga applicata anche alle domande di pensione di inabilità per le quali non sia intervenuto provvedimento definitivo ed ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definiva alla data di entrata in vigore della citata disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, ovvero dal 28.06.2013, senza il pagamento di importi arretrati. Ed ancora lo stesso sesto comma del decreto dispone, infine, che non si faccia luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della stessa disposizione, laddove tali importi siano conformi ai criteri di cui al comma 5 dello stesso decreto.

Ruisi Francesco: la notizia Aspi edipendenti scuola





   Aspi e dipendenti scuola
Con un recente chiarimento la Direzione Generale dell’Inps ha precisato che è possibile concedere le indennità anche se l’ultimo rapporto di lavoro in ordine di tempo non sia assicurato all’Aspi. Ciò a condizione che la domanda intesa ad ottenere le indennità sia presentata entro 2 mesi e 8 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto assicurato all’Aspi e che il rapporto di lavoro non assicurato all’Aspi si sia concluso.
Occorre naturalmente che siano presenti tutti gli altri requisiti richiesti per il diritto alle indennità. Riguarda in particolare i lavoratori della scuola “precari” che in questo periodo si rivolgono anche alle sedi del Patronato ENASC per la domanda di Aspi e che, su proposta della scuola, firmano contratti di collaborazione occasionale per i corsi di recupero.
Quindi, hanno diritto all’Aspi alla fine del contratto di collaborazione che di solito è di qualche giorno. Questo rappresenta di sicuro una importante novità. Tutti coloro che sono interessati alla questione possono contattare la sede di Patronato più vicina, per ogni ulteriore informazione in merito.
 

martedì 9 luglio 2013

DECRETO LAVORO – MISURE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E IVA

DECRETO LAVORO – MISURE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E IVA

Il D.L. 28.6.2013, n. 76 in vigore dal 28.6.2013, contiene una serie di misure per la promozione a sostegno dell’occupazione, in materia di Iva e altre misure finanziarie urgenti.
Alcune delle principali disposizioni aventi rilevanza fiscale sono illustrate di seguito.
Assunzioni a tempo indeterminato di giovani (art. 1): a favore dei datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, privi di impiego da almeno 6 mesi o privi di diploma di scuola media superiore o professionale o che vivono soli con una o più persone a carico, è riconosciuto un incentivo pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 18 mesi. Tale incentivo è corrisposto al datore di lavoro solo con conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento. L’importo mensile dell’incentivo non può essere superiore a € 650 per lavoratore.
Contratto di lavoro subordinato – Apposizione di un termine (art. 7): è possibile apporre un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato, a prescindere da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, nel caso del primo rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, concluso tra datore di lavoro e lavoratore per lo svolgimento di qualsiasi mansione (sia nella forma di contratto a tempo determinato sia nell’ipotesi di prima missione nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato) o in ogni altro caso individuato dai contratti collettivi (anche aziendali) stipulati dalle organizzazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro più rappresentative (modifica dell’art. 1, co. 1-bis, D.Lgs. 368/2001).
Contratto di lavoro a tempo determinato (art. 7): se il lavoratore viene assunto a termine entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi o entro 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Tale disposizione non si applica ai lavoratori stagionali e nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi (anche aziendali) stipulati dalle organizzazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro più rappresentative (modifica dell’art. 5, co. 3, D.Lgs. 368/2001).
Lavoro a progetto (art. 7): in tale tipologia contrattuale, il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi. Inoltre, i dati da riportare nel contratto di lavoro a progetto ed elencati nell’art. 62, D.Lgs. 276/2003 non sono più rilevanti ai fini della prova (modifiche dell’art. 61, co. 1, e dell’art. 62, D.Lgs. 276/2003).
Lavoro accessorio (art. 7): in tale tipologia contrattuale, viene meno il requisito che le attività svolte siano di natura meramente occasionale. Pertanto, sono prestazioni accessorie quelle che, con riferimento alla totalità dei committenti, non danno luogo a compensi superiori a € 5.000 nel corso di un anno solare. Inoltre, con riferimento a soggetti in condizione di disabilità, detenzione, tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali, nell’ambito di progetti promossi da Amministrazioni pubbliche, un apposito D.M. stabilirà specifiche condizioni, modalità e importi dei voucher (modifica dell’art. 70, co. 1, e dell’art. 72, co. 4-bis, D.Lgs. 276/2003).
Solidarietà negli appalti – Estensione ai lavoratori autonomi (art. 9): la norma dell’art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/2003 (responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi (comprese le quote di Tfr), dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto) si applica anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori autonomi.
S.r.l. semplificata – Riduzione di vincoli (art. 9): la S.r.l. semplificata è aperta a tutti, non essendo più limitata ai soggetti che non abbiano compiuto 35 anni alla data della costituzione. Di conseguenza, viene abolito il divieto di cessione delle quote a soci non aventi tale requisito di età. Non è più previsto, inoltre, che gli amministratori debbano essere scelti solo tra i soci (modifica dell’art. 2463-bis, co. 1 e 2, e abrogazione dell’art. 2463-bis, co. 4, c.c.).
S.r.l. a capitale ridotto – Abolizione (art. 9): la S.r.l. a capitale ridotto è abolita (abrogazione dell’art. 44, co. 1, 2, 3 e 4, D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012).
Le S.r.l. a capitale ridotto iscritte nel Registro delle imprese alla data del 28.6.2013 sono qualificate S.r.l. semplificate.
Start-up innovativa (art. 9): con riferimento ai requisiti che qualificano una start-up innovativa è abolito quello che prevede che i soci persone fisiche detengano al momento della costituzione e nei 24 mesi successivi la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale e dei diritti di voto in Assemblea ordinaria. E’, inoltre, ridotta la percentuale delle spese di ricerca e sviluppo: tali spese devono essere uguali o superiori al 15% (non più al 20%) del maggior valore tra costo e valore totale della produzione della start-up. Relativamente al requisito del personale impiegato, è introdotta un’altra ipotesi alternativa, vale a dire l’impiego, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale. Infine, con riferimento alla privativa industriale, è prevista un’altra ipotesi alternativa, vale a dire la titolarità di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore a condizione che tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa (abrogazione dell’art. 25, co. 2, lett. a), e modifica dell’art. 25, co. 2, lett. h), D.L. 179/2012, conv. con  modif. dalla L. 221/2012).
Iva – Aliquota ordinaria – Proroga dell’aumento (art. 11): è prorogato dall’1.7 all’1.10.2013 il termine a partire dal quale l’aliquota Iva ordinaria passa dal 20% al 22% (modifica dell’art. 40, co. 1-ter, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011).
Sisma di maggio 2012 – Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti (art. 11): per i soggetti che hanno sede o unità locali nei Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che hanno subito danni verificati con perizia giurata, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al sisma (modifica dell’art. 6-novies, D.L. 43/2013, conv. con modif. dalla L. 71/2013).
Addizionale regionale all’Irpef – Regioni a Statuto speciale (art. 11): a decorrere dal 2014, per consentire la predisposizione delle misure di copertura degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità ex artt. 2, co. 3, lett. a) e 3, co. 5, lett. a), D.L. 35/2013, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono aumentare fino ad un punto percentuale l’aliquota base dell’addizionale regionale all’Irpef, stabilita nella misura dell’1,23% (nuovo art. 3-ter, D.L. 35/2013, conv. con modif dalla L. 64/2013).
Acconti Irpef, Ires e delle ritenute da parte di istituti di credito – Misure (art. 11): dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (2013) l’acconto Irpef è fissato nella misura del 100% (per il 2013 tale norma produce effetti solo sulla seconda o unica rata di acconto). Per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (2013 per gli esercizi solari) l’acconto Ires è fissato nella misura del 101% (tale norma produce effetti solo sulla seconda o unica rata di acconto). Per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (2013 per gli esercizi solari) e per quello successivo (2014 per gli esercizi solari) il versamento dell’acconto ex art. 35, co. 1, D.L. 46/1976, conv. con modif. dalla L. 249/1976 (“Versamento in acconto delle ritenute da parte di aziende ed istituti di credito”) è fissato nella misura del 110% (per il 2013 tale norma produce effetti solo sulla seconda scadenza di acconto).

                                                                                                         Francesco ruisi

Ecobonus 65%, pronto il portale Enea per l'invio della documentazione

Ecobonus 65%, pronto il portale Enea per l'invio della documentazione
09/07/2013 - Come previsto dal Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 (Gazzetta Ufficiale 05/06/2013, n. 130) recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale", l'entità della detrazione fiscale per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici dal 6 giugno 2013 è stata innalzata dall'attuale regime tradizionale del 55% al 65% delle spese sostenute.

Nonostante l'entrate in vigore del D.L., però, per poter fruire della detrazione del 65% è necessario utilizzare il portale informativo messo a punto dall'Enea. Il portale è stato aggiornato da pochi giorni. Dunque, i contribuenti che volessero accedere al nuovo regime di incentivazione, possono accedere all'applicazione informatica dell'Enea tramite l'indirizzo
http://finanziaria2013.enea.it/index.asp
compilare tutti i dati richiesti ed inviare per via telematica tutta la documentazione obbligatoria.
 

Ricordiamo che il D.L. n. 63/2013 prevede, infatti, l'innalzamento al 65% dell'attuale regime di detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013, con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, concentrando la misura sugli interventi strutturali sull'involucro edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia. Dunque, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2013 o fino al 31 dicembre 2014 (per le ristrutturazioni importanti dell'intero edificio), spetterà la detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
                                                                                                                                            Francesco Ruisi