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mercoledì 31 agosto 2011

Concorso interno, per esami e titoli, per l'ammissione al 10° corso annuale (2012-2013) di 210 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.




Data scadenza: 9 settembre 2011

Titolo:
Concorso interno, per esami e titoli, per l'ammissione al 10° corso annuale (2012-2013) di 210 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.

Descrizione:
Ripartizione posti:
  1. un terzo ai brigadieri capi;
  2. un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri;
  3. un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 6 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito riservato ai laureati in psicologia




Data scadenza: 5 settembre 2011

Titolo:
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 6 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito riservato ai laureati in psicologia

Descrizione:
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di entrambi i sessi che non abbiano superato il giorno di compimento del 32° anno di età e che siano in possesso della laurea specialistica in psicologia e abilitazione all’esercizio della professione di psicologo.

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Esercito




 
Data scadenza: 15 settembre 2011

Titolo:
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Esercito.

Descrizione:
I posti sono così ripartiti:
  1. 9 tenenti nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri;
  2. 6 tenenti nel ruolo normale del Corpo sanitario;
  3. 2 tenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato.

Concorso, per esami, per l'ammissione di 10 (dieci) allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale - piloti - dell'Aeronautica militare ad un corso di pilotaggio aereo, con l'obbligo di ferma di anni 12 - anno 2011




Data scadenza: 19 settembre 2011

Titolo:
Concorso, per esami, per l'ammissione di 10 (dieci) allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale - piloti - dell'Aeronautica militare ad un corso di pilotaggio aereo, con l'obbligo di ferma di anni 12 - anno 2011

Descrizione:
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata ed inviata on-line, fatti salvi i casi previsti dall'art. 3 lettera b), del bando, nonchè dai successivi commi 2 e 3

Concorso per il reclutamento di 84 ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Esercito


 
 
Data scadenza: 29 settembre 2011
Titolo:
Concorso per il reclutamento di 84 ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Esercito
Descrizione:
- Posti a concorso:
- 60 ufficiali in s.p. nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
- 12 ufficiali in s.p. nel ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali
- 12 ufficiali in s.p. nel ruolo speciale del Corpo di commissariato

giovedì 11 agosto 2011

Alternanza nell’assistenza a disabili – accertamento, interpello del Ministero del Lavoro



Alternanza nell’assistenza a disabili – accertamento, interpello del Ministero del Lavoro
L’ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica, ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere della Direzione generale per l'Attività Ispettiva in merito alla corretta interpretazione della disciplina relativa al referente unico per l’assistenza alla persona in situazione di handicap grave, disciplinata dall’art. 33 della L. n. 104/1992 come da ultimo modificato dall’art. 24, comma 1 lett. a), della L. n. 183/2010.
L’istante chiede, inoltre, chiarimenti concernenti l’ipotesi in cui l’accertamento provvisorio circa la sussistenza della situazione di handicap, sia seguito da un accertamento negativo da parte della commissione medica ex art. 4, L. n. 104/1992.
In risposta il Ministero precisa che: "al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell’INPS, si rappresenta quanto segue. Innanzitutto, occorre premettere che l’art. 33 della L. n. 104/1992, come modificato dall’art. 24, comma 1 lett. a), della L. n. 183/2010, sancisce espressamente che il diritto alla fruizione dei permessi “non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità”.
Dalla lettera della disposizione di cui sopra ed alla luce di quanto già chiarito con circolare dal Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. circ. 6 dicembre 2010, n. 13), si evince chiaramente che la legge individua un unico referente per ciascun disabile." Ed inoltre il Ministero aggiunge che: "In proposito, con particolare riguardo alla figura del referente unico, è opportuno ricordare che anche il Consiglio di Stato lo ha definito come colui che assume “il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell’assistito” (cfr. parere n. 5078/2008).
Peraltro, in virtù delle osservazioni innanzi svolte, nonostante il disabile assuma il domicilio anche solo per un determinato periodo di tempo, presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado, sarà necessario che ciascun avente diritto presenti, di volta in volta, l’istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 al fine di prestare legittimamente la dovuta assistenza. Ciò in quanto i permessi ex art. 33 della L. n. 104/1992, come modificato dall’art. 24, L. n. 183/2010, possono essere riconosciuti esclusivamente ad un unico soggetto per ciascun disabile senza che sia possibile stabilire preventivamente che, rispetto ad un determinato arco temporale, siano più d’uno i soggetti che usufruiranno dei permessi in questione.
Per consulatre l'Intepello n. 32/2011 clicca qui:
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4205346D-B56F-41F7-9D00-7B6A3FD7827B/0/322011.pdf

Per invalidità e disabilità civile dal 1° gennaio 2012 scatta la perizia preventiva per le controversie





Per invalidità e disabilità civile dal 1° gennaio 2012 scatta la perizia preventiva per le controversie
In materia di invalidirà e disabilità civile e in particolare per le controversie sono state introdotte delle novità. A partire dal 1° gennaio 2012, nel caso in cui sorgano contestazioni nei confronti dell'Inps per le prestazioni di invalidità e disabilità civile e per la concessione della pensione e dell’assegno di inabilità scatta prima l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda e nel caso di mancata presentazione, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, entro trenta giorni dalla scadenza del precedente termine omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell’ufficio. Il decreto, non impugnabile ne' modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

sabato 6 agosto 2011

Ulteriore proroga del termine di trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità dei titolari di prestazioni assistenziali




Ulteriore proroga del termine di trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità dei titolari di prestazioni assistenziali
Ulteriore proroga, del termine di trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità dei titolari di prestazioni assistenziali, al 30 settembre 2011. Lo comunica l'Inps con il Messaggio n. 15735 del 2 agosto 2011.
Si legge infatti nella nota dell'istituto che "Si fa seguito ai messaggi n. 7991 del 4.4.2011 e n. 013453 del 27.06.2011 e si comunica che il termine per la trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità da parte dei titolari di prestazioni assistenziali rispettivamente per l’accertamento della permanenza del requisito relativo alla condizione di ricovero – titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, Assegno sociale e AS sostitutivo d’invalidità civile -, di mancato svolgimento di attività lavorativa – titolari di assegno mensile agli invalidi civili parziali - e della residenza effettiva in Italia - assegno sociale/pensione sociale e AS/PS sostitutivi d’invalidità civile- è ulteriormente prorogato al 30 settembre 2011."

Congedo straordinario e Tfr




Congedo straordinario e Tfr
Nel Messaggio n. 13013 del 17 giugno 2011 l'Inps interviene per fornire chiarimenti in merito al rapporto tra il congedo straordinario ex art. 42, c. 5 del D.lgs. n. 151/2001 e il TFR e, in particolare, ai possibili effetti sugli obblighi nei confronti del Fondo di Tesoreria ex lege n. 296/2006.
Al riguardo l'Inps precisa che: "l’articolo 42, c. 5 del D.lgs. n. 151/2001 prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità e che abbiano titolo a fruire dei benefici per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire di un periodo di congedo straordinario durante il quale il richiedente ha titolo a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione.
Il periodo medesimo è, inoltre, coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo rivalutato annualmente (1), sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Durante il suddetto periodo il rapporto di lavoro è sospeso e - in forza del rinvio operato dal legislatore alle disposizioni contenute nell’articolo 4, c. 2 della legge n. 53/2000 - il dipendente conserva il posto di lavoro, senza diritto alla retribuzione e senza la possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo, inoltre, non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
In materia di trattamento di fine rapporto, l’articolo 2120 del c.c. - con riguardo ai casi di sospensione del rapporto di lavoro durante i quali deve essere computato l’equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell’attività lavorativa – fa espresso riferimento alle cause ex articolo 2110 del c.c. (2) nonché a quelle per le quali sia prevista l'integrazione salariale.
Dall’insieme delle disposizioni richiamate si evince che, fatte salve eventuali diverse previsioni ad opera della contrattazione collettiva o di pattuizioni individuali, il lavoratore - durante il periodo di congedo straordinario - non abbia retribuzione utile ai fini del TFR.
Ricorrendo tale ipotesi, non si realizzano le condizioni per il versamento al Fondo istituito ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 755 e successivi della legge n. 296/2006.
Per il 2011, il limite massimo per l’indennità per congedo straordinario è stabilito in € 44.276,33 di cui € 34.331,00 a titolo di indennità economica annua e € 9.945,33 per la copertura della contribuzione figurativa. Si tratta dei casi di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio."

Permessi per ROL ed ex festività, aspetti contributivi per mancato godimento




Permessi per ROL ed ex festività, aspetti contributivi per mancato godimento
Con riferimento ai permessi per riduzione di orario di lavoro (c.d. ROL), dopo alcuni chiarimenti del Ministero del lavoro, l'Inps con la circolare n. 92 dell’8 luglio 2011 l illustra le modalità operative per la gestione degli aspetti contributivi connessi al mancato godimento dei permessi per riduzione orario (c.d. ROL) o per le ex festività, ovvero in caso di mancato pagamento delle relative indennità sostitutive, conseguenti alle precisazioni ministeriali.
L'Istituto nella circolare precisa che "il termine di godimento dei permessi in argomento può essere disciplinato e fissato da clausole contrattuali di livello nazionale nonché da parte della contrattazione collettiva aziendale, o direttamente dalle parti, nell’ambito della loro autonomia negoziale.
Laddove il lavoratore, entro l’arco temporale stabilito, non riesca a godere dei permessi, è in genere prevista la possibilità che gli venga erogata una indennità sostitutiva, calcolata in base alla retribuzione corrisposta alla scadenza del termine stabilito per la fruizione. Riguardo alle ex festività, si osserva che, in sostituzione delle quattro ricorrenze religiose non più considerate festive agli effetti civili (S. Giuseppe, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione), la contrattazione collettiva prevede che i lavoratori abbiano diritto a fruire di permessi individuali che - secondo gli orientamenti ministeriali - costituiscono diritti disponibili, al pari dei ROL".
Ioltre, l'Inps con il Messaggio n. 14605 del 13/07/2011 e di nuovo intervenuto sulla materia per fornire integrazioni alle istruzioni operative date con la precedente circolare. E dunque, che "in ordine alla natura della previsione che regolamenta il termine di fruizione dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e delle ex festività e che preveda la corresponsione di una indennità sostitutiva, si precisa che il riferimento può essere costituito sia dalla contrattazione collettiva nazionale sia da quella di secondo livello. Resta sempre possibile, altresì, il ricorso alla pattuizione individuale. In presenza di una siffatta previsione, l’obbligazione contributiva scadrà in coincidenza con il predetto termine. Per quanto riguarda le modalità di assolvimento della contribuzione, si rinvia a quanto precisato al punto 3 della citata circolare n. 92/2011.
Laddove, invece, né la contrattazione né le parti stabiliscano alcun termine per il godimento dei permessi, questi ultimi possono essere liberamente gestiti, senza previsione di scadenza per la connessa obbligazione contributiva.
Con riferimento alla contribuzione già scaduta sulle indennità sostitutive per ROL o ex Festività non godute, si precisa che la stessa potrà essere versata dai datori di lavoro – senza oneri accessori - con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio. A tal fine, l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex Festività non godute dovrà essere sommato alla retribuzione del mese in cui si effettua il pagamento."


Consulta la circoalre Inps e il relativo messaggio:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%2092%20del%2008-07-2011.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=TUTTI