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martedì 28 giugno 2011

Il termine per la trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità da parte dei titolari di prestazioni assistenziali, rispettivamente, per l’accertamento della permanenza del requisito relativo alla condizione di ricovero (titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile), di mancato svolgimento di attività lavorativa (titolari di assegno mensile agli invalidi civili parziali) e della residenza effettiva in Italia (assegno sociale, pensione sociale e assegno sociale/pensione sociale sostitutivi di invalidità civile), già prorogato dal 31 marzo 2011 al 30 giugno 2011 con il messaggio 7991 del 4 aprile 2011, è ulteriormente prorogato al 31 luglio 2011 (messaggio 13453 del 27 giugno 2011).

giovedì 23 giugno 2011





l'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e spetta ai

cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate ed abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge
la verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente: l'assegno sociale è sempre liquidato con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto.
Nell’anno successivo l’Inps opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati.


L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.

Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile.

A CHI SPETTA

Hanno diritto all’assegno sociale i
cittadini italiani che:

hanno compiuto il 65° anno di età;

risiedono 
effettivamente ed abitualmente in Italia;

sono sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

In particolari condizioni possono averne diritto i cittadini comunitari, gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di

soggiorno CE nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo.

Dal 1° gennaio 2009 
per avere diritto all'assegno sociale, come ulteriore requisito occorre avere soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia  per almeno 10 anni.

LA DOMANDA

Può essere presentata alla sede Inps, direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono

gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Il modulo di domanda è a disposizione presso le sedi Inps o gli Enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it e deve essere

corredato della prevista dichiarazione reddituale.

QUANDO SPETTA

L’assegno sociale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali).

QUANTO SPETTA

La misura massima dell'assegno spettante è determinata dalla differenza tra il limite di reddito previsto annualmente e il reddito

dichiarato.

In relazione all’entità del reddito personale e/o coniugale, l’assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta.

L’importo mensile dell'assegno è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità.




CAF UNSIC s.r.l.   Via Pietro Galati– 91011 Alcamo  - unsicalcamo@virgilio.it 


ALCUNE DATE UTILI DA RICORDARE

Campagna 730 al traguardo, eventuali errori …

CORREZIONE ED INTEGRAZIONE DEL MOD. 730
Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione, affinché questi elabori un Mod. 730 "rettificativo".

Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della originaria dichiarazione sono diverse a seconda che l’integrazione comporti o meno una situazione a lui più favorevole.

1. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte, purché non riguardino i dati del sostituto di imposta; vedere le istruzioni che seguono), a sua scelta può:

presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione effettuata; se l’assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione;

presentare un Mod. UNICO 2010 Persone fisiche, utilizzando l’eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso.

Il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche può essere presentato entro il 30 settembre 2010 (correttiva nei termini) ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).
2. Integrazione della dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella

"730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo Mod. 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio".

3. Integrazione della dichiarazione con riferimento sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’ imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso dovrà indicare il codice 3 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche. Il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche può essere presentato:

entro il 30 settembre 2010 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);

entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e delle sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;

entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).




RIMBORSI - TRATTENUTE

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il sostituto d’imposta deve effettuare i rimborsi Irpef o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto Irpef, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

A
novembre dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef.

Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto Irpef sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

mercoledì 22 giugno 2011


L'ENASC - Ente Nazionale di Assistenza Sociale ai Cittadini - è il patronato promosso dall'UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) di cui Presidente Nazionale è il Sig. Domenico Mamone.
L'Istituto nasce per contribuire a riformare la legislazione sociale e diffondere i diritti dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, dei pensionati, degli invalidi, dei disoccupati, dei portatori di handicap, dei diversamente abili, dei lavoratori stranieri, delle colf, delle badanti, dei precari, dei professionisti e dei lavoratori atipici.
L'ENASC si pone quale alternativa e punto di riferimento, rispetto agli Istituti di Patronato tradizionali, per tutti gli associati ed i cittadini che si rivolgeranno presso le sedi dell'Istituto, al fine di ottenere il gratuito patrocinio, necessario per usufruire delle varie prestazioni socio-assistenziali.
L'Ente è rappresentato presso gli Enti Previdenziali ed i ministeri competenti, dal Presidente Nazionale, Sig. Salvatore Mamone, e dal Direttore Nazionale, Sig. Domenico Marrella.
Alla luce della nuova normativa sancita dall'art.10 delle 152/01, che ha ampliato i compiti istituzionali degli Enti di Patronato, l'ENASC si pone quale valido "consulente socio-assistenziale universale". Lo stesso, attraverso le proprie divisioni ed articolazioni, dirette da validi professionisti, eroga oltre ai servizi classici di assistenza e tutela previdenziale, quelli della consulenza per la formazione professionale. Nella fattispecie, gli ambiti delle attività, sono quelli dell'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro e della previdenza complementare, indirizzata alla riqualificazione dei dipendenti della pubblica amministrazione e all'addestramento ed alla formazione degli occupati e dei non occupati, per il settore privato, necessaria per il rilancio e la tutela del mercato del lavoro in generale.
Tra le attività diverse, sono state previste, le sottoscrizioni delle relative convenzioni con gli altri Enti Previdenziali, diversi dall'INPS, INAIL, INPDAP, Ministero degli Interni, IPOST, ENPALS, ecc. ad esempio: ASL, comuni, provincie, regioni, presidi ospedalieri e, per i servizi sociali, nel settore privato, case di cura, centri anziani, centri e laboratori analisi, convenzionati con il SSN.
Il Patronato ENASC è stato riconosciuto con apposito Decreto Ministeriale del 26/04/2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale N.113 del 17 maggio 2010.

Lavoratori usuranti: pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il modello online
Per i lavoratori usuranti arriva il modello di comunicazione online da parte del datore di lavoro, disponibile da ieri 21 giugno 2011 sul sito del Ministero del Lavoro.
La comunicazione online, seguendo l'apposita modulistica, va inviata alla direzione provinciale del lavoro e agli istituti previdenziali di competenza entro il 31 luglio 2011.
Come si legge, infatti, nel comunicato dello stesso dicastero, che riportiamo di seguito integralmente, sono contenute alcune delucidazioni. Si legge nella suddetta nota che: "il Decreto Legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, che introduce la possibilità di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento in favore degli “addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”, stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro di dare comunicazione on line delle lavorazioni indicate nel testo del decreto.
In particolare, nel caso dei processi produttivi in serie caratterizzati dalla “linea catena” (ovvero le lavorazioni indicate all’articolo 1, comma 1, lettera c ed esplicitate nell’allegato 1) i datori di lavoro devono compilare il modello LAV-US, disponibile on line sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro dal 21 giugno 2011. Il sistema metterà poi i modelli compilati a disposizione delle Direzioni Provinciali del Lavoro e degli Istituti previdenziali competenti.
Per procedere all’invio sarà necessario allegare la copia in formato pdf del documento di identità del soggetto che effettua la comunicazione (datore di lavoro o soggetto abilitato che agisce in nome e per conto del datore di lavoro). Presto sarà disponibile la funzione di accreditamento, preliminare all’invio della comunicazione.
E’ necessario trasmettere la modulistica entro il 31 luglio 2011 e, in seguito, come indicato nella Circolare 15 del 20 giugno 2011, entro trenta giorni dall’inizio delle attività indicate nel decreto. E’ obbligatorio anche comunicare lo svolgimento di lavoro notturno (ovvero le lavorazioni indicate nel dettaglio all’articolo 1, comma 1, lettera b del decreto). A partire dal 20 luglio 2011, sempre sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, sarà disponibile il modello LAV-NOT.
Le comunicazioni per i lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel corso del 2010 dovranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2011. Ci sarà invece tempo fino al 31 marzo 2012 per le comunicazioni che riguardano il lavoro svolto nell’anno 2011.
La mancata comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro."

Consulta la circolare n. 15/2011: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3D2F5232-7222-4ACC-9FC4-32FB19844892/0/20110620_Circ_15.pdf


Importante scadenza per i lavoratori e pensionati INPDAP, scade il 1° Luglio il bando “HOMO SAPIENS SAPIENS”
Entro il 1° di Luglio 2011 scade infatti il termine per la presentazione delle domande del bando “HOMO SAPIENS SAPIENS” per ottenere borse di studio in favore di figli e orfani di iscritti e di pensionati dell'Inpdap.
Nell'ambito delle iniziative Homo Sapiens Sapiens, l'istituto previdenziale ha promosso azioni a sostegno della formazione universitaria, post universitaria e professionale in favore dei figli e orfani iscritti all'istituto mettendo a concorso 4.000 borse di studio universitarie dell'importo di € 1.000, 120 da € 2.000 per corsi di specializzazione.
Inoltre per l'anno accademico 2010/2011 500 borse di studio per master universitari, corsi di perfezionamento e dottorati di ricerca ( gli importi variano da € 5.000 a € 6.000).
Per il prossimo anno accademico 100 borse di studio da € 5.000 e 250 per stage in azienda.
E' importante precisare che l'Inpdap riconosce ai beneficiari delle borse di studio un importo forfettario complessivo annuo di € 1.200 per le spese di mantenimento nei casi in cui la residenza è fuori regione rispetto alla sede del corso.
Vediamo in dettaglio i requisiti per la partecipazione.
Oltre ad essere figli oppure orfani di lavoratori del pubblico impiego (sia Stato che Enti Locali e sanità) oppure pensionati con trattamento previdenziale erogato dall'Inpdap, il richiedente deve essere inoccupato oppure con contratto a tempo determinato inferiore ai 12 mesi e avere un indicatore I.S.E.E. non superiore a Euro 32.000.
Ci sono inoltre altri requisiti previsti dal bando:
1) non essere in ritardo dall'inizio della carriera scolastica per più di due anni,;
2) non essere studenti fuori corso o ripetenti nell'anno accademico oggetto del bando;
3) aver conseguito una media ponderata minima di 26/30;
4) aver conseguito, nei casi previsti, un voto di laurea non inferiore a 95/110;
5) avere un'età inferiore, alla scadenza del bando, ai 32 anni.
Le domande devono essere redatte su apposito modello da ritirare presso gli uffici provinciali Inpdap, presso il nostro patronato Enasc (il Caf Unsic è a disposizione per la compilazione gratuita del Modello ISEE), oppure nell'area modulistica del sito Inpdap alla sezione concorsi e gare.
Si raccomanda l'indicazione di un numero di telefono e di un indirizzo mail.
La scadenza del bando è fissata per il giorno 1 luglio 2011 a pena di decadenza del diritto.

martedì 21 giugno 2011

Ciao a tutti Vigili volontari/discontinui o aspirati tali. ... Come si diventa Vigile del Fuoco Discontinuo/Volontario? ...
 il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario
I Vigili del Fuoco Volontari appartengono al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, ... i vigili volontari che lavorano presso i distaccamenti, e i vigili discontinui, ... su presentazione di domanda rivolta dal richiedente al competente.
·         Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco
volontari discontinui.

(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (IR), relatore, ricorda che le proposte di legge in esame dispongono la riapertura delle graduatorie di concorsi per l’assunzione di vigili del fuoco e la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui.

In particolare, l’articolo 1 delle proposte n. 3588 e n. 4123 prevede l’esaurimento delle graduatorie degli idonei dei seguenti concorsi: il concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1998, la validità della cui graduatoria è stata ripetutamente prorogata e da ultimo con l’articolo 24-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, che ha portato al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale è possibile assumere gli idonei; il concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 2001; e i concorsi riservati ai
vigili volontari ausiliari collegati in congedo negli anni 2004 e 2005.

La sola proposta di legge n. 4123 fa riferimento anche al concorso indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Ministero dell’interno 27 agosto 2007. Si tratta di una procedura selettiva, per la stabilizzazione dei vigili
del fuoco discontinui prevista dall’articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 2007.

Le disposizioni non prevedono un termine di validità delle graduatorie, ma sono finalizzate a consentire l’assunzione degli idonei entro il 31 dicembre 2011, in base alla proposta di legge n. 4123, e al 31 dicembre 2010, in base alla proposta di legge n. 3588.

Nel frattempo, peraltro, è stato svolto un ulteriore concorso, per titoli ed esami, per 814 posti di vigile del fuoco. Nel bando è prevista una riserva del 25 per cento dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili nel fuoco che risulti iscritto negli appositi elenchi da almeno 3 anni ed abbia effettuato 120 giorni di servizio. Con decreto ministeriale 25 marzo 2011 – Direzione Centrale per le Risorse Umane è stata disposta l’assunzione di un contingente di 814 unità di Allievi Vigili del Fuoco, con decorrenza 27 aprile 2011.

L’articolo 1, comma 2, delle proposte di legge n. 3588 e n. 4123 e l’articolo unico della proposta di legge n. 1150 prevedono una nuova stabilizzazione per i vigili del Mercoledì 13 aprile 2011 — 27 — Commissione I fuoco discontinui, inserendo un comma 2-bis nell’articolo 12 della legge n. 246 del 2000.

Tale articolo dispone che il Ministero dell’interno nei bandi di concorso per l’arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco preveda la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui, con una anzianità di servizio di almeno un anno
ed un’età anagrafica sino a 37 anni (comma 2). I vigili volontari discontinui sono esentati dalla prova preselettiva per l’accertamento dell’attitudine specifica al profilo di vigile del fuoco, ferma restando la verifica dell’idoneità psico-fisica, e, a parità di punteggio in graduatoria,
hanno la precedenza in relazione all’anzianità maturata come vigile volontario discontinuo (comma 3).

L’articolo 1, comma 2, delle proposte n. 3588 e n. 4123 autorizza la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali alla data della procedura selettiva – e si intende quella prevista dall’articolo 3 – risultino iscritti da almeno tre anni negli elenchi del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio
anche non continuativi e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

La disposizione riprende la procedura di stabilizzazione prevista per i vigili del fuoco volontari dall’articolo 1, comma 526, secondo e terzo periodo, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), con la differenza che, anziché richiamare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente (che prescrive, tra l’altro, un’età massima di 37 anni), è prevista un’età massima di 45 anni.

La procedura di stabilizzazione prevista dall’articolo 1, comma 526, della legge finanziaria 2007 è stata introdotta per l’anno 2008 ed è stata successivamente prorogata (da ultimo dal combinato disposto dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 225 del 2010 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011), fino al 31 dicembre 2011.

Va ricordato che l’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004, che indica i requisiti per il reclutamento dei vigili del fuoco volontari, richiede un’età massima non superiore a 45 anni.

L’articolo 1, comma 2, non precisa peraltro il limite temporale nel quale devono essere state espletati i 120 giorni di servizio.

Va detto che con riferimento alle procedure di stabilizzazione prevista dalla legge finanziaria 2007 è intervenuta una norma di interpretazione autentica, secondo cui il limite massimo del quinquennio previsto dall’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al
fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge.

Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell’effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio (articolo 3, comma 91, della legge n. 244 del 2007).

Viene inoltre previsto che il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando gli anni effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo.

La stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui è autorizzata per un triennio a decorrere dal 1o marzo 2011, nella proposta n. 4123; la proposta n. 3588 fa invece riferimento al 1o marzo 2010.
L’articolo unico della proposta n. 1150 prevede invece la stabilizzazione, per il solo anno 2008, dei vigili del fuoco discontinui i quali, pur avendo più di 37 anni alla data della procedura selettiva, hanno espletato fino ad una massimo di 3 anni di servizio; anche in tal caso il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione.

Mercoledì 13 aprile 2011 — 28 — Commissione I L’articolo 1, comma 3, delle proposte n. 3588 e n. 4123 prevede l’abrogazione dell’articolo 1, comma 526, secondo periodo,
della legge finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 2006), che, come già ricordato, disciplina la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui per gli anni dal 2008 al 2011.

L’articolo 2 delle proposte n. 3588 e n. 4123 dispone che ai fini della stabilizzazione il candidato deve superare con esito favorevole una prova selettiva.

Le modalità di svolgimento della prova sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno,
da emanare entro due mesi, previoparere favorevole delle organizzazioni di categoria.

Anche la legge finanziaria 2007, con riferimento alla stabilizzazione dei vigili del fuoco, rinviava ad un decreto del ministero dell’interno la determinazione dei criteri, del sistema di selezione e di modalità abbreviate per il corso di formazione (articolo 1, comma 526, terzo periodo).

La disposizione in esame subordina l’emanazione di un decreto ministeriale al parere favorevole – e quindi, in sostanza, all’accordo – delle organizzazioni di categoria.

Al medesimo decreto è altresì rimessa la determinazione dei criteri per l’assegnazione del  candidato presso i diversi comandi provinciali dei vigili del fuoco.

L’articolo 3 delle proposte n. 3588 e n. 4123 reca la norma di copertura finanziaria.

In particolare, l’articolo 3 della proposta n. 3588 quantifica gli oneri nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Alla copertura dell’onere si provvede mediante maggiori entrate derivanti da modifiche al regime di tassazione di soggetti operanti nel settore bancario, finanziario ed assicurativo.

In particolare, la proposta in commento intende diminuire la quota massima di deducibilità fiscale degli interessi  passivi applicabile, a fini IRES e IRAP, a soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo (dal 97 al 91 per cento per il periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2007; dal 96 all’88 per cento, per quelli successivi).

Viene inoltre diminuita la quota di deducibilità, per gli enti creditizi e finanziari, delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito (dallo 0,30 per cento allo 0,20; viene a tal fine modificato l’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR). L’articolo 3 della proposta n. 4123 quantifica invece gli oneri nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro a decorrere dal 2011. Alla copertura si provvede mediante l’aumento delle aliquote sui prodotti alcolici, da disporre, dal
1o marzo 2011, con decreto del Ministro dell’economia, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 300 milioni di euro annui.
Per l’Assegno al nucleo familiare dal 1° luglio rivalutati i nuovi livelli reddituali
Nuovi livelli di reddito per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, riguardanti il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012. A stabilirlo la circolare n. 83 del 13 giugno scorso dell'Inps. Ricordiamo cha la legislazione vigente prevede che in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'Istat, i livelli reddituali, da utilizzare ai fini dell’erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, siano rivalutati a decorrere dal 1° luglio di ogni anno.
L’Istat ha, quindi, reso noto che tale variazione, riferita al periodo intercorso tra il 2009 e il 2010, è risultata pari all’1,6%. Sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011 con il predetto indice.
La circolare Inps contiene pertanto le tabelle nelle quali sono contenuti i livelli reddituali relativi alle diverse tipologie di nuclei familiari, da applicare a partire dal prossimo 1° luglio 2011.