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venerdì 20 gennaio 2012

Le nuove pensioni dopo la riforma Monti


Le nuove pensioni dopo la riforma Monti
Il D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214 del 22/12/2011,
 ha profondamente innovato il sistema previdenziale italiano.
La nuova riforma cambia dal 01/01/2012 il sistema di calcolo delle pensioni.
Con il sistema del pro rata viene introdotto il calcolo contributivo a tutti
 gli assicurati.
Precisiamo che saranno rivisti i coefficienti di trasformazione e portati
fino al 70° anno di età.
La nuova legge introduce nuovi requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia
 e nuovi requisiti contributivi per la pensione anticipata
(ex pensione di anzianità).
 Le novità riguardano le pensioni liquidate sia nel sistema retributivo
 che contributivo, in totalizzazione e nella gestione separata.
 Con il 2018 finirà la fase transitoria e da quella data per uomini e donne,
 sia nel privato che nel pubblico, e per i lavoratori autonomi, esisterà
 un unico requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Rimane invariato il requisito contributivo dei 20 anni e con 70 anni di età
 anagrafica il requisito si riduce a 5 anni.
Vengono abolite le finestre di uscita, pertanto le decorrenze delle pensioni
saranno  dal mese successivo alla maturazione dei requisiti per l’INPS
 e dal giorno successivo per i dipendenti pubblici.
La riforma previdenziale cambia profondamente anche la pensione di anzianità
che dal primo gennaio viene denominata pensione anticipata. Viene eliminato
il sistema delle quote (somma tra età anagrafica e contributi) e viene introdotto
un requisito contributivo differenziato tra uomini e donne. Il requisito sarà
applicato sia ai lavoratori dipendenti privati, pubblici che a quelli autonomi.
Dal 1° gennaio 2012 vengono eliminate le finestre e quindi le pensioni saranno
erogate dal mese successivo per l’Inps e dal giorno successivo per l’Inpdap
(rimane comunque il requisito della cessazione del rapporto di lavoro).
Dal 1° gennaio 2018 viene aumentato di 1 anno (66) anche il requisito
 per l’accesso all’assegno sociale (fino a quella data fissato a 65 anni).
La norma prevede delle deroghe che di seguito descriviamo, per alcune
 tipologie di lavoratori che resteranno con la precedente normativa
 (L. 122/2010):
- lavoratori che hanno maturato i requisiti previsti dalla vecchia norma
 entro il 31/12/2011 (40 anni di contributi per l’anzianità con finestra
 di 12 mesi per i dipendenti e 18 per gli autonomi e per la vecchiaia
 60 anni per le donne INPS con finestra di 12 mesi per dipendenti
 e 18 per autonome, 65 anni per gli uomini con 12 e 18 mesi di finestra,
 nel pubblico impiego 61 anni per le donne e 65 per uomini con la decorrenza
 dopo 12 mesi).
 In questi casi è importante richiedere all’istituto previdenziale
 la certificazione del diritto;
- donne che optano per il sistema contributivo (requisiti 57 anni di età e 35
 di contributi) entro il 31/12/2015 (L. 243/2004);
- lavoratori collocati in mobilità o mobilità lunga, lavoratori autorizzati
 ai versamenti  volontari entro il 31 ottobre 2011;
- lavoratori del settore pubblico che hanno richiesto l’esonero volontario in
applicazione art.72 L.112/2008 (cd. Legge Brunetta).
La riforma modifica anche le regole per i lavoratori addetti a lavori usuranti che dal prim
o
 gennaio 2012 si vedono togliere l’anticipo di tre anni previsto dal D.Lgs. 67/2011 e il loro
requisito contributivo per la pensione di anzianità rimane quello delle quote
(per il 2012 60 anni di età anagrafica e quota 96, dal 2013 61 anni e
3 mesi e quota 97 e 3 mesi).
Rimangono regole e requisiti particolari per i lavori notturni.
Precisiamo che le domande devono essere presentate entro il primo marzo
 dell’anno di maturazione dei requisiti.
Sull’argomento l’Inpdap ha diramato una nota operativa, la numero 43 del 28/12/2011,
 che riassume efficacemente le nuove regole introdotte.
Tra le altre novità che troviamo nella riforma Monti ricordiamo l’eliminazione
del requisito dei 3 anni di contribuzione per esercitare la totalizzazione,
 l’accorpamento degli enti previdenziali presso l’INPS (questo non comporterà
 l’equiparazione dei contributi, quindi resteranno in vigore le ricongiunzioni,
i riscatti e le costituzioni di posizioni assicurative), l’eliminazione delle cause
di servizio e dell’equo indennizzo per i dipendenti pubblici che resteranno con la tutela
 Inail per gli infortuni e le malattie professionali.
Ci preme ricordare, data l’imminente scadenza per la presentazione delle domande,
che per i dipendenti del settore scuola continuano ad applicarsi le vecchie norme
 per tutti quei soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2011
 (vecchiaia uomini 65 anni – donne 61 e anzianità 39 anni 11 mesi e 16 giorni oppure
quota 96 con età anagrafica pari a 60 anni). Come sempre la finestra d’uscita è fissata
al primo settembre 2012. Questa breve nota non approfondisce tutte le modifiche
 introdotte dalla nuova riforma ma vuole essere un primo punto di riferimento per
gli operatori di patronato.
Come anticipato in premessa, rimangono ancora dei punti oscuri della norma in
particolare per le agevolazioni previste per i nati nel 1952 e per le riduzioni
 introdotte per quei soggetti che accedono al pensionamento prima del
compimento dei 62 anni di età.
Torneremo sull’argomento quando gli enti previdenziali avranno diramato
 le loro circolari e il Ministero del Lavoro avrà fornito i chiarimenti su alcune problematiche.

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