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venerdì 29 luglio 2011

Approda in Gazzetta il decreto di riordino dei permessi e congedi. Entrerà in vigore l'11 agosto



Approda in Gazzetta il decreto di riordino dei permessi e congedi. Entrerà in vigore l'11 agosto
La riforma dei congedi, dei permessi e dell'aspettativa per i lavoratori entrerà in vigore il prossimo 11 agosto. E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio il decreto di riordino della materia nei settori sia pubblico che privato. Molte le novità in esso contenute per quanto riguarda il congedo di maternità, il congedo straordinario per assistere familiari portatori di handicap, il congedo straordinario per motivi di studio.
Il provvedimento dà attuazione all'articolo 23 della legge n. 183/2010, il cosiddetto "Collegato lavoro".

mercoledì 27 luglio 2011

Manovra economica: chiarimenti dall'Inps sulle misure previdenziali per i professionisti



Manovra economica: chiarimenti dall'Inps sulle misure previdenziali per i professionisti
Obbligo contributivo a carico dei soggetti pensionati che risultino percepire redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale; soggetti destinatari della norma di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26; contribuzione relativa all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO). Sono i temi che in base alla recente manovra economica l'Inps chiarisce con la circolare n. 99/2011 pubblicata il 22 luglio 2011 e avente come oggetto "Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Obbligo assicurativo in capo ai soggetti iscritti ad enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Interpretazione autentica dell'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335."
Il decreto suddetto, pubblicato nella G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata nella G.U. n. 164 del 16 luglio2011 haintrodotto, all’art. 18, comma 11 ss., disposizioni volte a chiarire la posizione previdenziale dei soggetti iscritti agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. La norma ha altresì definitivamente chiarito la portata della disposizione di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata Inps.
Questo è quanto contiene la circolare:
"1. Permanenza dell’obbligo contributivo a carico dei soggetti pensionati che risultino percepire redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale.
L’art. 18, comma 11 del decreto in parola impone agli enti previdenziali privati di provvedere, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, all’adeguamento dei propri statuti e regolamenti, nell’ottica dell’obbligatorietà dell’imposizione contributiva a carico dei soggetti titolari di trattamento pensionistico che svolgono attività, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali e che risultano percepire un reddito da tale attività.
Pertanto i soggetti già pensionati, ove svolgano attività professionale, dovranno essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti.
Il successivo comma 12 inoltre, con norma di interpretazione autentica, riconosce la loro esclusione dall’ambito di operatività dell’art. 2, co. 26 della l. 335 del 1995 e dal conseguente obbligo contributivo degli stessi alla gestione separata Inps. Si evidenzia, peraltro, che la disposizione contenuta nel comma 12 fa salvi i versamenti già effettuati alla citata gestione, che non costituiranno oggetto di ripetizione e che saranno valorizzati nella posizione individuale.
Al contrario, saranno oggetto di restituzione, a seguito di domanda presentata dall’interessato, i contributi che erano stati eventualmente versati con espressa riserva di ripetizione.


2. Soggetti destinatari della norma di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26.
Il comma 12 dell’articolo 18 del decreto legge 98 introduce una norma di interpretazione autentica della legge n. 335/95, art. 2, comma26, inordine al novero dei soggetti destinatari dell’obbligo contributivo presso la gestione separata.
Tale disposizione conferma l’orientamento costantemente seguito dall’Istituto sin dall’istituzione della citata gestione e ribadisce che rientrano nell’ambito della gestione separata tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali.
Vi rientrano, inoltre, tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.
A titolo esemplificativo, si possono verificare le seguenti ipotesi, che comportano l’assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza:
- mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito
- esercizio di attività di tirocinio o praticantato
- esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della qualela Cassadi appartenenza esclude l’obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all’attività professionale.
Tali soggetti continueranno ad essere destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata Inps, in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.
Infatti il principio contenuto nell’art. 2, co. 26 della l. 335/95, che aveva previsto, tra l’altro, l’obbligo contributivo alla gestione separata da parte dei “soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi”, deve essere letto in coordinato disposto con il precedente art. 2, co. 25, che prevede testualmente “la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi”.
In tale senso il D.M. 281/96, recante modalità e termini per il versamento contributivo alla gestione separata, all’art. 6 haesplicitato che “Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”, chiarendo che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria.
Si rammenta che l’eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato all’erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata (cfr. circolare n. 124/96).


3. Contribuzione relativa all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO).
La disposizione contenuta nel comma 13 dell’art. 18, nulla aggiungendo rispetto alla normativa e prassi vigente, conferma la natura integrativa della contribuzione versata all’Enasarco dagli agenti e rappresentanti di commercio. Pertanto, pur trattandosi di un ente compreso tra quelli

Nuove modalità di presentazione della domanda di assegno integrativo di mobilità.


Nuove modalità di presentazione della domanda di assegno integrativo di mobilità. Utilizzo del canale telematico
Nuove modalità di presentazione della domanda di assegno integrativo di mobilità di cui all’art. 9 comma 5 Legge n. 223 del 1991; utilizzo del canale telematico. Lo comunica l'Inps con la circolare n. 95 del 17/07/2011. Spiega la suddetta nota che la Legge 23 luglio 1991 n. 223, all’art. 9, comma 5, stabilisce che il lavoratore che accetti l'offerta di un lavoro comportante l'inquadramento in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Condizioni essenziali per la corresponsione dell’assegno integrativo in parola sono l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e l’esistenza del diritto alla fruizione dell’indennità di mobilità. Pertanto l'istituto comunica che a partire dal 18 luglio 2011 la presentazione delle domande di assegno integrativo di cui all’art.9 co.5 L.223/91 dovrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- contact center integrato - n. 803164;
- patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Si dà quindi avvio alla telematizzazione in via esclusiva dell’istanza di assegno integrativo. Al fine di informare i potenziali beneficiari, è previsto un periodo transitorio di circa tre mesi durante il quale saranno comunque garantite le consuete modalità di presentazione delle domande. Al termine del periodo transitorio, a decorrere dall’1 ottobre 2011, i tre canali sopracitati diventeranno esclusivi ai fini della presentazione delle istanze di prestazione/servizio.

Per saperne di più clicca qui:
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fcircolari%2Fcircolare%20numero%2095%20del%2015-07-2011.htm

Manovra Economia 2011-2014, novità pensioni



Manovra Economia 2011-2014, novità pensioni
E stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2011, il testo della manovra fiscale 2011-2014 che è entrata in vigore il 18 luglio 2011. Non siamo ancora in possesso di circolari esplicative diramate dai vari enti pubblici coinvolti, così siamo andati a visionare il testo della legge in modo particolare per quanto riguarda la modifica delle pensioni. Andiamo con ordine:
1) Pensioni, adeguamento dei requisiti all’incremento della speranza di vita (art. 18, comma 4).Ha modificato la disciplina introdotta dall’art. 12 del D.L. 78/2010, che precede l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita rilevato dall’ISTAT. E’ stato anticipato al 1° gennaio 2013 (anziché dal 01/01/2015) il primo adeguamento dei trattamenti pensionistici all’indice di speranza di vita. E’ stato anticipato al 2011 (in luogo del 2014) l’obbligo dell’ISTAT di rendere disponibili i dati relativi alla speranza di vita. E’ stato posticipato al 31/12 di ogni anno (al posto del 30 giugno) l’obbligo per l’ISTAT di rendere disponibile il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni.
2) Pensione ai superstiti, norma anti-badante (art. 18, comma 5).Con effetto dal 1 gennaio 2012 viene ridotta l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti dell’assicurato o pensionato deceduto nell’ambito dell’OBG e delle forme sostitutive di detto regime, nonchè della gestione separata dell’INPS. La norma prevede che dal 1° gennaio del 2012 l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti dell' assicurato o pensionato sia ridotta del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10 anni nei casi in cui il matrimonio sia contratto tra un ultrasettantenne e se la differenza di età tra i coniugi sia superiore ai 20 anni. Sono esclusi i casi in cui vi siano figli di minore età, studenti o inabili. Resta confermato il regime di incumulabilità.
3) Pensioni di anzianità, posticipo delle decorrenze dei trattamenti (art. 18, comma 22-ter, 22-quater, 22-quinques).E’ stata posticipata la decorrenza della pensione di anzianità, di un mese per quelli che maturano i requisiti nel 2012, di due mesi per quelli che maturano i requisiti nel 2013 e di tre mesi per quelli che maturano i requisiti nel 2014. Solo per 5.000 lavoratori che si trovino in particolari condizioni restano confermate le decorrenze preesistenti; lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (art. 7, comma 2, L. 223/1991); lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell’at. 7, comma 6 e 7 della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; lavoratori che all’entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’rt. 2, comma 28 della L. 662/1996. E’ previsto un monitoraggio da parte dell’INPS.
4) Pensioni di vecchiaia delle lavoratrici, requisiti anagrafici (art. 18, comma 1).Dal 1° giugno del 2020 è previsto un progressivo innalzamento, da 60 a 65 anni, del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, per le lavoratrici dipendenti o autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO o di forme sostitutive della stessa o della gestione separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995). In particolare, il requisito anagrafico di 60 anni per il sistema retributivo o misto e il requisito di 60 anni di cui all’art. 1, comma 6, lettera b) della L. 243/2004, vengono incrementati di un mese. Tali requisiti sono ulteriormente incrementati di 2 mesi a decorrere dal 2021, di 3 mesi dal 2022, di 4 mesi dal 2023, di 5 mesi dal 2024, di 6 mesi dal 2025 per ogi anno fino al 2031 e, di ulteriori 3 mesi a decorrere dal 2032.
5) Pensioni, limitazioni alla rivalutazione per i trattamenti oltre 5 volte il minimo INPS (art. 18, comma 3).E’ stata limitata la rivalutazione automatica delle pensioni. La manovra indica che per il biennio 2012/2013, la perequazione automatica si applicherà:
- in misura del 100% sull’importo mensile della pensione superiore al 2 volte il trattamento minimo INPS (per il 2011 l’importo è pari a € 1.405)
- in misura del 70% (anziché del 90%) sulle quote mensili comprese tra 3 e 5 volte il trattamento minimo INPS (per il 2011 tra € 1.406 e € 2.342)
- nessuna rivalutazione avrà la quota mensile di pensione eccedente 5 volte il trattamento minimo INPS (per il 2011 € 2.342).
E’ stato inoltre previsto un ticket annuale sulle pensioni “d’oro” a partire da un importo annuo pari a € 90.000.

martedì 26 luglio 2011

Congedo per maternità alle lavoratrici precarie




Congedo per maternità alle lavoratrici precarie


Legge 488/1999 Art. 49, comma 1
(Circ. 143 del 16 luglio 2001)

A CHI SPETTA



L’assegno di maternità dello Stato può essere richiesto:
  • dalla madre, anche adottante;
  • dal padre, anche adottante;
  • dall’affidataria preadottiva;
  • dall’affidatario preadottivo;
  • dall’adottante non coniugato;
  • dal coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva;
  • dall’affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.
NON SPETTA


Non spetta alcun assegno per il figlio minore adottato dal coniuge quando è figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge.

I REQUISITI



REQUISITO ASSICURATIVO/LAVORATIVO


Il requisito assicurativo/lavorativo pari a 3 mesi di contribuzione tra i 18 o i 9 mesi precedenti il parto può essere correlato all' attività lavorativa subordinata , parasubordinata, e autonoma.
  • Lavoro subordinato
3 mesi di contribuzione corrispondono a (Circ. 143 del 16 luglio 2001):
  • 90 giorni di attività lavorativa per i lavoratori retribuiti a giornata;
  • 13 settimane di attività lavorativa per i lavoratori retribuiti a settimana;
  • 24 ore (di lavoro alla settimana), moltiplicato per 13 settimane, per i lavoratori retribuiti ad ore (si applicano i criteri di calcolo vigenti per i lavoratori domestici,considerando valide per l’accreditamento di un contributo settimanale 24 ore settimanali lavorative)
  • Lavoro parasubordinato
3 mesi di contribuzione corrispondono a:
  • 3 mensilità della contribuzione effettiva nella misura dell'aliquota dello 0,72% , da reperire nei 12 mesi che precedono i due anteriori alla data del parto (Circ. 143 del 16 luglio 2001 ).
  • Lavoro autonomo
Nel caso in cui il requisito contributivo dei 3 mesi si perfezioni con i contributi da lavoro autonomo, per essere validi ai fini del diritto, tali contributi devono essere stati interamente versati Msg 4193 del 19.02.08.
  • Lavoro all’estero in Paesi dell’Unione Europea
Nel caso di lavoro all’estero in Paesi dell’Unione europea i previsti requisiti contributivi possono essere raggiunti anche attraverso la totalizzazione dei periodi italiani ed esteri, se non sovrapposti e purché la lavoratrice possa far valere almeno 1 contributo in Italia. Sarà cura delle Sedi INPS chiedere all’ente estero, attraverso il formulario E 001, la certificazione su formulario E 205, dei periodi di lavoro all’estero dichiarati dall’interessata. Msg 4193 del 19.02.08
  • Lavoro all’estero in Paesi extracomunitari convenzionati
Nel caso di lavoro all’estero in Paesi extracomunitari convenzionati il requisito contributivo non può essere raggiunto attraverso la totalizzazione dei periodi italiani ed esteri. Msg 4193 del 19.02.08.


N.B.: In caso di attività a tempo parziale per il raggiungimento del requisito dei 3 mesi di contribuzione è necessario che l'attività lavorativa prestata abbia dato luogo all'accreditamento di 13 contributi settimanali (msg 20583 del 20/07/2006).


REQUISITI PER LA MADRE
  • Alle mamme lavoratrici precarie residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (punto1, cpv 4), con almeno 3 mesi di requisiti lavorativi (punto 2.1, cpv 4), conseguiti anche presso datori di lavoro non tenuti al versamento contributivo presso l’Inps, nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto, o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione, e che godono di una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità (punto 2.1, cpv 3), spetta, per ogni figlio nato dal 2.7.2000 ovvero adottato o dato in affidamento preadottivo, un assegno pari alla quota differenziale tra l’importo del trattamento economico di maternità, previdenziale e non, (se inferiore) e quello dell’assegno erogato dall’INPS a carico dello Stato.
Nell’ipotesi di madre lavoratrice iscritta alla Gestione Separata, ai fini della concessione della quota differenziale dell’assegno di maternità dello Stato,occorre che siano soddisfatti i seguenti requisiti (Circ. 62 del 29.04.2010):
  • abbia diritto all’indennità di maternità a carico della Gestione Separata, sia pure in misura ridotta, in quanto risultano accreditate in favore della stessa i 3 mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo obbligatorio (ordinario e/o anticipato);
  • abbia, inoltre, 3 mesi di contribuzione per la maternità, maturati anche in gestioni diverse, nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi antecedenti la data dell’evento (parto o ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente).
  • mamme residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (punto1, cpv 4), che hanno perso il diritto (punto 2.2, cpv 4) a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa per almeno 3 mesi (punto 2.1, cpv 4), a condizione che il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a tali prestazioni e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino non sia superiore a quello di godimento delle suddette prestazioni e comunque non sia superiore a 9 mesi, spetta, per ogni figlio nato dal 2.7.2000 ovvero adottato o dato in affidamento preadottivo, un assegno erogato dall’INPS, a carico dello Stato, di importo pari a 1.549,37 Euro, rivalutabili ogni anno, a partire dal 2001.
Nell’ipotesi di madre lavoratrice iscritta alla Gestione Separata,che ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali , il diritto all'assegno di maternità dello Stato si realizza al verificarsi delle seguenti condizioni(Circ. 62 del 29.04.2010):
  • abbia svolto attività lavorativa per la quale risultino versati 3 mesi di contribuzione effettiva (non è rilevante l’arco temporale nel quale si collocano tali mesi di contribuzione);
  • abbia fruito, a seguito della suddetta attività lavorativa (per la quale risultano versati 3 mesi di contribuzione), di una delle prestazioni previdenziali di al punto 2.2 della circolare 143/2001, in particolare: malattia, maternità, degenza ospedaliera;
  • tra l’ultimo giorno di fruizione di una delle predette prestazioni previdenziali (malattia, maternità o degenza ospedaliera) e la data del parto (o ingresso in famiglia) è necessario che non sia decorso un periodo di tempo superiore a quello di durata della prestazione stessa, periodo che, comunque, non può essere superiore a 9 mesi.
  • Alle mamme residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (punto1, cpv 4) che durante il periodo di gravidanza hanno cessato di lavorare per recesso, anche volontario (punto 2.3, cpv 3), dal rapporto di lavoro, a condizione che possano far valere 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto, spetta, per ogni figlio nato dal 2.7.2000 ovvero adottato o dato in affidamento preadottivo, un assegno erogato dall’INPS, a carico dello Stato, di importo pari a 1.549,37 Euro, rivalutabili ogni anno, a partire dal 2001.
REQUISITI ULTERIORI PER IL PADRE


residente, cittadino italiano o comunitario o extracomunitario, in possesso di carta di soggiorno (punto 3)


L’assegno può essere richiesto dal :
  • padre in caso di abbandono (punto 3.1) del figlio da parte della madre, o di affidamento esclusivo del figlio al padre, sempre che sia in possesso, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo, dei requisiti 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) fra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento da almeno 3 mesi di attività lavorativa (punto 2.1, cpv 4) purché sussistano congiuntamente altre condizioni quali:
    • al momento della nascita anche la madre sia soggiornante e residente in Italia;
    • al momento della domanda, il figlio sia stato riconosciuto dal padre;
    • al momento della domanda, il figlio si trovi presso la famiglia del padre e non sia affidato a terzi.
  • padre affidatario preadottivo (punto 3.2), nell’ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo sempre che sia in possesso, al momento dell’affidamento, dei requisiti 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) fra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento da almeno 3 mesi di attività lavorativa (punto 2.1, cpv 4) purché sussistano congiuntamente altre condizioni quali:
    • al momento della domanda, il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’affidatario;
    • la moglie (separata) affidataria non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.
  • padre adottante (punto 3.3) , nell’ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi, sempre che sia in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) fra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento da almeno 3 mesi di attività lavorativa (punto 2.1, cpv 4) purché sussistano congiuntamente altre condizioni quali:
    • al momento della domanda, il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante;
    • la moglie (separata) adottante non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno;
  • padre adottante non coniugato (punto 3.4), nell’ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, sempre che sia in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti 3 mesi di contribuzione (punto 2.1, cpv 4) fra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali (punto 2.2, cpv 2) derivanti dallo svolgimento da almeno 3 mesi di attività lavorativa (punto 2.1, cpv 4) purché sussistano congiuntamente altre condizioni quali:
    • al momento della domanda, il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante non coniugato;
    • al momento della domanda, il minore sia soggetto alla potestà dell’adottante non coniugato e non sia in affidamento presso terzi.
  • padre che ha riconosciuto il neonato o coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva (punto 3.5), in caso di decesso, rispettivamente, della madre o della donna che ha avuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo purché sussistano congiuntamente altre condizioni al momento della domanda quali:
    • regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o coniuge della deceduta;
    • il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica;
    • il minore sia soggetto alla sua potestà;
    • il minore non sia in affidamento presso terzi;
    • la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.
I requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti o che abbia perso il diritto , da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali non sono richiesti in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.


Qualora il padre possa far valere tali requisiti, può percepire l’assegno anche a proprio titolo, presentando una domanda autonoma alla stessa sede INPS dove la donna aveva presentato la domanda o alla sede dell’ultima residenza della donna nel caso in cui la donna deceduta non avesse presentato la domanda.


IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ

L’ IMPORTO


L’importo dell'assegno erogato dall'INPS a carico dello Stato è pari a:
  • 1.549,37 Euro per l'anno 2001 (misura intera) Circ. 143/2001
  • 1.632,58 Euro per l'anno 2002 (misura intera) Circ. 59/2002
  • 1.671,76 Euro per l'anno 2003 (misura intera) Circ 62/2003
  • 1.713,55 Euro per l'anno 2004 (misura intera) Circ. 58/2004
  • 1.747,82 Euro per l'anno 2005 (misura intera) Circ. 59/2005
  • 1.777,53 Euro per l'anno 2006 (misura intera) Circ. 51/2006
  • 1.813,08 Euro per l'anno 2007 (misura intera) circ 77/2007
  • 1.843,90 Euro per l'anno 2008 (misura intera) circ. 48/2008
  • 1.902,90 Euro per l'anno 2009 (misura intera) circ. 36/2009
  • 1.916,22 Euro per l'anno 2010 (misura intera) circ. 37/2010
Tale assegno non deve essere confuso con l’assegno sociale erogato dai comuni che è, invece, erogato senza copertura assicurativa.


LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda corredata della necessaria documentazione..

L’interessata deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
  • bonifico bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP,previo accertamento dell’identità del percettore:
    • da un documento di riconoscimento;
    • dal codice fiscale;
    • dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel in Posta Prioritaria.
N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (IBAN)

LA DOMANDA


(circ. 143/2001 punto E)


Il modulo di domanda " MOD.ASS.MAT./Stato" (Codice SR28) deve essere presentato alla sede Inps di appartenenza nel termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.


Il richiedente dovrà fornire le dichiarazioni ed allegare eventuali autocertificazioni come indicato nel modulo di domanda.


LE NORME



Legge 488/1999 Art. 49, comma 1Legge 23 dicembre 1999, n. 488
(in Suppl. ordinario n. 227/L, alla Gazz. Uff. n. 302, del 27 dicembre 1999). -
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).
Circ. 143 del 16 luglio 2001Circolare n. 143 del 16 luglio 2001
OGGETTO: Art. 49, comma 8, della legge 488/99. Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 452, del 21.12.2000.
Assegno di maternità a carico dello Stato, concesso ed erogato dall’INPS.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
All. 2 circ. 143/2001ALL2
MOD.ASS. MAT./ Stato

DOMANDA DI ASSEGNO DI MATERNITA' DELLO STATO
(Legge 488 / 1999 , art. 49, comma 8)
Circ. 59/2002OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia, maternità, tubercolosi e a favore degli handicappati. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2002.
Circ 62/2003OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2003.
Msg. n. 16371
del 25.05.2004
Provvidenze a favore dei cittadini degli Stati che hanno fatto ingresso nell'Unione Europea a partire da 1° marzo 2004
Circ. 58/2004OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2004.
Circ. 59/2005OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2005.
Msg 20583 del 20/07/2006 “Assegno di maternità dello Stato”-requisito contributivo.
Circ. 51/2006OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2006.
circ 77/2007 OGGETTO:Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2006.
Msg 4193 del 19.02.08.OGGETTO: assegno maternità a carico dello Stato: regolamentazione comunitaria e convenzioni bilaterali di sicurezza sociale
circ. 48/2008Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2008.
circ. 36/2009Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2009.
circ. 37/2010Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2010. L. Finanziaria 2010: art.2, comma 153
circ.62/2010Prestazioni economiche di maternità - Varie

CONGEDO PER MATERNITÀ ALLE LAVORATRICI NON OCCUPATE




Congedo per maternità alle lavoratrici non occupate


D. Lgs. 109/1998- L. 448/1998, art. 66 – L. 144/1999, art. 50



D.M. per la Solidarietà Sociale 306/1999


A CHI SPETTA



L'assegno di maternità (incumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale) spetta purché residenti in Italia:
  • alle cittadine italiane (dal 2 luglio 1999) circ. 179/1999 ;
  • alle cittadine comunitarie (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000 ;
  • alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno * (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000.
  • alle cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo * (circ.35/2010).
  • alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano, della durata di cinque anni (circ.35/2010).
  • cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (circ.35/2010).
La "carta di soggiorno" non deve essere confusa con il permesso di soggiorno; essa, infatti, viene rilasciata dal questore allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 5 anni e titolare del permesso di soggiorno. Il D.Lgs 3/2007 ha sostituito la "carta di soggiorno" con il " permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", pertanto le cittadine non comunitarie in possesso di tale permesso e in presenza degli altri requisiti previsti, hanno diritto all'assegno di maternità concesso dai Comuni ( circ.35/2010)


L’assegno da richiedere al Comune, viene pagato direttamente dall’INPS e spetta alle donne non occupate (nonché a quelle occupate purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno).


Nel caso di incumulabilità con altri trattamenti previdenziali ( pagamento diretto e/o anticipato dal datore di lavoro), l’assegno del Comune va recuperato per intero se l’importo dell’indennità è superiore a quello dell’assegno, altrimenti, se l’importo dell’indennità è inferiore va recuperata la parte di assegno eccedente la quota differenziale (circ. 179/1999 - circ. 206/2000


IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ



GLI IMPORTI DELL’ASSEGNO DI MATERNITÀ


Per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o dato in affidamento preadottivo:
  • entro il 1° luglio 2000, l’importo mensile è pari a Euro 104,95 per un totale di Euro 524,76 ( circ. 179/1999);
  • dal 02.07.2000 al 31.12.2000, l’importo mensile è pari a Euro 154,94 per un totale di Euro 774,69 ( msg. 438/ 02.05.2000) ;
  • dal 01.01.2001 al 31.12.2001, l’importo mensile è pari a Euro 258,23 per un totale di Euro1291,14 ( circ. 106/2001);
  • dal 01.01.2002 al 31.12.2002, l’importo mensile è pari a Euro 265,20 per un totale di Euro 1326 (circ. 58/2002);
  • dal 01.01.2003 al 31.12.2003, l’importo mensile è pari a Euro 271,56 per un totale di Euro 1357,80 ( circ. 54/2003) .
  • dal 01.01.2004 al 31.12.2004, l'importo mensile è pari a Euro 278,35 per un totale di Euro 1.391,75 circ. 34/2004;
  • dal 01.01.2005 al 31.12.2005, l'importo mensile è pari a Euro 283,92 per un totale di Euro 1.419,59 circ. 59/2005 lett. B punto 2;
  • dal 01.01.2006 al 31.12.2006, l'importo mensile è pari a Euro 288,75 per un totale di Euro 1.443,73 circ. 51/2006 lett. B punto 2;
  • dal 01.01.2007 al 31.12.2007, l'importo mensile è pari a Euro 294,52 per un totale di Euro 1.472,60 circ. 68/2007;
  • dal 01.01.2008 al 31.12.2008, l'importo mensile è pari a Euro 299,53 per un totale di Euro 1.497,65(circ. 25/2008 - circ. 48/2008 );
  • dal 01.01.2009 al 31.12.2009, l'importo mensile è pari a Euro 309,11 per un totale di Euro 1.545,55(circ. 19 del 16.02.2009 circ. 36/2009 );
  • dal 01.01.2010 al 31.12.2010, l'importo mensile è pari a Euro 311,27 per un totale di Euro 1.556,35 circ. 28 del 01.03.2010 - circ. 37/2010
N.B.: Il calcolo dei benefici viene fatto dai Comuni mettendo a confronto l’indice della situazione economica ISE (e non ISEE) con la soglia del diritto riparametrata (circ. 94/2002, ultimo cpv).
Per l'anno 2010 l'indicatore ISE con riferimento ai nuclei familiari con 3 componenti = € 32.448,22(circ. 28 del 01.03.2010- circ. 37/2010)


LE MODALITÀ DI PAGAMENTO



L’interessata deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità (circ. 61/2009):
  • bonifico bancario o postale (IBAN);
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP,previo accertamento dell’identità del percettore:
    • da un documento di riconoscimento;
    • dal codice fiscale;
    • dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel con Posta Prioritaria.
N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (IBAN).


Alle lavoratrici comunitarie residenti in Italia spetta dal 1° luglio 1999


Alle lavoratrici extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno spetta dal 1° luglio 2000


N.B.: La carta di soggiorno non deve essere confusa con il permesso di soggiorno; essa, infatti, viene rilasciata dal questore allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 5 anni e titolare del permesso di soggiorno.


I TEMPI DI EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI MATERNITÀ (circ. 179/1999)


L’erogazione deve avvenire entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai Comuni.


LA DOMANDA



(circ. 179/1999)


Deve essere presentata e perfezionata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto. (L'assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno msg. 7015 del 6.3.2006)


Nel caso di madre minorenne alla domanda al Comune e, in caso di accoglimento, alla riscossione dell’assegno è abilitato il padre maggiorenne che diventa il beneficiario della prestazione a condizione che:
  • la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento del parto;
  • il figlio:
    • sia stato riconosciuto dal padre stesso;
    • si trovi nella sua famiglia anagrafica;
    • sia soggetto alla sua potestà.
Qualora anche il padre sia minorenne, o non risultino verificate le condizioni di cui sopra, la domanda può essere presentata in nome e per conto della madre dal genitore della stessa esercente la potestà o, in mancanza, da altro legale rappresentante.


L’assegno deve essere comunque intestato alla madre (Msg. n. 1183 del 23.12.2003).






L'assegno di maternità



L’assegno di maternità dello Stato è una prestazione previdenziale a carico dello Stato erogata e concessa direttamente dall’Inps.
L’assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall’Inps in presenza di determinati requisiti reddituali.



A CHI SPETTA

Assegno di maternità dello Stato
Può essere richiesto:
  • dalla madre anche adottante
  • dal padre anche adottante
  • dall’affidataria preadottiva
  • dall’affidatario preadottivo
  • dall’adottante non coniugato
  • dal coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva
  • dall’affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.
I requisiti richiesti per il diritto sono:
  • generali:
    • residenza in Italia
    • cittadinanza Italiana o di uno stato dell’Unione Europea ovvero in possesso della carta di soggiorno se cittadini extracomunitari
  • per la madre:
    • se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione
    • se ha svolto un'attività lavorativa di almeno 3 mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi
    • se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto
  • per il padre:
    • in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, deve essere in possesso, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo, dei requisiti contributivi previsti per la madre
    • se è affidatario preadottivo, nell’ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo, deve essere in possesso, al momento dell’affidamento, dei requisiti contributivi previsti per la madre
    • se è padre adottante, nell’ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi, deve essere in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti contributivi così come è previsto per la madre
    • se è padre adottante non coniugato, nell’ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, deve essere in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti contributivi previsti per la madre
    • se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni al momento della domanda:
      • regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta
      • il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica
      • il minore sia soggetto alla sua potestà
      • il minore non sia in affidamento presso terzi
      • la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.
I requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in questo caso non sono richiesti in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.


Assegno di maternità dei comuni
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale e spetta:
  • alle cittadine italiane
  • alle cittadine comunitarie
  • alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno
purché residenti in Italia.
Il diritto all’assegno compete in presenza di determinati requisiti reddituali la cui verifica compete al Comune di residenza.



LA DOMANDA

Assegno di maternità dello Stato
La domanda (mod. SR28) deve essere presentata alla sede Inps di competenza entro 6 mesi (termine perentorio) dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.


Assegno di maternità dei Comuni
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento (l'assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno).



QUANTO SPETTA

Assegno di maternità dello Stato
L’importo dell’assegno, per le nascite avvenute nel 2010 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2010, è pari a Euro 1.916,22 (misura intera).


Assegno di maternità dei Comuni
L’ importo dell’assegno e il requisito reddituale, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti nell’anno 2010, sono i seguenti:
  • assegno di maternità (in misura piena) = Euro 311,27 mensili per complessivi Euro 1.556,35(Euro 311,27X 5 mesi)
  • indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = Euro 32.448,22.




venerdì 22 luglio 2011

Reclutamento del personale della scuola Anno Scolastico 2011/2012


Attenzione: per il triennio scolastico 2011-2014 l'indicazione delle sedi è prevista solo con modalità web. La procedura di registrazione è attualmente disponibile, mentre l'istanza di compilazione del modello B sarà disponibile a decorrere dal 18 luglio e fino alle ore 14.00 26 agosto 2011.

CONCORSO PER ESAMI E TITOLI RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI


Concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici - Titoli di accesso - Chiarimenti .
In merito al concorso a dirigente scolastico e ai requisiti di accesso per la partecipazione al medesimo, occorre premettere che al concorso suddetto è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola.
Con specifico riferimento al primo dei requisiti di ammissione, ossia ai titoli di studio sopra richiamati come da espressa previsione del D.P.R. 10luglio2008, n. 140 (regolamento sulle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici) si forniscono chiarimenti sui seguenti titoli di accesso, oggetto di incertezza interpretativa.
Emergono perplessità innanzitutto sulla validità dei titoli degli insegnanti di religione cattolica (Idr). L’atipicità del ruolo e i numerosi titoli che vengono rilasciati per l’insegnamento delle discipline ecclesiastiche hanno dato luogo a quesiti in merito all’equiparazione degli stessi alle suddette lauree.
Al riguardo si precisa quanto segue.
Il titolo da considerare valido ai fini dell’accesso al concorso è quello di licenza in Teologia, nelle sue varie specializzazioni, o Sacra Scrittura.
Per ciò che attiene a questa limitazione, occorre ricollegarsi al D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 175 di approvazione dell’intesa Italia - Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici.
L’art. 1 del suddetto D.P.R. n. 175/1994 espressamente prevede come discipline ecclesiastiche, oltre alla “Teologia” esclusivamente la disciplina “Sacra Scrittura”.
Pertanto, ”i titoli accademici di baccalaureato e di licenza in queste discipline, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del M.I.U.R., su conforme parere del C.U.N.” (art.2).
E’ evidente, altresì, come testualmente previsto, che il titolo di Baccalaureato rilasciato da un’università pontificia non possa essere considerato quale titolo di accesso in quanto equivalente a un diploma universitario.
Si precisa, infine che, per quanto riguarda il Magistero in Scienze religiose, è da ritenersi applicabile la disciplina contenuta nella Legge 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno) che demanda alla competenza delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (art.2) nonché delle amministrazioni statali (art.5) la facoltà di riconoscimento dei cicli e dei periodi di studi svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri. Pertanto, nemmeno il Magistero in Scienze Religiose può consentire l’accesso alla procedura concorsuale.
In merito, invece, alla validità del diploma ISEF sono intervenute sentenze del Consiglio di Stato, secondo le quali è priva di fondamento l’equiparazione del diploma ISEF al diploma di laurea. Con la legge n. 136 del 2002, è stata riconosciuta l'equiparazione tra il diploma ISEF e la laurea (triennale) in Scienze motorie. Le sentenze n. 3528/2006 e n. 209/2008 del Consiglio di Stato hanno, tuttavia, sostanzialmente svuotato di valore il riconoscimento di cui alla legge 136 del 2002 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi e all'esercizio delle attività professionali, ritenendo che la legge n. 136 non abbia avuto effetto ricognitivo dell'equiparazione predetta, e che comunque la laurea (triennale) non sia sufficiente per la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesta la «laurea» (ad esempio, a quelli per dirigente scolastico) statuendo che, ai sensi della Legge 18 giugno 2002, n. 136,” tale diploma equivale a laurea triennale e non già quadriennale, magistrale o equivalente”.
Si ritiene che, per la partecipazione al concorso di cui trattasi, sia necessario che coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze motorie e sportive debbano conseguire un’apposita laurea specialistica oggi denominata laurea magistrale.
Infine, per i titoli rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica, si richiama la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica e degli Istituti musicali pareggiati, che ha considerato il settore artistico allo stesso livello delle Università ed ha definito le Accademie e le altre istituzioni artistiche, quali sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale.
Il comma 3-bis dell’articolo 4 della legge citata, aggiunto dall’articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n. 268, ha equiparato, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, i diplomi rilasciati dalle predette istituzioni in base all’ordinamento previgente alla legge n. 508 del 1999, alle lauree previste dal Regolamento di cui al D. M. 3 novembre 1999, n. 509, purché conseguiti da coloro che siano in possesso anche del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Il successivo regolamento, di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle suddette istituzioni, all’articolo 3, prevede specificatamente che, in analogia al sistema universitario, le istituzioni del settore artistico e musicale attivino corsi di diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master.
Considerato quanto sopra evidenziato, si può ritenere che i diplomi accademici di I livello, rilasciati all’esito dei predetti corsi, abbiano il medesimo valore dei diplomi del previgente ordinamento, atteso che entrambi consentono, tra l’altro, l’accesso ai corsi di secondo livello, di specializzazione e ai master.
Conseguentemente le Amministrazioni pubbliche valuteranno i diplomi accademici di primo livello del tutto assimilabili ai diplomi rilasciati dalle Istituzioni AFAM prima dell’entrata in vigore della legge n. 508 del 1999.
Pertanto, solo i diplomi accademici di secondo livello sono validi ai fini della partecipazione al concorso.

giovedì 21 luglio 2011

Bonus sul consumo dell'elettrica




Bonus sul consumo dell’energia elettrica:
sviluppato dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della Famiglia e gestito e dall’Autorità per l'energia elettrica e il gas. Dal 1 gennaio 2009 la famiglia economicamente debole, composta da 1/2 componenti, avrà diritto ad uno sconto annuo pari a 60 euro; per la famiglia composta da 3/4 componenti è previsto uno sconto annuo di 78 euro; le famiglie con oltre 4 componenti avranno uno sconto annuo sulla bolletta pari a 135 euro.
Chieda a Vicky

Per maggiori informazioni consultare le pagine del sito web dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas.


Leggi questo articolo in formato PDFTorna su all'inizio del contenuto.

 




mercoledì 20 luglio 2011

la 14° mensilita



SOMMA AGGIUNTIVA

L’articolo 5, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81 convertito con modificazioni nella Legge 127 del 3 agosto 2007, ha previsto a partire dal 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva (c.d. "quattordicesima") con la mensilità di luglio (a partire dall'anno 2008) a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima in presenza di determinate condizioni reddituali e con un’età pari o superiore a 64 anni (Circ. 119 del 8 ottobre 2007).


La somma aggiuntiva viene erogata in presenza di un reddito complessivo personale riferito all’anno stesso di corresponsione non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.


Oltre tale soglia, l’aumento viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante (clausola di salvaguardia).


Il beneficio spetta ai titolari di pensione a carico:
  • dell’assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
  • della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
  • delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
  • della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335;
  • del fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
  • delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
Possono aver diritto alla somma aggiuntiva, in presenza delle condizioni richieste, anche i titolari di assegno di invalidità liquidato ai sensi dell’art. 1 della L. 222 del 1984 ed i titolari di pensione in totalizzazione purché almeno una quota di pensione sia a carico di una delle predette gestioni.


La somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall’anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell’incremento delle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 della legge stessa (L. 127 del 3 agosto 2007 art. 5 comma 4).


N.B. La "quattordicesima" è invece rilevante ai fini della concessione del diritto alla carta acquisti. (Msg. 26673 del 28 novembre 2008 e Msg. 3639 del 13 febbraio 2009)


LE ESCLUSIONI



L’importo aggiuntivo non spetta ai titolari di:
  • invalidità civile (cat. INVCIV);
  • pensione sociale (cat. PS);
  • assegno sociale (cat. AS);
  • rendita facoltativa di vecchiaia (cat. VOBIS) o di invalidità (cat. IOBIS);
  • pensione di vecchiaia (cat. VMP) o di invalidità (Cat. IMP) a favore delle casalinghe;
  • pensione di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti a carico della gestione speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi (cat. VOBANC, IOBANC e SOBANC);
  • assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito ordinario (cat. VOCRED);
  • assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito cooperativo (cat. VOCOP);
  • assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito delle esattorie (cat. VOESA);
  • indennizzo per attività commerciale (cat. INDCOM);
  • pensioni ordinarie, di invalidità o ai superstiti già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali (cat.VOSPED, IOSPED e SOSPED).
L’importo aggiuntivo in argomento non viene erogato, inoltre, sulle pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali, sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e sulle pensioni della ex SPORTASS. (Msg. 14397 del 25 giugno 2009)


L'IMPORTO



La misura del beneficio varia in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale come riportato nella seguente tabella:


Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi SOMMA AGGIUNTIVA
ANNO 2007DAL 2008
Anni di contribuzione Anni di contribuzione
Fino a 15 Fino a 18 euro 262 euro 336
Oltre 15 e fino a 25 Oltre 18 e fino a 28 euro 327 euro 420
Oltre 25 Oltre 28 euro 392 euro 504
In caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi ovvero di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico.


DETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA



Tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) utile e non utile per il diritto a pensione, nonché quella utilizzata per la liquidazione di supplementi viene considerata nel calcolo dell’anzianità contributiva.


Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti.


Se il pensionato è titolare solo di pensione ai superstiti l’anzianità contributiva complessiva viene proporzionata in base all’aliquota di reversibilità prevista dalla legge al momento dell’attribuzione del beneficio.


In caso di titolarità di due o più pensioni dirette o di due o più pensioni ai superstiti deve essere considerata l’anzianità contributiva complessiva relativa a tali pensioni (valutata, in caso di pensioni ai superstiti, in rapporto all’aliquota di reversibilità prevista).


Eventuali periodi sovrapposti temporalmente devono essere computati una sola volta.


Vanno esclusi altresì i contributi relativi a pensioni a carico di gestioni non interessate dalla normativa in argomento.


Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana.


Nel caso di pensioni in totalizzazione devono essere esclusi i periodi di contribuzione riguardanti la quota a carico di casse professionali.


REDDITI DA CONSIDERARE



Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonchè i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.


Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:
  • i trattamenti di famiglia comunque denominati;
  • le indennità di accompagnamento;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Sono altresì da non considerare i redditi:
  • delle pensioni di guerra (Circ. 268 del 25 novembre 1991);
  • delle indennità per i ciechi parziali e dell'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali (Msg. 14878 del 27 agosto 1993);
  • dell'indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Circ. 203 del 6 dicembre 2000);
  • della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla L. 388 del 23 dicembre 2000 per espressa previsione normativa (Circ. 9 del 16 gennaio 2001);
  • dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità (Msg. 362 del 18 luglio 2000).

INPDAP: la dichiarazione sulle detrazioni non va ripetuta salvo variazioni



INPDAP: la dichiarazione sulle detrazioni non va ripetuta salvo variazioni
L'Inpdap nella circolare n. 26/2011 avente per oggetto "Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106 - Art. 7 “Semplificazione fiscale”. Detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico" comunica che "la normativa in esame solleva quindi i contribuenti dall’obbligo di presentare ogni anno all’Istituto, quale sostituto d’imposta, la domanda contenente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia unitamente alle condizioni di spettanza ed ai dati relativi ai familiari per i quali richiedono l’attribuzione del beneficio fiscale. L’adempimento deve essere effettuato, tempestivamente, soltanto al verificarsi di ogni variazione che rilevi ai fini del diritto a fruire delle predette detrazioni."
L'l’Istituto, quindi, riconoscerà le detrazioni per carichi di famiglia sulla base dell’ultima dichiarazione/richiesta presentata dal contribuente che avrà tuttavia l’obbligo di comunicare tempestivamente, ogni variazione che possa incidere sulla corretta determinazione delle detrazioni spettanti per familiari a carico.
Conseguentemente l’Istituto, per effetto della intervenuta modifica legislativa, non sospenderà l’attribuzione del beneficio fiscale con la rata di agosto c.a. a coloro che non abbiano presentato la prescritta dichiarazione entro il termine del 31/5/2011, diversamente da quanto era stato comunicato con la nota operativa n. 7 del 2 febbraio 2011, fermo restando che le sedi dovranno tempestivamente inserire a sistema ogni eventuale richiesta di revoca e/o variazione che sarà presentata dal contribuente pensionato.
Rimane invariato quanto già in essere per le detrazioni sul reddito (Art. 13 del TUIR) che saranno attribuite direttamente dall’Istituto in base ai dati reddituali in suo possesso.
Per consultare la circolare clicca qui:
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/13-07-2011-notaop26.pdf

lunedì 18 luglio 2011

L'ASSEGNO SOCIALE




L’assegno sociale, istituito dall’ art.3, comma 6, della l. 335/1995 con effetto dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale e le relative maggiorazioni (circ. 208/1996).
E’ una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal pagamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche.
L’assegno sociale è corrisposto ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge.
La verifica per la permanenza del diritto va fatta ogni anno. Perciò l’assegno sociale verrà liquidato sempre con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto.
Nell’anno successivo l’Inps opererà la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati.
L’assegno sociale non è gravato da imposte e non è reversibile ai familiari superstiti.
L'assegno sociale è inesportabile (circ. 15/1993 – circ. 82/2000, punto 3).
L’assegno sociale non è cedibile, non è sequestrabile e non è pignorabile.
Per tutto quanto non diversamente disposto dalla l. 335/1995, per gli assegni sociali continuano ad applicarsi le disposizioni che disciplinano la pensione sociale.


REQUISITI PER IL DIRITTO

  • Cittadinanza italiana
  • Residenza effettiva ed abituale in Italia
  • 65 anni di età
  • particolari condizioni reddituali personali e del coniuge
Elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale è la residenza effettiva: tale requisito si perfeziona con la dimora stabile ed abituale in Italia, assumendo rilevanza essenziale il rapporto tra il soggetto richiedente la provvidenza ed il luogo.
Per quanto sopra - salvo che per gravi motivi sanitari opportunamente documentati - l'Inps dovrà procedere alla sospensione dell'assegno sociale in caso di permanenza all'estero per un periodo superiore ad un mese.
Decorso un anno dalla sospensione dell'assegno sociale le sedi competenti - previa verifica del permanere di tale situazione - provvederanno a revocare il beneficio.
Dovranno essere tenuti attentamente in osservazione i casi in cui si venga a conoscenza di fatti o circostanze che facciano sorgere dubbi sulla permanenza stabile in Italia, attivando le verifiche e i controlli ritenuti più opportuni per riscontrare quanto dichiarato dal pensionato: accertamento presso il Comune di residenza in Italia a mezzo dell'Autorità di polizia preposta, acquisizione di dichiarazioni del consolato, presa visione dei visti d'ingresso e di uscita apposti sul passaporto, verifiche tramite accertatori di reparto. Nei casi in cui si renda necessario, si devono interessare la Polizia Municipale e le altre autorità di Pubblica Sicurezza per le indagini di competenza, ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. 68/2001.
Tali accertamenti riguardo comportamenti in contrasto con la norma che impone il requisito della residenza per il riconoscimento ed il mantenimento dell'assegno sociale - quali ad esempio la riscossione non periodica dell'assegno stesso - dovranno avere luogo di volta in volta e sui singoli casi. Essi divengono ancora più opportuni in quegli ambiti territoriali caratterizzati da fenomeni migratori.
Le verifiche dovranno avere cadenza periodica nei casi in cui il pagamento delle prestazioni avvenga a mezzo delegato o con accredito su conto corrente bancario o postale e, comunque, a campione sulle dichiarazioni di responsabilità rese, così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di auto certificazione (msg. 12886 del 4.6.2008).


DESTINATARI



Hanno diritto all’assegno sociale con effetto dal 1° febbraio 1996 i cittadini italiani che hanno compiuto il 65° anno di età, che risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia e sono sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.
La residenza in Italia e la cittadinanza italiana sono condizioni per la concessione e per la conservazione del relativo diritto (circ. 729/1978).
La cittadinanza italiana è regolata dalla l. 91/1992 e dai relativi regolamenti di esecuzione introdotti con d.p.r. 572/1993 e d.p.r. 362/1994: la nascita sul territorio nazionale non fa acquisire automaticamente la cittadinanza italiana, ma soltanto qualora i genitori stranieri - residenti sul territorio italiano - siano ignoti, apolidi o non abbiano trasmesso ai figli la cittadinanza secondo le disposizioni del loro stato di appartenenza. La cittadinanza italiana per nascita sul territorio nazionale può essere successivamente conseguita su domanda da presentare in Prefettura.
La perdita della cittadinanza comporta la revoca dell'assegno.
Hanno inoltre diritto all’assegno sociale alle stesse condizioni di età e di reddito:
  • i cittadini della Repubblica di San Marino residenti in Italia (circ. 53431/1970);
  • gli stranieri o apolidi ai quali è stata riconosciuta la qualifica di "rifugiato politico" e lo "status di protezione sussidiaria" ed i rispettivi coniugi ricongiunti (circ. 175/1983, art. 2 e 22 del d.lgs 251/2007, msg. 4090 del 23.3.2007);
  • i detenuti, indipendentemente dalla durata della pena alla quale siano stati condannati (circ. 703/1971);
  • i cittadini di Stati membri dell’ Unione Europea, residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell’Unione (circ. 754/1986). A seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 40/98, i cittadini della Comunità Europea residenti in Italia possono ottenere l’assegno sociale indipendentemente dal possesso della qualifica di lavoratori. Per tali soggetti la prestazione potrà essere riconosciuta da data successiva al 27 marzo 1998 (circ. 82/2000).
  • gli stranieri o apolidi titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (circ. 82/2000). Successivamente, l’ art. 80, comma 19, l. 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno (circ. 99/2003). Il d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, infine, recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07). Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo.
Dal 1° gennaio 2007 godranno dell'applicazione delle norme comunitarie i cittadini di Romania e Bulgaria, entrate a far parte della Unione Europea da tale data. Essi beneficeranno dei diritti previsti e dei relativi effetti economici con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2007 (circ 35/2007).
A partire dall'11 aprile 2007 i cittadini comunitari ed i loro familiari a carico che risiedono regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, possono fare richiesta, in presenza degli altri requisiti, dell'assegno sociale (d. lgs. 30/2007). Alla domanda va accluso il certificato di iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2009, per avere diritto all'assegno sociale, come ulteriore requisito occorre avere soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni (L.133/2008, art. 20, c.10). Tale requisito dovrà essere accertato indipendentemente dal periodo dell'arco vitale in cui la permanenza continuativa e legale si è verificata.
La nuova normativa si applica alle domande presentate dal 1° dicembre 2008 per ottenere la prestazione assistenziale con decorrenza 01/2009.
Il requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni si rileva dal titolo rilasciato dalla competente Autorità italiana, che i richiedenti la prestazione hanno l'obbligo di presentare a corredo della relativa istanza. Per il computo dei dieci anni, qualsiasi sia la documentazione utile attestante il soggiorno legale e continuativo, va tenuto conto della continuità delle date di rilascio dei diversi documenti rispetto alla scadenza di quelli eventualmente in precedenza posseduti.
Le Sedi dell'Istituto potranno inoltrare, ove lo ritengano necessario, richieste di accertamenti o di verifiche alle Autorità competenti sulla documentazione prodotta.


DOMANDA



Può essere inoltrata alla sede Inps competente per residenza, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori, ovvero inviata per posta.
Deve essere redatta su apposito modulo in distribuzione presso le sedi Inps o gli enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it (modello di domanda).


REQUISITI REDDITUALI



Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura (retribuzioni, salari, pensioni, rendite agrarie e da fabbricati, ecc.). Si tiene conto anche dei redditi esenti da imposte o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, nonché degli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile (circ. 53394/1970 – parte I).
Per una descrizione analitica della tipologia dei redditi da considerare per il richiedente e il coniuge vedi rilevanza n. 7.
Non concorrono alla formazione del reddito:
  • la pensione liquidata secondo il sistema contributivo (l. 335/1995) a carico di enti previdenziali obbligatori (pubblici o privati), per un importo pari ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell’assegno sociale;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati (buonuscita, indennità di anzianità, premio di fine servizio, liquidazione, ecc.), e le relative eventuali anticipazioni;
  • i trattamenti di famiglia comunque denominati;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • l’assegno sociale stesso;
  • le indennità di accompagnamento di ogni tipo (circ. 743/1983);
  • gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’Inail nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente alle menomazioni di cui alla tabella allegata 3 del d.p.r. 1124/1965;
  • gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’Inps ai pensionati per inabilità;
  • l’indennità di comunicazione per i sordomuti di cui all’ art. 4 della l. 508/1988;
  • l’assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915 – 1918, i soprassoldi connessi alle Medaglie al Valor Militare, le pensioni o assegni connessi alle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia (circ. 53412/1970);
  • l’indennizzo previsto dalla legge 210/1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (circ. 203/2000).
Inoltre, non sono computabili i redditi da fabbricati distrutti o inagibili per effetto di eventi sismici esclusi per legge dall’assoggettabilità all’IRPEF fino alla loro definitiva ricostruzione o agibilità. I soggetti interessati devono presentare un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l’inagibilità dei fabbricati (circ. 741/1982).

A decorrere dal 1° marzo 2009 - data di entrata in vigore della l. 14/2009, art. 35, commi da 8 a 13 - in sede di prima liquidazione degli assegni sociali dovrà essere considerato il reddito dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva dall'interessato.
La previsione normativa sopra citata stabilisce al c. 9 che - in sede di prima liquidazione di una prestazione - il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
Pertanto, per l'individuazione dell'anno da considerare per il reddito rilevante ai fini del riconoscimento delle prestazioni, deve farsi riferimento alla data di decorrenza della prestazione medesima:
  • per decorrenze successive al 1° marzo 2009 vige l'art. 35, cc. da 8 a 13, L. 14 del 27/02/2009 (redditi anno in corso per le prime liquidazioni);
  • per decorrenze dal 1° gennaio 2009 al 1° marzo 2009 vige la disciplina previgente.

Per le prestazioni con decorrenza anteriore al 2009, il diritto alla corresponsione delle prestazioni stesse per il periodo anteriore al 1° luglio 2009 è riconosciuto sulla base delle disposizioni previgenti. Per la corresponsione dal 1° luglio 2009, la verifica della sussistenza del diritto è effettuata sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dal pensionato nell'anno 2009 per i redditi del 2008 che saranno considerati rilevanti per la corresponsione fino al 30 giugno 2010 (circ. 62 del 22/04/2009).
Ai fini dell’individuazione del reddito, gli eventuali atti di disposizione e di costituzione di diritti reali sui beni immobili posti in essere dal richiedente immediatamente prima o subito dopo la presentazione della domanda di assegno sociale sono da considerare influenti sia che avvengano a titolo oneroso che a titolo gratuito (circ. 710/1973 – msg. 35308/1992).
Per gli atti di disposizione a titolo oneroso il reddito da computare è quello ottenuto dall’interessato - in relazione all’impiego di quanto ricavato - dalla vendita del bene immobile.
Per gli atti di disposizione a titolo gratuito posti in essere nelle more dell’istruttoria va fatta una ulteriore distinzione:
  • se il reddito relativo ai beni ceduti è superiore al limite previsto per il diritto, la pensione avrà decorrenza dal mese successivo a quello nel corso del quale l’atto è stato redatto;
  • se è inferiore, la pensione avrà decorrenza dalla domanda ferma restando l’influenza del reddito in argomento sulla misura della prestazione, fino al momento della cessazione del bene.

In ogni caso, ai fini dell’individuazione del reddito, dovrà attribuirsi al richiedente l’assegno sociale il reddito catastale del bene immobile dato in uso gratuito.
Qualora l’ assegno sociale derivi da pensioni di invalidità civile si dovrà tenere conto della specifica normativa che - per queste ultime - fa riferimento al solo reddito del titolare della prestazione.


DECORRENZA



L’assegno sociale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali).


MISURA ED IMPORTO



L’importo dell'assegno sociale è determinato annualmente in relazione all’aumento percentuale delle pensioni, fissato con decreto ministeriale
In relazione all’entità del reddito personale e dell’eventuale reddito cumulato, l’assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta (circ. 208/1996).
La misura massima dell'assegno spettante è determinata per il pensionato non coniugato o legalmente ed effettivamente separato (vale anche per la separazione in via provvisoria - circ. 185/2000) dalla differenza tra il limite di reddito previsto e il reddito dichiarato:
  • si ha diritto alla misura intera se non si posseggono redditi;
  • si ha diritto alla misura ridotta, fino alla concorrenza dell’assegno sociale, se si posseggono redditi in misura inferiore all’importo dell’assegno sociale.
Non si ha diritto se si posseggono redditi superiori all’importo dell’assegno sociale.
La misura massima dell'assegno spettante è determinata per il pensionato coniugato dalla differenza tra il limite di reddito coniugale previsto e il reddito dichiarato (il reddito personale va sommato a quello del coniuge):
  • si ha diritto alla misura intera se non si posseggono redditi;
  • si ha diritto alla misura ridotta, se si posseggono redditi in misura inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Non si ha diritto se si posseggono redditi superiori al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Non si procede al cumulo del reddito dell’interessato con quello del coniuge nel caso di separazione legale o di comprovato stato di abbandono (Circ. 60001/1974, circ. 12/1990 e circ. 248/1990).
L’importo mensile dell'assegno è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità. E’ determinato provvisoriamente sulla base del reddito presuntivo dichiarato o dei redditi denunciati dal pensionato memorizzati sul Casellario centrale dei pensionati, e viene eventualmente conguagliato nell'anno successivo.


INTERESSI LEGALI



In caso di ritardo nella liquidazione della prestazione sono dovuti gli interessi legali a far tempo dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda o dalla successiva data di perfezionamento dei requisiti.
La legge finanziaria per il 2007 ha previsto nuove modalità per il calcolo degli interessi legali nel caso in cui la domanda presentata dall'interessato risulti incompleta delle notizie e dei dati necessari per la sua liquidazione.
In questi casi gli interessi legali decorrono dal 121° giorno successivo alla data in cui la domanda possa essere definita completa o comunque dal 121° giorno successivo a quello in cui i requisiti si perfezionano (data di decorrenza della pensione).
La nuova disciplina trova applicazione per tutte le domande presentate dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della L. 296/2007, art. 1, c.783.


MAGGIORAZIONE SULL'ASSEGNO SOCIALE



L’ art. 70, comma 1, l.388/2000, stabilisce che, a far tempo dal 1° gennaio 2001, in presenza di particolari condizioni reddituali, è concessa una maggiorazione sull’assegno sociale per un importo pari a euro 12,91 mensili per i titolari con età inferiore a 75 anni e a euro 20,65 mensili per i titolari con età pari o superiore a 75 anni (circ. 61/2001).
Dal 1.1.2002 è stato applicato un incremento delle maggiorazioni, in presenza di particolari requisiti reddituali, di età e di contribuzione, fino a garantire un reddito personale minimo di Euro 516,46 mensili, per 13 mensilità (L. 448/2001, art. 38)
L’ aumento è soggetto a norme diverse da quelle dell’ assegno sociale e tali regole sono molto più restrittive anche se la tipologia dei redditi da valutare coincide sostanzialmente con quella dei redditi da considerare per il diritto all’assegno sociale con l’aggiunta del reddito della casa di abitazione.
A tale fine si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Per una descrizione analitica della tipologia dei redditi da considerare vedi rilevanza n. 22.
Tali maggiorazioni sono differenziate a seconda dell’età e subordinate a limiti di reddito sia personale che cumulato con quello del coniuge.
La misura massima della maggiorazione spettante è determinata:
  • per il pensionato solo, dalla differenza tra il limite di reddito previsto e il reddito dichiarato (tenendo conto anche del reddito derivante da pensione);
  • per il pensionato coniugato (non legalmente ed effettivamente separato), dal minore degli importi risultanti dalla differenza tra il limite di reddito previsto per il pensionato solo e il reddito personale dichiarato (tenendo conto anche del reddito derivante da pensione) e la differenza tra il limite di reddito coniugale previsto e il reddito cumulato con quello del coniuge (tenendo conto anche dell’eventuale reddito derivante da pensione del coniuge).

L' importo mensile della maggiorazione è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità.
LE TABELLE DEGLI IMPORTI (senza incremento 1.1.2002)
Il limite di reddito oltre il quale è esclusa la concessione della maggiorazione è:
  • per il pensionato solo, la somma dell’ ammontare annuo dell’assegno sociale e dell’ammontare annuo della maggiorazione dell’assegno sociale.
    La maggiorazione viene erogata in misura ridotta se il reddito del pensionato è compreso tra il reddito che ne consente la concessione in misura intera (ammontare annuo dell’assegno sociale) e quello che ne esclude la concessione (ammontare annuo dell’assegno sociale + ammontare annuo della maggiorazione dell’assegno sociale).
  • per il pensionato coniugato, la somma del limite di reddito determinato come per il pensionato solo e l'ammontare annuo del trattamento minimo.
La maggiorazione viene erogata in misura ridotta se il reddito personale del pensionato è inferiore al limite di reddito previsto per il pensionato solo e se il reddito, cumulato con quello del coniuge, è compreso tra il limite che ne consente la concessione in misura intera (ammontare annuo del trattamento minimo + ammontare annuo dell’assegno sociale) e quello che ne esclude la concessione (ammontare annuo dell’assegno sociale + ammontare annuo della maggiorazione dell’assegno sociale + ammontare annuo del trattamento minimo).
TABELLE LIMITI DI REDDITO
Pensionati infrasettantacinquenni
Pensionati ultrasettantacinquenni


REVOCA O RIDUZIONE



Qualora al titolare di assegno sociale venga liquidata altra pensione e i redditi considerati superano il limite annuo, l’assegno sociale diventa indebito e va revocato dalla data di decorrenza della nuova pensione.
Per accertare la sussistenza del diritto all'assegno sociale, a seguito della concessione della nuova pensione, si procederà alla verifica reddituale - personale e familiare - ripartendo la somma degli arretrati e attribuendola a ciascun anno di competenza, come previsto da recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A seguito di tale verifica l'assegno sociale potrà essere ridotto o revocato.
Peraltro, considerata la natura alimentare dell’assegno sociale, questo viene provvisoriamente lasciato in pagamento nelle more della definizione della nuova pensione, ed i ratei percepiti, divenuti indebiti, potranno essere recuperati in sede di liquidazione degli arretrati della nuova pensione (circ. 262/1991).
N.B.: Si precisa che, in via generale, la titolarità di pensione non costituisce impedimento alla liquidazione dell’assegno sociale quando non risulti superato il limite di reddito applicabile in relazione allo stato di famiglia del pensionato (risposta a quesito S.R. Marche del 26.9.2003).


TITOLARI DI ASSEGNI SOCIALI RICOVERATI



Qualora l’interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico di Enti pubblici, l'assegno sociale verrà ridotto sino ad un massimo del 50% (circ. 65/2003).
Nel caso in cui la retta presso i predetti istituti o comunità sia parzialmente a carico dell’interessato o dei suoi familiari, l’assegno sociale viene corrisposto:
  • in misura intera, se l’importo della retta a carico dell’interessato o dei familiari risulta pari o superiore al 50% dell’assegno sociale;
  • in misura ridotta del 25%, se l’importo della retta a carico dell’interessato o dei familiari risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale.

ASSEGNO SOCIALE AI MINORATI CIVILI



Agli invalidi civili che hanno maturato i 65 anni di età dal 1° gennaio 1996 spetta l'assegno sociale sostitutivo dell’assegno erogato dal Ministero dell’Interno.
Ai fini dell'accertamento reddituale per la concessione dell’assegno sociale si tiene conto, come per i minorati civili soltanto del reddito personale e in nessun caso si valuta il reddito del coniuge (msg. 18883/1997).
Dovranno essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati a IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell’IRPEF (rendite INAIL), secondo quanto stabilito dall’ art. 14 septies l. 33/1980.
Nel caso in cui il titolare di assegno sociale derivante da invalidità civile superi in un anno il previsto limite di reddito, non si dovrà procedere alla revoca della pensione, ma si dovrà sospendere la pensione nel solo anno in cui si è superato il limite di reddito (Msg. 1338/1994).
In caso di erogazione di arretrati per la determinazione del limite di reddito questi non vanno considerati nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza (cosiddetto "criterio di competenza", risposta a quesito S.R. Calabria del 30.1.2007).
Nel caso di soggetti pluriminorati, il cumulo delle provvidenze per i mutilati ed invalidi civili con quelle spettanti per invalidità di guerra, di lavoro, di servizio, nonché per cecità e sordomutismo, è possibile solo in presenza di minorazioni e malattie di tipo diverso e sempre che ricorrano tutti i requisiti prescritti per il diritto alle singole provvidenze (circ. 749/1984).
Per l'anno 2010, l'importo base dell' Assegno Sociale in trasformazione, spettante agli invalidi civili e ai sordomuti, è di 335,13 euro mensili.
Per avere diritto all'aumento fino all'importo mensile di 411,53 euro, ossia beneficiare in misura intera o ridotta degli aumenti di 76,40 euro mensili, previsti dalle leggi finanziarie del 1999 e 2001 (art. 67 legge n. 448/98 e art. 52 legge n. 488/99), viene preso a riferimento oltre al reddito personale dell'invalido anche quello del coniuge.