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giovedì 20 ottobre 2011

Nota operativa Inpdap sui riposi giornalieri del padre




Nota operativa Inpdap sui riposi giornalieri del padre
L'Inpdap con la nota operativa n. 23/2011 del del 13/10/2011 "Riposi giornalierid el padre (art.40 del D.lgs. 151/2011). Sentenza del Consiglio di Stato n. 4293 del 2008", offre chiarimenti sui permessi al padre per i figli qualora la madre sia casalinga. Precisa l'Inpdap che, in riscontro alle numerose richieste di chiarimento pervenute da parte delle Amministrazioni ed Enti iscritti e nell'ambito dell'analisi del più ampio istituto della maternitàe dei relativi riflessi contributivi, l'interpretazione estensiva scaturente dagli indirizzi giurisprudenziali consente di riconoscere al lavoratore padre il diritto a fruire dei permessi previsti dall'art. 40, lett. c del D.lgs. 151/2011, anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo. E' di tutta evidenza, precisa l'Inpdap, che trattasi di permessi retribuiti e che la fruizione degli stessi non ha alcuna incidenza ai finid ell'obbligodi versamento contributivo. In presenza di determinate condizioni opportunament documentate (madre casalinga impossibilitata a prendersi cura del neonato perchè impegnata in altre attività, quali ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altri simili) il padre dipendente può fruire, entro il primo anno di vita del bambino e dall'ingresso in famiglia del miniore adottato o affidato, dei riposi giornalieri nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro. Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche nell'ipotesi di madre casalinga il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto. In caso di parto plurimo, anche nell'ipotesi di madre casalingail padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i tre mesi dopo il parto. Non è consentito il recupero delle ore di permesso eventualmente non godute.

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