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martedì 21 giugno 2011

Ciao a tutti Vigili volontari/discontinui o aspirati tali. ... Come si diventa Vigile del Fuoco Discontinuo/Volontario? ...
 il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario
I Vigili del Fuoco Volontari appartengono al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, ... i vigili volontari che lavorano presso i distaccamenti, e i vigili discontinui, ... su presentazione di domanda rivolta dal richiedente al competente.
·         Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco
volontari discontinui.

(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (IR), relatore, ricorda che le proposte di legge in esame dispongono la riapertura delle graduatorie di concorsi per l’assunzione di vigili del fuoco e la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui.

In particolare, l’articolo 1 delle proposte n. 3588 e n. 4123 prevede l’esaurimento delle graduatorie degli idonei dei seguenti concorsi: il concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1998, la validità della cui graduatoria è stata ripetutamente prorogata e da ultimo con l’articolo 24-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, che ha portato al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale è possibile assumere gli idonei; il concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 2001; e i concorsi riservati ai
vigili volontari ausiliari collegati in congedo negli anni 2004 e 2005.

La sola proposta di legge n. 4123 fa riferimento anche al concorso indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Ministero dell’interno 27 agosto 2007. Si tratta di una procedura selettiva, per la stabilizzazione dei vigili
del fuoco discontinui prevista dall’articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 2007.

Le disposizioni non prevedono un termine di validità delle graduatorie, ma sono finalizzate a consentire l’assunzione degli idonei entro il 31 dicembre 2011, in base alla proposta di legge n. 4123, e al 31 dicembre 2010, in base alla proposta di legge n. 3588.

Nel frattempo, peraltro, è stato svolto un ulteriore concorso, per titoli ed esami, per 814 posti di vigile del fuoco. Nel bando è prevista una riserva del 25 per cento dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili nel fuoco che risulti iscritto negli appositi elenchi da almeno 3 anni ed abbia effettuato 120 giorni di servizio. Con decreto ministeriale 25 marzo 2011 – Direzione Centrale per le Risorse Umane è stata disposta l’assunzione di un contingente di 814 unità di Allievi Vigili del Fuoco, con decorrenza 27 aprile 2011.

L’articolo 1, comma 2, delle proposte di legge n. 3588 e n. 4123 e l’articolo unico della proposta di legge n. 1150 prevedono una nuova stabilizzazione per i vigili del Mercoledì 13 aprile 2011 — 27 — Commissione I fuoco discontinui, inserendo un comma 2-bis nell’articolo 12 della legge n. 246 del 2000.

Tale articolo dispone che il Ministero dell’interno nei bandi di concorso per l’arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco preveda la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui, con una anzianità di servizio di almeno un anno
ed un’età anagrafica sino a 37 anni (comma 2). I vigili volontari discontinui sono esentati dalla prova preselettiva per l’accertamento dell’attitudine specifica al profilo di vigile del fuoco, ferma restando la verifica dell’idoneità psico-fisica, e, a parità di punteggio in graduatoria,
hanno la precedenza in relazione all’anzianità maturata come vigile volontario discontinuo (comma 3).

L’articolo 1, comma 2, delle proposte n. 3588 e n. 4123 autorizza la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali alla data della procedura selettiva – e si intende quella prevista dall’articolo 3 – risultino iscritti da almeno tre anni negli elenchi del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio
anche non continuativi e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

La disposizione riprende la procedura di stabilizzazione prevista per i vigili del fuoco volontari dall’articolo 1, comma 526, secondo e terzo periodo, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), con la differenza che, anziché richiamare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente (che prescrive, tra l’altro, un’età massima di 37 anni), è prevista un’età massima di 45 anni.

La procedura di stabilizzazione prevista dall’articolo 1, comma 526, della legge finanziaria 2007 è stata introdotta per l’anno 2008 ed è stata successivamente prorogata (da ultimo dal combinato disposto dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 225 del 2010 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011), fino al 31 dicembre 2011.

Va ricordato che l’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004, che indica i requisiti per il reclutamento dei vigili del fuoco volontari, richiede un’età massima non superiore a 45 anni.

L’articolo 1, comma 2, non precisa peraltro il limite temporale nel quale devono essere state espletati i 120 giorni di servizio.

Va detto che con riferimento alle procedure di stabilizzazione prevista dalla legge finanziaria 2007 è intervenuta una norma di interpretazione autentica, secondo cui il limite massimo del quinquennio previsto dall’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al
fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge.

Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell’effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio (articolo 3, comma 91, della legge n. 244 del 2007).

Viene inoltre previsto che il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando gli anni effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo.

La stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui è autorizzata per un triennio a decorrere dal 1o marzo 2011, nella proposta n. 4123; la proposta n. 3588 fa invece riferimento al 1o marzo 2010.
L’articolo unico della proposta n. 1150 prevede invece la stabilizzazione, per il solo anno 2008, dei vigili del fuoco discontinui i quali, pur avendo più di 37 anni alla data della procedura selettiva, hanno espletato fino ad una massimo di 3 anni di servizio; anche in tal caso il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione.

Mercoledì 13 aprile 2011 — 28 — Commissione I L’articolo 1, comma 3, delle proposte n. 3588 e n. 4123 prevede l’abrogazione dell’articolo 1, comma 526, secondo periodo,
della legge finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 2006), che, come già ricordato, disciplina la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui per gli anni dal 2008 al 2011.

L’articolo 2 delle proposte n. 3588 e n. 4123 dispone che ai fini della stabilizzazione il candidato deve superare con esito favorevole una prova selettiva.

Le modalità di svolgimento della prova sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno,
da emanare entro due mesi, previoparere favorevole delle organizzazioni di categoria.

Anche la legge finanziaria 2007, con riferimento alla stabilizzazione dei vigili del fuoco, rinviava ad un decreto del ministero dell’interno la determinazione dei criteri, del sistema di selezione e di modalità abbreviate per il corso di formazione (articolo 1, comma 526, terzo periodo).

La disposizione in esame subordina l’emanazione di un decreto ministeriale al parere favorevole – e quindi, in sostanza, all’accordo – delle organizzazioni di categoria.

Al medesimo decreto è altresì rimessa la determinazione dei criteri per l’assegnazione del  candidato presso i diversi comandi provinciali dei vigili del fuoco.

L’articolo 3 delle proposte n. 3588 e n. 4123 reca la norma di copertura finanziaria.

In particolare, l’articolo 3 della proposta n. 3588 quantifica gli oneri nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Alla copertura dell’onere si provvede mediante maggiori entrate derivanti da modifiche al regime di tassazione di soggetti operanti nel settore bancario, finanziario ed assicurativo.

In particolare, la proposta in commento intende diminuire la quota massima di deducibilità fiscale degli interessi  passivi applicabile, a fini IRES e IRAP, a soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo (dal 97 al 91 per cento per il periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2007; dal 96 all’88 per cento, per quelli successivi).

Viene inoltre diminuita la quota di deducibilità, per gli enti creditizi e finanziari, delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito (dallo 0,30 per cento allo 0,20; viene a tal fine modificato l’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR). L’articolo 3 della proposta n. 4123 quantifica invece gli oneri nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro a decorrere dal 2011. Alla copertura si provvede mediante l’aumento delle aliquote sui prodotti alcolici, da disporre, dal
1o marzo 2011, con decreto del Ministro dell’economia, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 300 milioni di euro annui.

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