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giovedì 12 gennaio 2012

Benefici pensionistici per i lavori usuranti


Benefici pensionistici per i lavori usuranti
L’INPS con il messaggio n. 24235 del 22.12.2011, ha fornito importanti chiarimenti in merito al procedimento di accertamento dei requisiti ex D.Lgs 67/2011 per il riconoscimento del beneficio di riduzione dei tempi di pensionamento dei lavoratori che abbiano svolto mansioni particolarmente gravose e che pertanto possano considerarsi usuranti.
A riguardo, preminente, è il beneficio riconosciuto ai lavoratori che svolgano attività particolarmente faticose e pesanti: detti prestatori, infatti, potranno accedere al trattamento pensionistico anticipato una volta raggiunti, nel corso del 2011, i 40 anni di contributi necessari.
Inoltre si sottolineano i benefici riconosciuti per la maturazione del diritto al trattamento anticipato di pensione da parte dei lavoratori che negli ultimi 10 anni di lavoro abbiano effettuato almeno sette anni di lavoro usurante: ebbene, evidenzia l’Istituto Assicuratore, in questi ultimi bisogna includere anche l’ultimo anno ossia il settimo in cui maturino i requisiti pensionistici.
In caso di prestazioni di lavoro notturno articolato su turni, l’INPS ha evidenziato che, l’accertamento deve essere effettuato considerando l’anno solare precedente la data del 31 dicembre 2011 oppure, se anteriore, la data di cessazione del rapporto di lavoro.
In tale periodo i lavoratori devono aver lavorato di notte per almeno 6 ore per un numero minimo di 64 giorni.
La documentazione necessaria per accedere al beneficio pensionistico per i lavoratori notturni è rappresentata, oltre che dalle buste paga dei lavoratori contenenti l’indicazione dell’indennità percepita, il contratto individuale, collettivo nazionale o aziendale, ovvero eventuali ordini di servizio che consentano all’Istituto l’ottemperanza alle esigenze legislative.
L’INPS ha reso altresì noto che il termine del 6 dicembre 2011, al fine di integrare la documentazione necessaria per ricevere l’assegno pensionistico, relativo alle richieste trasmesse entro il 30 settembre 2011, era utile per la produzione della documentazione minima. Ne consegue come l’INPS accoglierà e valuterà anche ulteriori documentazioni trasmesse successivamente a tale data.

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