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lunedì 12 dicembre 2011

Indennità di accompagnamento esclusa in caso di ricovero gratuito





Indennità di accompagnamento esclusa in caso di ricovero gratuito
Viene esclusa l’erogazione dell’indennità di accompagnamento per tutto il periodo di permanenza in caso di ricovero gratuito in hospice o in strutture sanitarie qualora il malato non possa vivere gli ultimi tempi della malattia a casa, mentre il ricovero in forma di day-hospital non influisce sul mantenimento dell’indennità di accompagnamento. Lo chiarisce l’Inps nel messaggio 18291/2011, che specifica anche che, per ricovero gratuito, deve intendersi quello presso strutture ospedaliere con retta a totale carico dell’ente pubblico. L’Inps inoltre richiama una sentenza della Cassazione secondo la quale il ricovero si pone come elemento ostativo non del riconoscimento del diritto bensì dell’erogazione dell’indennità per il tempo in cui l’inabile è ricoverato a carico dell’ente pubblico e non necessità dell’accompagnamento. Ne deriva che quando vi è il ricovero gratuito la prestazione viene comunque concessa anche se ne viene sospeso il pagamento.

giovedì 24 novembre 2011

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

Città di Alcamo
Provincia di Trapani

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

IL SINDACO

Visto l’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto il decreto del ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999, (in G.U. 19 luglio 1999, n. 167);

Vista la circolare dell’assessorato regionale dei lavori pubblici n. 593 dell’08 marzo 2000;

Vista la circolare dell’assessorato regionale dei lavori pubblici del 10 ottobre 2011 (in G.U.R.S. 21 ottobre 2011, n. 42);

RENDE NOTO

Che per l’anno 2011, riferito all’anno   2010, in applicazione delle norme prima richiamate, i cittadini interessati possono richiedere il contributo di sostegno  all'accesso alle abitazioni in locazione, secondo le modalità appresso specificate:



SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO.

Possono accedere al contributo i cittadini residenti nel Comune che conducono in locazione, regolata da contratto regolarmente registrato, unità immobiliari, di

proprietà pubblica o privata adibite ad abitazione principale del nucleo familiare.

REQUISITI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI.

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti riferiti al nucleo familiare:

a) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a € 11.985,22 (corrispondente a due pensioni minime INPS), rispetto al quale l’incidenza del canone

di locazione risulti non inferiore al 14%;

b) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a € 14.027,35 (corrispondente a quello determinato per l’assegnazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica), rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.

Per l’accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b), l’ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei

redditi anno 2011 (redditi prodotti nell’anno 2010) e l’ammontare del canone è quello risultante dai contratti di locazione.

Il contratto di locazione dell’alloggio deve coincidere con la residenza del nucleo familiare e dovrà essere allegato alla documentazione per l’accesso al

contributo unitamente al certificato di stato di famiglia o autocertificazione.

L’accesso al contributo per i cittadini extracomunitari immigrati regolari è subordinato, al possesso, nell’anno 2010, dei requisiti di cui al comma 6 dell’art. 40,

del decreto legislativo 25/07/1998 n. 286 e s.m.i., nonché del certificato di residenza nel comune di Alcamo, e del certificato storico di residenza da almeno 10

anni nella regione siciliana.

Ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente o assimilato o da lavoro autonomo, lo stesso reddito è diminuito per ogni figlio a carico di €

516,45. Dopo la detrazione per i figli a carico, in caso di lavoro dipendente o assimilato detto reddito va ulteriormente abbattuto del 40%.

Si precisa che con riferimento alle dichiarazioni reddituali prodotte, verranno effettuati controlli a mezzo delle competenti autorità.

SONO ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI COLORO CHE:

 - non sono titolari di un contratto di locazione registrato.


- hanno usufruito della detrazione di cui al comma 1 ed 1bis dell’art. 16 T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi) ove il proprietario e il conduttore

abbiano stipulato un contratto a canone agevolato per effetto della circolare n.34 del 4 aprile 2008 della Agenzia delle Entrate.

- occupino alloggi di Edilizia Economica e Popolare con contratto di locazione ancora in corso con gli Enti Gestori di settore, di quelli aventi categoria

catastale A/1, A/8 e A/9 e di quelli locati esclusivamente per finalità turistiche.
- siano titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

- siano titolari di un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il 2° grado o tra coniugi non separati legalmente.
- usufruiscano di altre agevolazioni analoghe 




EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

L’entità dei contributi è subordinata alle somme che saranno assegnate dalla Regione Siciliana a questo Comune, e saranno determinate secondo il principio di

gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone nonché con riferimento ai seguenti criteri:

- per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) l’incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non

potrà comunque essere superiore a € 3.098,74 pari a lire 6 milioni/anno;

- per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) l’incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non

potrà comunque essere superiore a € 2.324,05 pari a lire 4,5 milioni/anno.

CORRETTIVO PER SITUAZIONI PARTICOLARI.

Per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare

può essere incrementato fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito

indicati alle lettere a) e b) possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Le domande dovranno essere redatte, in carta libera, esclusivamente sugli appositi moduli forniti gratuitamente dal comune.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- attestazione ISEE e la relativa dichiarazione sostitutiva unica di cui all’art. 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000,

n. 130 nella quale, dovrà anche essere autocertificato l’ammontare del reddito annuo complessivo del nucleo familiare; il reddito da assumere a riferimento è

quello risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 2011 (  redditi prodotti nell’anno 2010).
- il contratto di locazione ad uso abitativo primario regolarmente registrato c/o l’Ufficio del Registro.

- certificato di stato di famiglia.

- certificato di residenza.
- copia fotostatica del documento di riconoscimento del soggetto che inoltra l’istanza di contributo.
- copia fotostatica codice fiscale.

- per i cittadini extracomunitari copia fotostatica del permesso di soggiorno, certificato di residenza e certificato storico di residenza.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande dovranno essere consegnate al Protocollo Generale del Comune entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e cioè entro e non

oltre il giorno  16/01/2012;



venerdì 18 novembre 2011

Indennizzo cessazione attività commerciale



È concesso, a domanda, agli iscritti alla gestione autonoma dei commercianti che cessano definitivamente l’attività nel periodo dal 1.1.2009 al 31.12.2011.


CHI HA DIRITTO

Possono chiedere l'indennizzo:
  • i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche;
  • gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • gli agenti e rappresentanti di commercio.

I REQUISITI

L'indennizzo può essere corrisposto se il richiedente:
  • ha compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna;
  • è iscritto, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, come titolare o coadiutore, nella Gestione speciale commercianti.
Per poter ottenere l'indennizzo l'assicurato deve cessare definitivamente l’attività commerciale e riconsegnare al Comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto e/o per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Il titolare dell'attività deve aver effettuato la cancellazione:
  • dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • dal registro degli esercenti il commercio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • dal ruolo provinciale istituito presso la Camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura per gli agenti e rappresentanti di commercio.

LA DOMANDA

Deve essere presentata, entro il 31.1.2012, presso la sede Inps territorialmente competente per residenza, utilizzando il modulo appositamente predisposto (Mod. IND COM/207-448), direttamente o tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante:
  • la cessazione definitiva dell'attività commerciale;
  • l'avvenuta riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto ovvero dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero di entrambe in caso di attività abbinata;
  • la cancellazione del titolare dell'attività dal registro degli esercenti attività di commercio (REC) se l'attività si riferiva alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • la cancellazione del titolare dell'attività dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

QUANDO SPETTA

L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti (compresa la cancellazione definitiva dell'attività commerciale) e fino alla decorrenza della c.d. finestra di accesso per la pensione di vecchiaia.
La corresponsione cessa dal primo giorno del mese successivo alla ripresa dell'attività lavorativa, subordinata o autonoma.


QUANTO SPETTA

L'indennità é pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione commercianti.


PARTICOLARITÀ

L'indennità é compatibile con qualsiasi pensione diretta (anzianità, assegno ordinario, inabilità) e ai superstiti.
Non è previsto il pagamento di trattamenti di famiglia.

giovedì 17 novembre 2011

Graduatorie d'istituto di terza fascia del personale ATA



Graduatorie d'istituto di terza fascia del personale ATA –

L’aspirante che intenda presentare domanda per l’inclusione nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA può trovarsi in una delle tre condizioni seguenti:
• È un aspirante non iscritto nelle graduatorie del triennio 2008-2011; in questo caso dovrà compilare l’allegato D1
• È un aspirante già iscritto nelle graduatorie del triennio 2008-2011, ma non ha nuovi titoli/servizi né nuovi profili da dichiarare; in questo caso dovrà compilare l’allegato D2 anche con il cambio di provincia
È un aspirante già iscritto nelle graduatorie del triennio 2008-2011 ed ha nuovi titoli o nuovi profili o nuovi servizi da dichiarare; in questo caso dovrà compilare l’allegato D1, ridichiarando comunque tutti i titoli/servizi e tutti i profili richiesti.
La scuola a cui destinare l’allegato D1 o D2 di domanda per la valutazione o la conferma dei titoli culturali e di servizio deve essere scelta fra le sedi esprimibili ai fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto di terza fascia del personale ATA.
In qualunque dei tre casi sopra descritti l’aspirante si trovi, dovrà compilare comunque, esclusivamente via web, l’allegato D3 con le istituzioni scolastiche scelte ai fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto, previa registrazione alle istanze on line.
Infine, l’aspirante presente nelle graduatorie permanenti o nelle graduatorie provinciali di supplenza (D.M. 75/2001 e D.M. 35/2004) che intenda cambiare provincia, dovrà preventivamente compilare l’allegato D4 per poter chiedere l’inclusione nelle graduatorie della nuova provincia.


TITOLI CHE CONSENTONO L'ACCESSO AI VARI PROFILI A.T.A.
Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola


AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:
qualsiasi diploma di maturita' che consente l'accesso agli studi universitari.

AT - ASSISTENTE TECNICO:
qualsiasi diploma di maturita' che consente l'accesso agli studi universitari corrispondente alla specifica area professionale. (vedere Allegato C)

CO - CUOCO:
Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

IF - INFERMIERE:
Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere.

GA - GUARDAROBIERE:
Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

CR - ADDETTO alle AZIENDE AGRARIE:
Diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico / operatore agro industriale / operatore agro ambientale.

CS - COLLABORATORE SCOLASTICO:
diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturita', attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
___________________
Il Diploma di grado preparatorio scuola magistrale (corso triennale di scuola secondaria di II grado) permette l'accesso SOLO al profilo CS

____________________________________________________________________________

VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI DI STUDIO

La licenza media NON da' punteggio
______________________________
DIPLOMA di maturità:

..........in centesimi..........
........in sessantesimi........
60 /100 = 6,0 punti
36 /60= 6,00 punti
61 /100 = 6,1 punti
37 /60= 6,17 punti
62 /100 = 6,2 punti
38 /60= 6,33 punti
63 /100 = 6,3 punti
39 /60= 6,50 punti
64 /100 = 6,4 punti
40 /60= 6,67 punti
65 /100 = 6,5 punti
41 /60= 6,83 punti
66 /100 = 6,6 punti
42 /60= 7,00 punti
67 /100 = 6,7 punti
43 /60= 7,17 punti
68 /100 = 6,8 punti
44 /60= 7,33 punti
69 /100 = 6,9 punti
45 /60= 7,50 punti
70 /100 = 7,0 punti
46 /60= 7,67 punti
71 /100 = 7,1 punti
47 /60= 7,83 punti
72 /100 = 7,2 punti
48 /60= 8,00 punti
73 /100 = 7,3 punti
49 /60= 8,17 punti
74 /100 = 7,4 punti
50 /60= 8,33 punti
75 /100 = 7,5 punti
51 /60= 8,50 punti
76 /100 = 7,6 punti
52 /60= 8,67 punti
77 /100 = 7,7 punti
53 /60= 8,83 punti
78 /100 = 7,8 punti
54 /60= 9,00 punti
79 /100 = 7,9 punti
55 /60= 9,17 punti
80 /100 = 8,0 punti
56 /60= 9,33 punti
81 /100 = 8,1 punti
57 /60= 9,50 punti
82 /100 = 8,2 punti
58 /60= 9,67 punti
83 /100 = 8,3 punti
59 /60= 9,83 punti
84 /100 = 8,4 punti
60 /60= 10,0 punti
85 /100 = 8,5 punti
86 /100 = 8,6 punti
////////////
87 /100 = 8,7 punti
88 /100 = 8,8 punti
////////////
89 /100 = 8,9 punti
90 /100 = 9,0 punti
////////////
91 /100 = 9,1 punti
92 /100 = 9,2 punti
////////////
93 /100 = 9,3 punti
94 /100 = 9,4 punti
////////////
95 /100 = 9,5 punti
96 /100 = 9,6 punti
////////////
97 /100 = 9,7 punti
98 /100 = 9,8 punti
////////////
99 /100 = 9,9 punti
100 /100 = 10 punti
////////////

se ci sono + diplomi se ne valuta solo 1


se ci sono + diplomi triennali/maturita' si valuta SOLO un titolo/diploma x AA/AT/CO/IF/CS
___________________________________________________________________________________________
Diploma di maturita' - SOLO per GA/CR
per GA/CR il titolo di accesso e' la qualifica TRIENNALE
a differenza del CS e' possibile valutare la qualifica triennale piu' il diploma di maturita'
====================================== + 3 punti SOLO x GA/CR
___________________________________________________________________________________________
Laurea triennale qualsiasi (NO diploma universitario BIENNALE), Laurea (vecchio ordinamento) o
specialistica o conservatori o ISEF
In caso di laurea triennale + specialistica si valuta SOLO UN titolo ed in caso di presenza di piu' titoli si valuta UNO solo
====================================== + 2 punti x AA/AT/CO/IF
====================================== 0 punti per CS/GA/CR
___________________________________________________________________________________________
Attestato di qualifica professionale di cui all'art. 14 della legge n. 845/1978
Ai fini della valutazione l'attestato deve essere integrato dal piano di studio.
(in caso di piu' titoli/certificazioni si valuta uno solo)
====================================== + 1,5 Punti x AA
====================================== 0 Punti x AT/CO/IF/CS/GA/CR
Titoli inquadrabili nella definizione sopra riportata (essenzialmente corsi informatici con base di riferimento: lavoro/gestione/informatizzazione ufficio amministrativo/contabile):

- Operatore Computer (nel piano di studi e' sempre presente l'office);
- Operatore C.E.D. (Centro Elaborazione Dati);
- Sistemista di rete (nel piano di studi e' presente la gestione rete LAN e la configurazione/gestione file/S.O./internet, attualmente si lavora su rete e via WEB = SIDI);
- Amministratore di sistema (idem come il sistemista rete)
- Programmatore/elaborazione dati (i programmi scolastici ARGO, SISSI ed ACCESS sono software di Database);
- Operatore/programmatore WEBMASTER (oggi si puo' dimostrare che parte del lavoro si svolge sul WEB(SIDI) e tramite mail).

il piano di studi (obbligatorio) e la finalita'/titolo del corso stabilisce se il titolo e valutato/non valutato e riferito a:
...attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici"...

inoltre deve avere la convalida/timbro/firma della formazione regionale/provinciale come l'esempio riportato:


NON ACCETTATI
(in quanto non riguardano CORSI INFORMATICI con base di riferimento: gestione/informatizzazione ufficio amministrativo/contabile):
settore INFORMATICA

Operatore multimediale (audio-video/CD-Rom multimediali);
Operatore CAD/CAM (autocad e progettazione tecnica in generale);
Grafico / Pubblicitario (grafica immagine/vettoriale);
WEBDESIGNER (la grafica dei siti internet NON fà parte del lavoro d'ufficio amministrativo/contabile).
Tecnico Riparatore Hardware

settore SERVIZI

Assistente Amministrativo
Animatore Sociale
Coordinatore amministrativo
Operatore socio assistenziale (O.S.A.)
Sicurezza sui luoghi di lavoro (datori di lavoro)
Sicurezza sui luoghi di lavoro (lavoratori)
Sicurezza sui luoghi di lavoro (rappresentante lavoratori)
Segretario di azienda
R.S.P.P. (A- B- C)
A.S.P.P. (A- B- C)
Sicurezza sul lavoro nei cantieri edili
Addetto gestione condomini
Addetto ai servizi di raccolta e smaltimento rifiuti
Mediatore familiare
Estetista (dipendente)
Estetista (specializzazione)
Massaggiatore estetico
Operatore beni culturali
Operatore dell'infanzia
Acconciatore
Responsabile tecnico impresa rifiuti
Magazziniere
Visagista e truccatore
Esperto di gestione e servizi turistici


settore COMMERCIO

Addetto alla comunicazione e marketing
Agente e rappresentante di commercio
Agente affari in mediazione
Requisito Professionale per il commercio

eccetera ...............
___________________________________________________________________________________________
Attestato di addestramento professionale
Attestati regionali di dattilografia -
Patente ECDL - M.O.S. (Microsoft Office Specialist) - IC3
Eipass - MCAS - PEKIT Advanced - ICL
(in caso di piu' titoli/certificazioni si valuta uno solo)
----> Punto F : Nota 1603 del 24 febbraio 2011
====================================== + 1 Punti x AA
====================================== 0 Punti x AT/CO/IF/CS/GA/CR
___________________________________________________________________________________________
Idoneita' in concorso pubblico
(in carriere/settori corrispondenti/attinenti al profilo scelto)
indica la partecipazione, la vincita e la successiva IDONEITA'
alla graduatoria finale per l'assegnazione di posti pubblici
(in caso di piu' idoneita' si valuta una sola)
====================================== + 1 Punti x AA
====================================== + 2 Punti x AT/CO/IF/GA/CR
====================================== 0 Punti x CS
___________________________________________________________________________________________
Le PROVE d'ARTE NON danno diritto a punteggio in quanto sono PROVE non corsi con esami finali

mercoledì 16 novembre 2011

12 posti per medici nel direttivo sanitario della Polizia di Stato (scad. 24 novembre 2011)



Posti a concorso


    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
conferimento  di  complessivi  12  posti  di  medico  del  ruolo  dei
direttivi medici della Polizia di Stato.
    2. Dei suddetti dodici posti, subordinatamente  al  possesso  dei
requisiti prescritti, tre sono riservati agli  orfani  del  personale
della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia  di
Finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.
    3. I posti riservati che non venissero coperti, per  mancanza  di
vincitori o idonei in possesso dei requisiti  di  cui  al  precedente
comma,  saranno  conferiti  in  ordine  di  graduatoria  agli   altri
candidati idonei non vincitori.

Comunicazioni relative al concorso


    1. Le date  ed  il  luogo  di  svolgimento  dell'eventuale  prova
preselettiva, di cui al successivo art. 6,  e  delle  prove  scritte,
nonche'  ogni  altra  comunicazione  relativa  al  concorso,  saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
serie speciale «Concorsi ed  esami»  -  del  20  gennaio  2012.  Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.

Requisiti per l'ammissione


    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso,  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione  della  domanda   di   partecipazione,   dei   seguenti
requisiti:
      a) essere cittadino italiano;
      b) godere dei diritti politici;
      c) essere in possesso del  diploma  di  laurea  in  medicina  e
chirurgia rilasciato secondo l'ordinamento  didattico  vigente  prima
dell'adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge  15
maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni  attuative,  ovvero  di
una laurea specialistica appartenente alla  classe  delle  lauree  in
medicina e chirurgia (46/S),  ovvero  di  una  laurea  magistrale  in
medicina e chirurgia (LM-41) conseguiti presso  un'universita'  della
Repubblica  italiana,   ovvero   in   un   istituto   di   istruzione
universitaria equiparato;
      d) essere in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione di medico-chirurgo;
      e)  essere  iscritto  all'albo  professionale  dell'ordine  dei
medici-chirurghi;
      f)  essere  in   possesso   dell'idoneita'   psico-fisica   per
l'espletamento dei compiti propri  del  ruolo  dei  direttivi  medici
della Polizia  di  Stato,  come  previsto  dall'art.  6  del  decreto
ministeriale 30 giugno 2003,  n.  198,  e  dall'allegata  tabella  1,
nonche' dell'idoneita' attitudinale di cui alla successiva tabella  3
del medesimo  decreto,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 1° agosto 2003, che
prevedono tra l'altro:
        1) sana e robusta costituzione fisica;
        2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61
per  le  donne  nonche'  un  rapporto  altezza-peso,   un   tono   ed
un'efficienza delle masse muscolari, una distribuzione del  pannicolo
adiposo ed un trofismo che rispecchino un'armonia atta a  configurare
la robusta costituzione e la necessaria agilita'  indispensabile  per
l'espletamento dei servizi di polizia;
        3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente;
        4) visus corretto non inferiore a 10/10 per  ciascun  occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per la  miopia
o l'ipermetropia o l'astigmatismo semplice (miotico ed ipermetropico)
e di tre diottrie quale somma dei  singoli  vizi  di  rifrazione  per
l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto;
      g)  possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta   previste
dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165;
      h) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e  non  esser  stato  sottoposto  a  misure  di  sicurezza  o
prevenzione;
      i) per i candidati di sesso  maschile,  essere  in  regola  nei
riguardi  degli  obblighi  di  leva  e  non  esser  stati  dichiarati
obiettori di coscienza e, per tale motivo,  essere  stati  ammessi  a
prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
      j) non esser  stato  espulso  dalle  forze  armate,  dai  corpi
militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici,  dispensato
dall'impiego  per  persistente   insufficiente   rendimento,   ovvero
decaduto da un impiego statale  ai  sensi  dell'art.  127,  comma  1,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3;
      k)  non  essere  stato  espulso  da  un  corso  di   formazione
finalizzato all'immissione  nel  ruolo  dei  direttivi  medici  della
Polizia di Stato.
    2.  L'amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad   accertare   i
requisiti di moralita' e  condotta  dei  candidati  e  gli  ulteriori
requisiti richiesti per la partecipazione  al  concorso,  nonche'  le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
    3. Per difetto dei requisiti di cui  al  precedente  comma  sara'
disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato, l'esclusione del
candidato dal concorso.

mercoledì 26 ottobre 2011

ESONERO CANONE RAI TV 75 ENNI




ESONERO CANONE TV 75 ENNI



Abolizione del canone RAI per soggetti di età pari o superiore a 75 anni Art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.248.



Per avere diritto all'esenzione occorre:

- aver compiuto 75 anni di età’ entro il termine di pagamento del canone;

 - non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolare di reddito proprio;

 - possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità’ (euro 6.713,98 annui).



Per reddito si intende la somma:

• del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;

 • dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;

 • delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;

 • dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.



 Viceversa, sono esclusi dal calcolo:

 1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);

 2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;

 3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni

 4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.



 NB.: Il requisito del reddito deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.

La domanda di esenzione per gli anni 2008-2009-2010 deve essere presentata utilizzando il modulo di dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



 La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:



 Agenzia delle Entrate

 Direzione Provinciale I di Torino

 Ufficio territoriale di Torino 1

 Sportello S.A.T.

 Casella postale 22

 10121 - Torino (To)



Per avere diritto all’esenzione annuale per l'anno 2011 e’ necessario aver compiuto 75 anni (o un eta’ superiore) entro il 31/01/11.

 Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno devono aver compiuto 75 anni di età’ entro il 31/07/11. Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate effettuerà’ i dovuti controlli per verificare le condizioni di età’ e di reddito.



 La domanda di rimborso per gli anni 2008-2009-2010-2011, nel caso in cui siano presenti i requisiti, dovrà’ essere effettuata tramite l’apposito modulo predisposto  dell'Agenzia delle Entrate

unitamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione.



 La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:

 Agenzia delle Entrate

 Direzione Provinciale I di Torino

 Ufficio territoriale di Torino 1

 Sportello S.A.T.

 Casella postale 22

 10121 - Torino (To)

Naturalmente le domande di esenzione/rimborso presentate prima del 19/9/2010 - non potendo essere redatte sul modello ufficiale reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate a partire dal giorno successivo - in presenza dei requisiti di eta' e di reddito indicati dalla legge saranno ritenute comunque valide, fatti salvi i dovuti controlli sulle condizioni del reddito eseguiti dall’Agenzia delle Entrate. Qualora le informazioni fornite non fossero sufficienti l’Agenzia delle Entrate provvederà’ ad informare l’utente.



 Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Resta fermo, tuttavia, che qualora il contribuente, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione, non risulti più in possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, sarà comunque tenuto al versamento del canone.



 Da ultimo si fa presente che l’aticolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che venga irrogata una sanzione amministrativa di “importo compreso tra euro 500 e euro 2000 per ciascuna annualità’ evasa’. Tale sanzione si cumula con il canone dovuto e gli interessi maturati. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 2000.



giovedì 20 ottobre 2011

Nota operativa Inpdap sui riposi giornalieri del padre




Nota operativa Inpdap sui riposi giornalieri del padre
L'Inpdap con la nota operativa n. 23/2011 del del 13/10/2011 "Riposi giornalierid el padre (art.40 del D.lgs. 151/2011). Sentenza del Consiglio di Stato n. 4293 del 2008", offre chiarimenti sui permessi al padre per i figli qualora la madre sia casalinga. Precisa l'Inpdap che, in riscontro alle numerose richieste di chiarimento pervenute da parte delle Amministrazioni ed Enti iscritti e nell'ambito dell'analisi del più ampio istituto della maternitàe dei relativi riflessi contributivi, l'interpretazione estensiva scaturente dagli indirizzi giurisprudenziali consente di riconoscere al lavoratore padre il diritto a fruire dei permessi previsti dall'art. 40, lett. c del D.lgs. 151/2011, anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo. E' di tutta evidenza, precisa l'Inpdap, che trattasi di permessi retribuiti e che la fruizione degli stessi non ha alcuna incidenza ai finid ell'obbligodi versamento contributivo. In presenza di determinate condizioni opportunament documentate (madre casalinga impossibilitata a prendersi cura del neonato perchè impegnata in altre attività, quali ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altri simili) il padre dipendente può fruire, entro il primo anno di vita del bambino e dall'ingresso in famiglia del miniore adottato o affidato, dei riposi giornalieri nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro. Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche nell'ipotesi di madre casalinga il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto. In caso di parto plurimo, anche nell'ipotesi di madre casalingail padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i tre mesi dopo il parto. Non è consentito il recupero delle ore di permesso eventualmente non godute.

giovedì 13 ottobre 2011

La surroga nelle prestazioni pensionistiche





La surroga nelle prestazioni pensionistiche

Data pubblicazione: 13/10/2011Con la circolare 134 del 12 ottobre 2011 si forniscono ulteriori indicazioni in merito al processo produttivo delle azioni surrogatorie da attivare ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222, nei confronti dei responsabili e delle loro eventuali compagnie assicuratrici, per il recupero delle prestazioni erogate agli assicurati a titolo di assegno ordinario di invalidità e di pensione ordinaria di inabilità.
La circolare ricapitola il quadro normativo in materia. La legge n. 183/2010, infatti, ha previsto il recupero anche delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili, corrisposte in conseguenza di fatto illecito di terzi, completando il quadro normativo relativo alle azioni surrogatorie e di rivalsa, modificando inoltre i termini di prescrizione per l'assicurato che rechi pregiudizio al diritto di surroga.
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Stress lavoro correlato: INAIL a sostegno di imprese e lavoratori




Stress lavoro correlato: INAIL a sostegno di imprese e lavoratori

congresso all'Inail13 ottobre 2011. Nel congresso presso la sede di piazzale Pastore, a Roma, i vertici dell'Istituto hanno evidenziato il ruolo strategico dell'Ente nelle azioni di prevenzione legate a questa tipologia di rischio - dalla ricerca allo sviluppo di metodologie operative - ulteriormente potenziato con la nascita del Polo della salute e sicurezza
ROMA - La valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato come ambito che vede l'INAIL adempiere, in modo pieno e autorevole, al suo ruolo di Polo della salute e sicurezza sul lavoro e, dunque, soggetto capace di fornire esperienze e strumenti operativi in grado di 'adattare' i principi generali ispiratori della normativa - a partire dall'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004, successivamente 'raccolto' dal dlgs 81/2008 (articolo 28, comma 1) - a una realtà economica peculiare come quella italiana, quasi esclusivamente composta da micro e piccole aziende. Questo - secondo il presidente dell'INAIL, Marco Fabio Sartori - il motivo di grande interesse che ha caratterizzato il convegno "Strumenti per la gestione e l'implementazione della valutazione dello stress lavoro correlato", tenuto ieri, a Roma, presso la sede centrale dell'Istituto, a piazzale Pastore.
Sartori: "Il nostro lavoro a supporto delle Istituzioni". "Si tratta di un ambito che, a mio giudizio, oltre a rappresentare un esempio concreto delle grandi potenzialità sinergiche messe in moto dall'incorporazione dell'ex Ispesl e dell'ex Ipsema, ha un eccezionale valore sia scientifico che tecnico", ha valutato Sartori. "Un ambito che vede l'INAIL 'in prima linea' nello sviluppo di strategie di prevenzione in una materia, per molti aspetti, ancora 'esposta' in principi generali e la cui applicazione, tuttavia - in un processo a cascata che parte dalla politica e dalle Istituzioni - dovrà alla fine coinvolgere l'intero tessuto produttivo del paese: quello che, con molta correttezza, è stato definito 'una potenza mondiale micro-frazionata' di oltre sei milioni di imprese dai 15 dipendenti in media". E' in questo scenario che l'Istituto - proprio in virtù del suo essere adesso Polo della salute e sicurezza - potrà, attraverso i percorsi già intrapresi e quelli futuri, realizzare metodologie in grado di aiutare i ministeri competenti e il legislatore nella futura emanazione di specifici provvedimenti a favore dei lavoratori, dei datori di lavoro e di tutta la società civile.
Dal 2008 prodotte delle linee di indirizzo interne. E' stato il responsabile della direzione centrale Prevenzione dell'INAIL, Flaminio Galli, a illustrare i tre principali profili di interesse che caratterizzano le strategie d'intervento dell'Istituto, il primo dei quali di valenza strettamente 'interna'. "L'INAIL è composto da circa 10mila dipendenti e - come qualsiasi altra amministrazione pubblica o privata - ha dovuto adeguarsi alla normativa, rivedendo il proprio documento di valutazione dei rischi e adeguandolo", ha affermato Galli. "Già a partire dal 2008/2009 è stato costituito un gruppo di lavoro 'ad hoc' - costituito da professionisti della Contarp, della Sovraintendenza medica e altri, oggi diventati esperti della materia ed essenziale punto di riferimento - che, come richiesto dal dlgs 81/2008, ha elaborato le linee di indirizzo per la valutazione dei rischi, mettendole a disposizione di tutte le nostre unità produttive". Nel novembre 2010 la Commissione consultiva permanente ha proceduto alla pubblicazione delle indicazioni inerenti la valutazione dello stress lavoro-correlato, trovando, dunque, l'Istituto già 'preparato' e adempiente. "E' stato proposto all'interno dell'INAIL un aggiornamento ai responsabili in sicurezza e prevenzione, integrando il loro percorso formativo mediante una sezione dedicata", ha continuato Galli. "Tutto questo, ovviamente, oltre a impegnare l'intera organizzazione ci ha dato la dimensione dello sforzo che un'azienda deve svolgere se vuole affrontare tale tema seriamente".
Galli: "Giocare un ruolo centrale nel dibattito culturale in corso". Altro motivo di rilievo è l'interesse legato al dibattito culturale oggi in corso, "soprattutto rispetto ai profili di medicina legale e quelli conseguenti legati al contenzioso che necessariamente si verrà a creare", ha sottolineato Galli. "Profili che ci vedranno coinvolti, vista la natura 'assicurativa' del nostro Istituto". Se, infatti, la Commissione consultiva ha affrontato il tema a livello di linee guida, restano aspetti di natura molto pratica da affrontare, in un dibattito "aperto con tutte le parti coinvolte": dalle professionalità interessate nella valutazione dello stress (tema connesso al problema della composizione del 'team di lavoro') alla necessità di procedere a una valutazione secondo i cosiddetti 'gruppi omogenei' (realtà che comporta la necessità di trovare un compromesso comune riguardo la loro stessa ampiezza); dall'approccio metodologico - riassumibile nella domanda 'brutale': come valutare lo stress? - all'eventualità di definire gli indicatori di contenuto e di contesto. Altre criticità sono quelle attinenti il bisogno di 'andare oltre' le indicazioni metodologiche definite dalla Commissione consultiva e, infine, la gestione dei singoli casi che, nella stretta ottemperanza alle indicazioni oggi disponibili, potrebbero essere facilmente persi. "Anche nella trattazione di questi temi pratici l'INAIL vuole giocare un ruolo centrale", ha dichiarato Galli, "mettendo a disposizione il lavoro fatto al proprio interno e le professionalità di cui dispone".
Il 'prototipo' per le pmi dell'ex Ispesl: un esempio virtuoso da ottimizzare ed 'esportare'. Infine, il terzo ambito di interesse è strettamente legato all'attività di consulenza e di assistenza che l'INAIL è chiamato dal legislatore a svolgere in favore delle aziende, con particolare riferimento alle piccole e microimprese: un obiettivo che comporta l'impegno a sviluppare nuovi approcci e prodotti che risultino semplici e facilmente utilizzabili. "La ricerca proposta dal dipartimento di Medicina del lavoro dell'ex Ispesl ci consegna il 'prototipo' di uno strumento ampiamente studiato e testato, e risponde proprio a questa esigenza istituzionale", ha concluso Galli. "Ovviamente questo prototipo sarà aperto ai contributi di tutti i professionisti interni all'Istituto che si sono occupati finora del tema, e questo sarà fondamentale per ottimizzarne gli indici di 'trasferibilità' e dare, al contempo, un esempio virtuoso di integrazione dell'attività di ricerca che è propria del personale dell'ex Ispesl nelle attività dell'INAIL".
Lotito: "Necessario un riconoscimento nelle politiche sanitarie". "A ribadire l'impegno dell'INAIL in tal senso sono stati anche il presidente del Civ INAIL, Franco Lotito, e il direttore generale, Giuseppe Lucibello. "Il nostro Istituto è chiamato a occuparsi di queste problematiche con grande attenzione, e ciò anche al di là di quelle leggi e di quelle direttive comunitarie che pure rappresentano un punto di riferimento essenziale", ha sostenuto Lotito. "A motivare la nostra azione deve essere la considerazione di quanto i profili di rischio legati allo stress lavoro-correlato stiano diventando una realtà dalla sempre maggiore evidenza, in particolare alla luce di un mondo del lavoro che oggi tende sempre più a smaterializzarsi. Si tratta, dunque, di un aspetto insidioso e in grado di minare realmente l'equilibrio psico-fisico delle persone e, di conseguenza, l'INAIL non può che manifestare una forte sensibilità nei confronti di tali correlazioni, non solo in sede scientifica ma anche strettamente operativa". Lotito ha, dunque, posto l'accento sulla necessità che le politiche sanitarie dell'Istituto arrivino presto a includere nel loro spettro d'azione anche il rischio da stress. "Si tratta di una connessione per molti aspetti già adesso indispensabile e d'ora in poi su questo punto il Civ sarà estremamente sollecito: dalla promozione della ricerca legata all'ex Ispesl alla sinergia con le competenze medico sanitarie dell'INAIL, nel rispetto di una collaborazione che darà certamente risultati importanti".
Lucibello: INAIL al servizio della tutela globale dei lavoratori. "Come riportato anche nel Report della Commissione europea del febbraio 2011 sullo stato di implementazione dell'Accordo sullo stress nei singoli Paesi Ue, l'Italia non è di certo tra i fanalini di coda, in quanto il breve ritardo nel recepimento è stato colmato dal suo inserimento in una norma quale il dlgs 81/08", ha ricordato Lucibello, evidenziando come lo stesso Report riconosca "l'impegno, nel tempo, su questo tema sia dell'ex Ispesl che dell'INAIL". Riallacciandosi allo "spirito delle indicazioni della Commissione consultiva permanente", Lucibello ha valutato come "la proposta metodologica, iniziata in Ispesl e conclusa in INAIL, di un gruppo di lavoro multidisciplinare del dipartimento Medicina del lavoro, riesca bene a coniugare la rigorosità scientifica del percorso metodologico alla necessità di coinvolgimento delle figure della prevenzione". Uno strumento operativo che - com'è vocazione intrinseca della ricerca - diventa comunque 'scenario' di nuovi obiettivi da raggiungere: un aspetto - ha ribadito anche il direttore generale - dove le sinergie proprie del Polo della salute e sicurezza potranno giocare un ruolo strategico. "Sono fiducioso che la collaborazione attiva tra le specifiche e diverse competenze delle varie strutture dell'Istituto - quali la direzione centrale Prevenzione e la Sovraintendenza medica generale - permetta di raggiungere su tale tematica, anche a breve, risultati tangibili", ha concluso Lucibello, "soprattutto ai fini dell'ottimizzazione della tutela globale dei lavoratori".

martedì 11 ottobre 2011

Recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di trattamenti di famiglia su pensioni dei lavoratori autonomi



Recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di trattamenti di famiglia su pensioni dei lavoratori autonomi
L'Inps con la circolare 124/2011 del 29 settembre scorso interviene in merito alla modalità di recupero degli indebiti trattamenti di famiglia corrisposti su pensioni.
La nota dell'Istituto chiarisce che "in materia di recupero degli indebiti pensionistici sono intervenute nel corso del tempo disposizioni che, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 2033 c.c. e seguenti del Codice civile, hanno dettato le condizioni per la recuperabilità da parte dell’Istituto delle somme indebitamente corrisposte. Per i pagamenti indebiti in ambito pensionistico effettuati fino al 31 dicembre 2000 trova applicazione l’articolo 38, commi da7 a10, della legge n. 448/2001, nonché, relativamente al periodo fino al 31/12/1995, l’art. 1, comma 260, della legge n. 662/1996; mentre, per i pagamenti indebiti di pensione effettuati dal 1° gennaio 2001, trova applicazione l’articolo 13, legge n. 412/91.
Gli ambiti di applicazione del citato articolo 13 e delle disposizioni di cui alla legge n. 448/2001 sono parzialmente divergenti.
In particolare le disposizioni di cui alla legge n. 448/2001 trovano applicazione in materia di indebiti relativi a “prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS”.
L’ambito di applicazione dell’articolo 13, della legge n. 412/1991, norma interpretativa dell’ articolo 52, comma 2, della legge n. 88/89, riguarda gli indebiti relativi a pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Con la circolare n. 172 del 1989, nel fornire istruzioni applicative dell’articolo 52 della legge n. 88/89, è stato precisato che “per i trattamenti di famiglia sulle pensioni dei lavoratori dipendenti non trova comunque applicazione l’articolo 52, trattandosi di prestazioni autonome disciplinate dal T.U. delle norme sugli assegni familiari e successive integrazioni e modificazioni”.
Con la medesima circolare n. 172 è stato altresì precisato che la suddetta sanatoria non può applicarsi ai trattamenti di famiglia sulle pensioni dei lavoratori autonomi in quanto “quote aggiuntive” di pensione, nel caso in cui sia emerso il venir meno del diritto al trattamento. Diversamente, qualora si sia riscontrato un mero errore di calcolo, la sanatoria è operante.
La successiva circolare n. 101/1990 ha eliminato la distinzione tra errore sulla sussistenza del diritto ed errore sulla misura del trattamento corrisposto, facendo riferimento ad una generica nozione di “errore imputabile all’Istituto”; per espresso richiamo, è stata, inoltre, confermata l’esclusione della sanatoria di cui all’art. 52 relativamente ai trattamenti dei lavoratori dipendenti, già prevista dalla citata circolare n. 172.
Ciò posto, sono sorte perplessità in ordine alla disciplina da riservare ai trattamenti di famiglia dei lavoratori autonomi, nonché sulla legittimità della distinzione operata tra i trattamenti di famiglia dei lavoratori autonomi e quelli dei dipendenti.
Il Coordinamento Generale Legale, interpellato a riguardo, ha precisato che << la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. nn. 904, 905, 906, 1316, 1317 del 1995) ha statuito che ”In tema di indebita erogazione di assegni familiari ai pensionati, la ripetibilità delle relative somme è fondata sull’art. 2033 c.c., con esclusione dell’applicabilità delle deroghe a tale norma apportate dall’artt. 80 r.d. n. 1422 del 1924, 52 della legge n.88 del 1989 e 13 della legge n. 412 del 1991, in considerazione sia del riferimento alle “pensioni” contemplato in tali articoli, sia del carattere autonomo e non integrativo del trattamento pensionistico, proprio degli assegni”. Una volta precisato che tale disciplina concerne gli indebiti pensionistici e non i trattamenti previdenziali a sostegno della famiglia occorre pertanto stabilire se le quote di maggiorazione in argomento rientrino nel novero delle prestazioni pensionistiche ovvero dei trattamenti di famiglia […]. In proposito si ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dalla osservazioni già formulate da quest’Avvocatura centrale (cfr. messaggio n. 36921 del 15.112004) - perché basate su argomentazioni condivisibili e tuttora valide - circa la natura giuridica delle quote di maggiorazione, conferibili ai pensionati delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, quale prestazione con funzione di sostegno alla famiglia distinta ed autonoma dalla pensione che ne costituisce solo un presupposto di erogazione, ossia la prestazione- base sulla quale la prestazione a sostegno della famiglia si poggia>>.
Pertanto <<si ritiene plausibile applicare alle quote di maggiorazione in argomento il regime dei trattamenti di famiglia (ed in particolare degli assegni familiari) anche in materia di indebito>>.
In conseguenza del parere sopra riportato la recuperabilità delle indebite corresponsioni di “quote aggiuntive” di pensione a carico delle Gestioni dei lavoratori autonomi a titolo trattamenti di famiglia deve essere verificata secondo i seguenti criteri:
la recuperabilità degli indebiti corrisposti anteriormente al 1° gennaio 1996, che non siano prescritti, deve essere verificata ai sensi dell’articolo 1, comma 260, legge n. 662/1996;
la recuperabilità degli indebiti corrisposti anteriormente al 1° gennaio 2001, che non siano prescritti, deve essere verificata ai sensi dell’articolo 38, commi da7 a10, legge n. 448/2001 (cfr. circolare n. 84/2002);
la recuperabilità degli indebiti corrisposti dal 1° gennaio 2001 deve essere verificata ai sensi della disciplina generale dell’indebito oggettivo di cui articolo 2033 c.c. (anziché ai sensi della disciplina di cui all’articolo 13, legge n. 412/1991).
L’Inps, infine, chiarisce che “non devono essere, invece, riesaminate le pratiche per le quali è stata definita la procedura di abbandono del credito in base alle previgenti istruzioni applicative, anche se non è stata data comunicazione al pensionato dell’applicazione della sanatoria”.