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mercoledì 26 ottobre 2011

ESONERO CANONE RAI TV 75 ENNI




ESONERO CANONE TV 75 ENNI



Abolizione del canone RAI per soggetti di età pari o superiore a 75 anni Art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.248.



Per avere diritto all'esenzione occorre:

- aver compiuto 75 anni di età’ entro il termine di pagamento del canone;

 - non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolare di reddito proprio;

 - possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità’ (euro 6.713,98 annui).



Per reddito si intende la somma:

• del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;

 • dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;

 • delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;

 • dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.



 Viceversa, sono esclusi dal calcolo:

 1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);

 2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;

 3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni

 4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.



 NB.: Il requisito del reddito deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.

La domanda di esenzione per gli anni 2008-2009-2010 deve essere presentata utilizzando il modulo di dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



 La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:



 Agenzia delle Entrate

 Direzione Provinciale I di Torino

 Ufficio territoriale di Torino 1

 Sportello S.A.T.

 Casella postale 22

 10121 - Torino (To)



Per avere diritto all’esenzione annuale per l'anno 2011 e’ necessario aver compiuto 75 anni (o un eta’ superiore) entro il 31/01/11.

 Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno devono aver compiuto 75 anni di età’ entro il 31/07/11. Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate effettuerà’ i dovuti controlli per verificare le condizioni di età’ e di reddito.



 La domanda di rimborso per gli anni 2008-2009-2010-2011, nel caso in cui siano presenti i requisiti, dovrà’ essere effettuata tramite l’apposito modulo predisposto  dell'Agenzia delle Entrate

unitamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione.



 La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:

 Agenzia delle Entrate

 Direzione Provinciale I di Torino

 Ufficio territoriale di Torino 1

 Sportello S.A.T.

 Casella postale 22

 10121 - Torino (To)

Naturalmente le domande di esenzione/rimborso presentate prima del 19/9/2010 - non potendo essere redatte sul modello ufficiale reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate a partire dal giorno successivo - in presenza dei requisiti di eta' e di reddito indicati dalla legge saranno ritenute comunque valide, fatti salvi i dovuti controlli sulle condizioni del reddito eseguiti dall’Agenzia delle Entrate. Qualora le informazioni fornite non fossero sufficienti l’Agenzia delle Entrate provvederà’ ad informare l’utente.



 Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Resta fermo, tuttavia, che qualora il contribuente, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione, non risulti più in possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, sarà comunque tenuto al versamento del canone.



 Da ultimo si fa presente che l’aticolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che venga irrogata una sanzione amministrativa di “importo compreso tra euro 500 e euro 2000 per ciascuna annualità’ evasa’. Tale sanzione si cumula con il canone dovuto e gli interessi maturati. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 2000.



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