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mercoledì 25 gennaio 2012

ESENZIONE TICKET SANITARIO


ESENZIONE TICKET SANITARIO

Da Gennaio 2012 cambiano le regole per ottenere l’esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per condizione economica.
La nuova normativa individua come beneficiari dell’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, in sostituzione dell’ISEE, le seguenti categorie:
E01: cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale*) con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;
E02: disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale*) con un reddito complessivo inferiore ad 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (n.b.: si considerano disoccupati i soggetti regolarmente iscritti negli elenchi dei Centri per l’Impiego e che comunque hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze);
E03: titolari di assegno (ex pensione) sociale e lorofamiliari a carico;
E04: titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale*) con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
*il nucleo familiare fiscale comprende: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad € 2.840,51 (il reddito da considerare si riferisce all’anno 2011) I Medici di Medicina Generale (Medici di Famiglia) ed i Pediatri di Libera Scelta utilizzeranno uno specifico elenco, disponibile sul sistema Tessera Sanitaria (portale SOGEI), per riportare sulle ricette la condizione di esenzione da reddito dei propri assistiti.
Pertanto gli assistiti che godono di tali esenzioni dovranno verificare la presenza del proprio nominativo nell’elenco in possesso dei medici presso il proprio medico curante o presso il Distretto Sanitario di appartenenza o presso altre strutture convenzionate con l’ASP.
Gli assistiti che non sono inseriti in tali elenchi, ma che comunque ritengono di possedere i requisiti per avere i
benefici previsti per uno dei codici E01 - E03 ed E04 e tutti gli assistiti che rientrano nei criteri previsti dal codice E02 dovranno rivolgersi agli uffici distrettuali dell’ASP di appartenenza (o presso altre strutture convenzionate con l’ASP) muniti della propria tessera sanitaria per rendere un’autocertificazione e ricevere il relativo documento di esenzione.L’elenco degli assistiti esenti sarà aggiornato dal sistema Tessera Sanitaria entro il 31 marzo di ogni anno. Nella fase transitoria e fino al 30 Aprile 2012, i cittadini aventi diritto che non risulteranno nell’elenco degli assistiti esenti, potranno comunque ricorrere all’autocertificazione, apponendo la propria firma (o quella del Genitore o Tutore nei casi previsti) nell’apposito spazio presente nella parte anteriore della ricetta. Saranno effettuati dei controlli sulle ricette autocertificate al fine di verificare il
possesso dei requisiti (secondo la normativa vigente).
Come si dovrà procedere a regime?
All’atto della prescrizione da parte del Medico di famiglia o del Pediatra (anche Guardie mediche e ambulatori specialistici), l’assistito (o chi per lui ne ha titolo) richiede l’indicazione sulla ricetta del codice di esenzione per condizione economica (o In alternativa esibisce il relativo documento di esenzione in corso di validità); il medico prescrittore verifica la presenza del nominativo negli elenchi forniti dal sistema Tessera Sanitaria, se esso è presente (o in alternativa se l’assistito ha esibito il documento di esenzione) riporta il codice validato sulla ricetta; in caso contrario non indica alcun codice di esenzione, barrando la casella N della ricetta. L’assistito che non risulta in elenco ed invece ritiene di essere in possesso dei requisiti
previsti per beneficiare del diritto all’esenzione dovrà rivolgersi agli uffici distrettuali dell’ASP di appartenenza (o presso altre strutture convenzionate con l’ASP), munito della propria tessera sanitaria, per rendere un’autocertificazione e ricevere il relativo documento di esenzione.
L’autocertificazione dovrà essere resa dall’interessato (o da chi per lui ne ha titolo) munito di valido documento d’identità, e dovranno essere esibite le Tessere Sanitarie TEAM (tessera europea di assistenza malattia) sia del richiedente che degli altri beneficiari dell’esenzione. Tutte le autocertificazioni rese saranno controllate.
ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE ALL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI APPARTENENZA

In tempi brevi dovremmo ricevere la convenzione da parte delle Asp per potere provvedere noi stessi alla certificazione richiesta per il nuovo sistema sanitario
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venerdì 20 gennaio 2012

Le nuove pensioni dopo la riforma Monti


Le nuove pensioni dopo la riforma Monti
Il D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214 del 22/12/2011,
 ha profondamente innovato il sistema previdenziale italiano.
La nuova riforma cambia dal 01/01/2012 il sistema di calcolo delle pensioni.
Con il sistema del pro rata viene introdotto il calcolo contributivo a tutti
 gli assicurati.
Precisiamo che saranno rivisti i coefficienti di trasformazione e portati
fino al 70° anno di età.
La nuova legge introduce nuovi requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia
 e nuovi requisiti contributivi per la pensione anticipata
(ex pensione di anzianità).
 Le novità riguardano le pensioni liquidate sia nel sistema retributivo
 che contributivo, in totalizzazione e nella gestione separata.
 Con il 2018 finirà la fase transitoria e da quella data per uomini e donne,
 sia nel privato che nel pubblico, e per i lavoratori autonomi, esisterà
 un unico requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Rimane invariato il requisito contributivo dei 20 anni e con 70 anni di età
 anagrafica il requisito si riduce a 5 anni.
Vengono abolite le finestre di uscita, pertanto le decorrenze delle pensioni
saranno  dal mese successivo alla maturazione dei requisiti per l’INPS
 e dal giorno successivo per i dipendenti pubblici.
La riforma previdenziale cambia profondamente anche la pensione di anzianità
che dal primo gennaio viene denominata pensione anticipata. Viene eliminato
il sistema delle quote (somma tra età anagrafica e contributi) e viene introdotto
un requisito contributivo differenziato tra uomini e donne. Il requisito sarà
applicato sia ai lavoratori dipendenti privati, pubblici che a quelli autonomi.
Dal 1° gennaio 2012 vengono eliminate le finestre e quindi le pensioni saranno
erogate dal mese successivo per l’Inps e dal giorno successivo per l’Inpdap
(rimane comunque il requisito della cessazione del rapporto di lavoro).
Dal 1° gennaio 2018 viene aumentato di 1 anno (66) anche il requisito
 per l’accesso all’assegno sociale (fino a quella data fissato a 65 anni).
La norma prevede delle deroghe che di seguito descriviamo, per alcune
 tipologie di lavoratori che resteranno con la precedente normativa
 (L. 122/2010):
- lavoratori che hanno maturato i requisiti previsti dalla vecchia norma
 entro il 31/12/2011 (40 anni di contributi per l’anzianità con finestra
 di 12 mesi per i dipendenti e 18 per gli autonomi e per la vecchiaia
 60 anni per le donne INPS con finestra di 12 mesi per dipendenti
 e 18 per autonome, 65 anni per gli uomini con 12 e 18 mesi di finestra,
 nel pubblico impiego 61 anni per le donne e 65 per uomini con la decorrenza
 dopo 12 mesi).
 In questi casi è importante richiedere all’istituto previdenziale
 la certificazione del diritto;
- donne che optano per il sistema contributivo (requisiti 57 anni di età e 35
 di contributi) entro il 31/12/2015 (L. 243/2004);
- lavoratori collocati in mobilità o mobilità lunga, lavoratori autorizzati
 ai versamenti  volontari entro il 31 ottobre 2011;
- lavoratori del settore pubblico che hanno richiesto l’esonero volontario in
applicazione art.72 L.112/2008 (cd. Legge Brunetta).
La riforma modifica anche le regole per i lavoratori addetti a lavori usuranti che dal prim
o
 gennaio 2012 si vedono togliere l’anticipo di tre anni previsto dal D.Lgs. 67/2011 e il loro
requisito contributivo per la pensione di anzianità rimane quello delle quote
(per il 2012 60 anni di età anagrafica e quota 96, dal 2013 61 anni e
3 mesi e quota 97 e 3 mesi).
Rimangono regole e requisiti particolari per i lavori notturni.
Precisiamo che le domande devono essere presentate entro il primo marzo
 dell’anno di maturazione dei requisiti.
Sull’argomento l’Inpdap ha diramato una nota operativa, la numero 43 del 28/12/2011,
 che riassume efficacemente le nuove regole introdotte.
Tra le altre novità che troviamo nella riforma Monti ricordiamo l’eliminazione
del requisito dei 3 anni di contribuzione per esercitare la totalizzazione,
 l’accorpamento degli enti previdenziali presso l’INPS (questo non comporterà
 l’equiparazione dei contributi, quindi resteranno in vigore le ricongiunzioni,
i riscatti e le costituzioni di posizioni assicurative), l’eliminazione delle cause
di servizio e dell’equo indennizzo per i dipendenti pubblici che resteranno con la tutela
 Inail per gli infortuni e le malattie professionali.
Ci preme ricordare, data l’imminente scadenza per la presentazione delle domande,
che per i dipendenti del settore scuola continuano ad applicarsi le vecchie norme
 per tutti quei soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2011
 (vecchiaia uomini 65 anni – donne 61 e anzianità 39 anni 11 mesi e 16 giorni oppure
quota 96 con età anagrafica pari a 60 anni). Come sempre la finestra d’uscita è fissata
al primo settembre 2012. Questa breve nota non approfondisce tutte le modifiche
 introdotte dalla nuova riforma ma vuole essere un primo punto di riferimento per
gli operatori di patronato.
Come anticipato in premessa, rimangono ancora dei punti oscuri della norma in
particolare per le agevolazioni previste per i nati nel 1952 e per le riduzioni
 introdotte per quei soggetti che accedono al pensionamento prima del
compimento dei 62 anni di età.
Torneremo sull’argomento quando gli enti previdenziali avranno diramato
 le loro circolari e il Ministero del Lavoro avrà fornito i chiarimenti su alcune problematiche.

giovedì 12 gennaio 2012

Benefici pensionistici per i lavori usuranti


Benefici pensionistici per i lavori usuranti
L’INPS con il messaggio n. 24235 del 22.12.2011, ha fornito importanti chiarimenti in merito al procedimento di accertamento dei requisiti ex D.Lgs 67/2011 per il riconoscimento del beneficio di riduzione dei tempi di pensionamento dei lavoratori che abbiano svolto mansioni particolarmente gravose e che pertanto possano considerarsi usuranti.
A riguardo, preminente, è il beneficio riconosciuto ai lavoratori che svolgano attività particolarmente faticose e pesanti: detti prestatori, infatti, potranno accedere al trattamento pensionistico anticipato una volta raggiunti, nel corso del 2011, i 40 anni di contributi necessari.
Inoltre si sottolineano i benefici riconosciuti per la maturazione del diritto al trattamento anticipato di pensione da parte dei lavoratori che negli ultimi 10 anni di lavoro abbiano effettuato almeno sette anni di lavoro usurante: ebbene, evidenzia l’Istituto Assicuratore, in questi ultimi bisogna includere anche l’ultimo anno ossia il settimo in cui maturino i requisiti pensionistici.
In caso di prestazioni di lavoro notturno articolato su turni, l’INPS ha evidenziato che, l’accertamento deve essere effettuato considerando l’anno solare precedente la data del 31 dicembre 2011 oppure, se anteriore, la data di cessazione del rapporto di lavoro.
In tale periodo i lavoratori devono aver lavorato di notte per almeno 6 ore per un numero minimo di 64 giorni.
La documentazione necessaria per accedere al beneficio pensionistico per i lavoratori notturni è rappresentata, oltre che dalle buste paga dei lavoratori contenenti l’indicazione dell’indennità percepita, il contratto individuale, collettivo nazionale o aziendale, ovvero eventuali ordini di servizio che consentano all’Istituto l’ottemperanza alle esigenze legislative.
L’INPS ha reso altresì noto che il termine del 6 dicembre 2011, al fine di integrare la documentazione necessaria per ricevere l’assegno pensionistico, relativo alle richieste trasmesse entro il 30 settembre 2011, era utile per la produzione della documentazione minima. Ne consegue come l’INPS accoglierà e valuterà anche ulteriori documentazioni trasmesse successivamente a tale data.

mercoledì 11 gennaio 2012

Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti

Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti


A CHI SPETTA
  • Ai lavoratori che, non potendo far valere 52 contributi settimanali negli ultimi 2 anni, possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni di calendario nell'anno solare precedente a quello in cui effettua la domanda;
  • Agli apprendisti nell’anno precedente a quello di domanda (Circ.41 del 13/3/2006)
    che tuttavia possiedano il requisito assicurativo contro la DS almeno due anni prima;
  • Agli insegnanti non di ruolo;
  • Ai dipendenti non di ruolo della Pubblica Amministrazione;
  • Ai soci dipendenti da cooperative diverse da quelle di cui al DPR 602/70 a condizione che cessino totalmente l'attività lavorativa e recedano dal rapporto associativo ovvero cessino totalmente l'attività lavorativa e dichiarino la disponibilità al lavoro presso i Centri per l'Impiego pur mantenendo la qualifica di socio;
  • Ai detenuti lavoratori sulla base della dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti previa verifica del requisito lavorativo e dei periodi da indennizzare;
  • Ai lavoratori dello spettacolo a rapporto di lavoro subordinato (occorre far riferimento alla specifica mansione che gli stessi svolgono all'interno del settore dello spettacolo nel senso che non spetta nei casi in cui il lavoratore operi effettivamente "nella più ampia autonomia di organizzazione dei compiti assunti o la prestazione costituisca espressione talmente personalistica del soggetto che in essa non concorra l'apporto e l'opera dell'imprenditore” e alla sentenza della Corte di Cassazione n° 12355 del 20 maggio 2010);
  • Ai lavoratori con contratto di lavoro part-time.

NON SPETTA

  • Agli extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale (Circolare 123 del 3/6/1999);
  • Ai lavoratori iscritti nella gestione separata che svolgono esclusivamente lavori parasubordinati;
  • Ai lavoratori autonomi;
  • Ai soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto di cui al DPR 602/70;
  • Ai soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/58;
  • Ai soci delle cooperative teatrali e cinematografiche;
  • Ai caratisti, agli armatori e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da loro stessi armate;
  • Ai lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale. (Circ. n° 55 del 13/04/2006).
  • Ai lavoratori titolari di pensione diretta;
  • Ai lavoratori che si dimettono volontariamente, ad eccezione:
    • delle lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (dalla data di gestazione, calcolata in 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del 1° anno di età del bambino); e dei padri lavoratori per la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino.
    • di coloro che si dimettono per giusta causa (Circ. 97 del 04/06/2003, l'Inps ha accolto l'orientamento indicato nella sentenza 269/2002 della Corte Costituzionale, che prevede il pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni "per giusta causa", indicate dalla giurisprudenza Circ.163 del 20/10/2003).
      Secondo la giurisprudenza sono dimissioni per giusta causa quelle determinate:
      • dal mancato pagamento della retribuzione;
      • dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
      • dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
      • dal cosiddetto mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
      • dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
      • dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive";
      • dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Nel presentare la domanda il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti, la sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti quali diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze od ogni altro documento idoneo, e deve impegnarsi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Qualora la dimissione sia determinata da mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore non dovrà più allegare alcuna dichiarazione da cui risulti la volontà di "difendersi in giudizio". (Msg. N° 16410 del 20/07/2009).
Se l'esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l'Inps recupererà l'indennità di disoccupazione eventualmente corrisposta, così come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro (Circ.163 del 20/10/2003).

N.B.: Se il rapporto di lavoro è unico, la dimissione, che non sia per giusta causa, non da diritto a nessuna indennità di disoccupazione. Nel caso di più rapporti di lavoro successivi, il periodo non indennizzabile è quello compreso fra le dimissioni e il nuovo rapporto di lavoro.

E’ invece indennizzabile il periodo successivo al rapporto di lavoro terminato per motivi diversi dalle dimissioni, fino all’inizio di un nuovo rapporto lavorativo.

Tutti i periodi lavorati sono da ritenere utili sia ai fini del diritto che della durata e della misura della prestazione da liquidare.

Le dimissioni, di qualunque natura, intervenute l’anno precedente, o che intervengano l’anno seguente, non hanno rilevanza ai fini dell’accertamento del diritto dell’indennità

I REQUISITI

  • avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria (significa almeno 1 contributo nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria versato al 1° gennaio dell’anno precedente a quello per cui è stata presentata la domanda);
  • avere periodi di lavoro per almeno 78 giorni di calendario nell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda.
Nel calcolo dei 78 giorni sono incluse le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc.; sono invece escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti, ecc.)

N.B. Nel caso dei VV. FF. Volontari i giorni di riposo compensativo saranno indicati sul Mod. DS 86/88-bis, nella colonna delle giornate effettivamente lavorate e retribuite, e saranno considerati utili ai fini del computo delle giornate da indennizzare. (Msg. N° 016500 del 21/07/2009).

N.B.: Bisogna precisare che per il computo delle 78 (o più) giornate non è necessaria la copertura contro la disoccupazione ma è sufficiente che risulti versata o dovuta la contribuzione I.V.S. nell’assicurazione generale obbligatoria o in una delle forme sostitutive, esonerative ed esclusive della stessa.

Per i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata la presenza di iscrizione del lavoratore alla Gestione Separata non è ostativa al diritto all’indennità, fermo restando il principio che le giornate di attività svolte in tale settore non concorrono a formare il diritto, la durata e la misura della stessa.

Il lavoratore preciserà, con dichiarazione di responsabilità, il periodo di attività, specificando se la stessa sia stata svolta in qualità di libero professionista o con committente.

Nel caso di iscrizione come libero professionista il lavoratore non ha diritto alla prestazione dalla data di iscrizione al relativo albo fino alla data di cancellazione.

Nel caso di collaborazione coordinata e continuativa occorre l'autocertificazione dell’assicurato o l'attestazione del committente da cui risulti la durata del contratto. (Messaggio n. 125 del 23/1/2001)
Tale periodo non è indennizzabile. Qualora la durata del contratto di collaborazione sia contestuale all'attività subordinata, quest'ultima viene presa in considerazione ai fini del diritto e della misura e prevale sull'attività parasubordinata.

IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ


QUANTO E QUANDO

L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta:
  • nella misura del 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi giorni, fino ad gli importi massimi mensili per il 2011 sono pari ad Euro 906,80, ed Euro 1.089,89. (Circ. n° 25 del 4/2/2011).
  • La retribuzione da prendere in considerazione è quella assoggettata a contribuzione nell’intero anno solare di riferimento, ma relativa alle sole giornate di lavoro subordinato effettivamente prestato presso i vari datori di lavoro. (retribuzione comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima o di diarie fisse contrattualmente previste, straordinari, indennità per turni)
  • per i periodi di non occupazione nell’anno solare precedente;
  • per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno solare precedente ( sono escluse le giornate lavorate da parasubordinato) fino ad un massimo di 180, comprese quelle eventualmente indennizzate con requisiti normali.(Circ. n° 15 del 4/2/2008). Se superiori a180, per un numero pari alla differenza fra 360 e le giornate lavorate, le giornate retribuite anche se non lavorate, le giornate di carenza e quelle già indennizzate ad altro titolo.
Per giornata effettivamente lavorata si intende:
  • il giorno di calendario in cui c’è stata prestazione d’opera subordinata indipendentemente dal numero di ore di lavoro svolto e dalla retribuzione percepita;
  • la sesta giornata di settimana corta solo se effettivamente lavorate le precedenti 5;
  • nel caso degli insegnanti che concentrano l’orario contrattuale settimanale di cattedra in un numero ristretto di giorni, si considerano interamente lavorati sei giorni settimanali
  • nel caso di VV. FF. Volontari, in considerazione dell'orario di lavoro pari a 36 ore settimanali che vengono svolte in turni di lavoro con successivi riposi compensativi, si ritiene che i riposi compensativi debbano essere indicati, sul M;od. DL 86/88-bis, nella colonna delle giornate effettivamente lavorate e retribuite e considerate utili ai fini del computo delle giornate da indennizzare. (Msg. N° 016500 del 21/07/2009).
INCOMPATIBILITÀ

L’indennità è incompatibile con:
  • i trattamenti pensionistici diretti;
  • i trattamenti antitubercolari con l'esclusione dell'indennità post-sanatoriale (IPS);
  • l’indennità di malattia;
  • l’indennità di maternità e paternità;
  • le altre prestazioni previdenziali (es. CIG, Mobilità, LSU, LPU, ASU, ecc.);
  • l'assegno di incollocabilità e di in collocamento.
CUMULABILITÀ

L'indennità è cumulabile con:
  • pensioni indirette;
  • pensioni di guerra;
  • invalidità civile;
  • assegno sociale;
  • rendite da infortunio;
  • pensioni erogate da stati esteri non convenzionati;
  • pensioni privilegiate per infermità a causa di servizio militare obbligatorio di leva.
PERIODI NON INDENNIZZABILI

L'indennità non spetta per:
  • le giornate non lavorate comprese nel periodo di durata dei vari rapporti di lavoro dipendente nell'anno;
  • le giornate di carenza di disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
  • le giornate successive a quelle di carenza fino alla data di decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
  • le giornate che hanno determinato lo slittamento della decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
  • le giornate comprese tra la data di decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali e la data di disponibilità resa al Centro per l'Impiego;
  • le giornate coperte dall'indennità di mancato preavviso;
  • tutti i periodi di lavoro autonomo;
  • tutti i periodi come socio lavoratore di cui al DPR 602/70;
  • i periodi di sosta previsti nel caso di contratti di lavoro part-time di tipo verticale;
  • i periodi di sosta programmata o prevedibili per i lavoratori addetti alle mense scolastiche o al trasporto dei ragazzi a scuola;
  • i periodi di inoccupazione derivati da dimissioni, sempre che le dimissioni non siano dovute a giusta causa.
  • i periodi di inoccupazione fra una commessa e un'altra nei casi di rapporti di lavoro a domicilio.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

I periodi di disoccupazione in cui si percepisce l'indennità ordinaria con requisiti ridotti vengono coperti da contribuzione figurativa e l'accredito dei contributi avviene d'ufficio. La collocazione temporale di tali contributi è tra il 1° di gennaio e il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento, e precisamente nel periodo che risulterà più favorevole al lavoratore (ad esempio ai fini pensionistici). Il numero delle settimane da accreditare figurativamente si ottiene dividendo il numero delle giornate indennizzate per 6, arrotondando la eventuale rimanenza per eccesso.

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO


L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps.
L’interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
  • bonifico bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell’identità del percettore, tramite:
    • il documento di riconoscimento;
    • il codice fiscale;
    • la consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato tramite posta.

LE PARTICOLARITÀ


ESPATRIO

L’indennità non viene corrisposta per il periodo in cui il disoccupato espatria in Paesi non membri dell'Unione Europea o non convenzionati.

I lavoratori che espatriano per "brevi periodi" conservano invece il diritto all'indennità in caso di espatrio per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia. Gli assicurati devono però presentare idonea documentazione attestante i motivi dell'espatrio.

Le ipotesi più significative di espatrio per brevi periodi sono:
  • espatrio per matrimonio nel limite di 15 giorni, normalmente previsto per il congedo matrimoniale. (certificato di matrimonio)
  • espatrio per motivi di salute propri o di un familiare. (certificati medici)
  • espatrio per il lutto di un familiare all'estero nel limite di 3 giorni di permesso normalmente previsti, più i giorni necessari per il viaggio. (certificati di morte)
I cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti Italia, sotto il profilo delle prestazioni assicurative sociali sono equiparati ai cittadini italiani, Le ipotesi sopra indicate valgono perciò anche per tali lavoratori, nel caso in cui rientrino, con le stesse modalità e per gli stessi motivi, nei Paesi d'origine.

LA DOMANDA


Deve essere:
  • redatta sull’apposito modulo e presentata alla sede Inps competente o prenotata tramite contact center entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati periodi di disoccupazione;
  • corredata da tanti modd. DL 86/88 bis (dichiarazioni dei datori di lavoro) quanti sono stati i rapporti di lavoro dipendente nell’anno solare di riferimento, solo se non rilevabili da uniemens o perché non aggiornato o perché presenti giornate di malattia o nel caso di lavoro part time.
TRASFORMAZIONE TRATTAMENTO

Il lavoratore può presentare domanda di disoccupazione con requisiti normali possedendo però solo i requisiti previsti per l’indennità con requisiti ridotti. In questo caso dopo aver opportunamente respinto tale domanda, su richiesta di riesame da parte del lavoratore, si potrà procedere all’accoglimento della domanda "trasformata" in requisito ridotto, qualora la stessa risulti presentata nei termini stabiliti per questa prestazione.


giovedì 5 gennaio 2012

Con la Legge 214/2011 scatta il pagamento “elettonico” per la pensione


L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con il messaggio n. 24711 del 30.12.2011 ha reso noto come la Legge n° 214 del 22 dicembre 2011, al comma 2 dell’art.12 recante la Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante, abbia aggiunto un comma 4-ter all’art 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 al fine di favorire l’adozione da parte delle Pubbliche amministrazioni di modalità e strumenti di pagamento più efficienti e coerenti con il processo di digitalizzazione degli Enti Pubblici e con la normativa di attuazione della Direttiva sui Servizi di Pagamento contribuendo a ridurre i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante.
Per questi motivi, le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali e i loro Enti utilizzeranno strumenti di pagamento elettronici, disponibili presso il sistema bancario o postale, ivi comprese le carte di pagamento prepagate, per la corresponsione di stipendi, pensioni e compensi comunque dovuti in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro.
Tale limite può essere modificato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L’adeguamento alle suddette modalità di pagamento attraverso strumenti elettronici deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 pertanto entro il 6 marzo 2012.
La norma descritta impone quindi all’Istituto Assicuratore scrivente di non effettuare pagamenti in contante di importi superiori a 1000,00 euro a partire dal 7 marzo 2012.

mercoledì 4 gennaio 2012

La riforma delle pensioni




A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo.
Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti
i contributi versati durante l'intera vita assicurativa.

Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzioni
percepite negli ultimi anni di vita lavorativa.
Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo (più vantaggiosa)avranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo.
La pensione di vecchiaia, per le donne iscritte all'AGO e forme sostitutive, a partire dal 1°
gennaio 2012 si conseguirà a 62 anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 anni di età.
Ci sarà quindi parità tra uomini e donne.

Sempre da gennaio 2012 per le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione
separata,l’età pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi e per il 2018 a 66 anni di età.

Mentre gli uomini del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già dal 2012
conseguono la pensione a 66 anni.
Tutti, uomini e donne, devono avere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.
Le donne del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012 potranno
conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni.

Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata.
Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l’anno 2012 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini.
Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile).
La pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

E’ previsto il blocco dell’adeguamento all’inflazione per il 2012 e il 2013, per i trattamenti
pensionistici che superano 1.402 euro nel 2011.
Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei limiti anagrafici previsti per la vecchiaia.
Oltre all’innalzamento dell’età viene affiancata anche una certa flessibilità nell’uscita dal lavoro.
Da 62 anni a 70 anni il pensionamento sarà flessibile con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione del capitale accumulato con il metodo contributivo calcolati fino a 70 anni.
Per le donne che entro il 31 dicembre 2012 raggiungono i 60 anni di età e hanno almeno 20 anni di anzianità contributiva potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.
In via eccezionale, per i lavoratori del settore privato, iscritti all’AGO e alla forme sostitutive, è stato previsto quanto segue:
a.
i lavoratori (uomini e donne) che entro il 31 dicembre 2012 maturano 36 anni di
 contribuzione e 60 anni di età o 35 di contribuzione e 61 di età potranno andare in pensione al compimento dei 64 anni di età;
b.
le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2012 maturano almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.


La “riforma delle pensioni”, con l’aumento dell’età pensionabile e l’abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica:
ai lavoratori che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre secondo la normativa
vigente alla predetta data del 31 dicembre 2011;

alle lavoratrici dipendente ed autonome, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optinoper una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.