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giovedì 12 aprile 2012

DISCIPLINA IN MATERIA DI CONGEDI E PERMESSI PER L’ASSISTENZA A DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ


DISCIPLINA IN MATERIA DI CONGEDI E PERMESSI PER L’ASSISTENZA A DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

La nuova disciplina sui congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità è stata modificata dagli articoli 3, 4, e 6 del decreto legislativo n. 119/2011. Ora l’Istituto INPS ha voluto fornire le istruzioni operative riguardo le nuove disposizioni. Entrando nel dettaglio, l’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico sulla maternità) è stato modificato dall’art. 3 del decreto n. 119/2011. In particolare il diritto al prolungamento del congedo, comunque entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, spetta alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità per un periodo massimo non superiore a tre anni, comprendente i periodi di cui all’art.32 del d.lgs.151/2001. Inoltre, si prevede che il prolungamento del congedo spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati se i sanitari chiedono la presenza del genitore.

Invece è stata eliminata la condizione che imponeva la fruizione dei permessi "successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità". Il congedo e i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. La nuova disposizione normativa precisa che i soggetti i quali fruiscono dei congedi straordinari per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo senza, però, il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

Infine, i periodi di congedo straordinario non possono essere considerati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto. È stata ristretta, inoltre la platea dei lavoratori che hanno diritto a prestare assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità. Vige l’obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere una persona residente in un comune situato a distanza superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, di attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

                                                                             Francesco Ruisi

                                                               Segretario della U.N.S.I.C. ALCAMO