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martedì 19 marzo 2013

Ruisi Francesco: Mini-aspi




CHE COS'E'

L'indennità di disoccupazione mini-ASpI spetta a tutti i lavoratori dipendenti che, dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione di natura subordinata, ivi compresi, apprendisti, personale artistico subordinato, soci lavoratori di cooperativa, dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione con inclusione dei lavoratori precari della scuola, lavoratori che hanno cessato il lavoro per dimissioni avvenute durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio) o nei casi stabiliti dalla legge per giusta causa e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Si specifica che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta entro il 31 dicembre 2012, l'utente che non ha i requisiti per richiedere la prestazione di Disoccupazione non agricola con requisiti normali, deve chiedere entro il 31 marzo 2013 l'indennità di disoccupazione "mini-ASpI 2012" (che sostituisce l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti).

REQUISITI
  • essere in stato di disoccupazione involontaria, ai sensi del D.Lgs. 181/2000, art. 1, comma 2, lettera c);
  • far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria;
N.B. non è richiesto il requisito dell'anzianità assicurativa.

DURATA DELLA PRESTAZIONE

L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.
L'indennità spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se presentata nei primi sette giorni, ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda, se successivo al settimo.
Decorre altresì dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa al Centro per l'Impiego (di cui l'art. 2 della Legge n. 181/2000) qualora sia resa successivamente alla prestazione della domanda.

SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, l'indennità di disoccupazione mini-ASpI è sospesa d'ufficio fino ad un massimo di 5 giorni. Al termine di detto periodo di sospensione, l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

QUANTO SPETTA

L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, ed è pari al:
  • 75% della retribuzione mensile nei casi in cui tale retribuzione sia pari o inferiore ad un importo stabilito (pari per l'anno 2013 a 1.180 euro) e annualmente rivalutato sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT;
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità pari al 75% dell'importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
L'importo così determinato non è soggetto a rivalutazione annua.
In ogni caso, l'indennità non può superare un massimale mensile stabilito dalla legge.

DOMANDA

La domanda va presentata ad INPS, esclusivamente in via telematica, entro due mesi e otto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

                                                                                                            Ruisi Francesco

domenica 17 marzo 2013

RUISI FRANCESCO: Mini-Aspi entro il 2 Aprile 2013 va inoltrata la domanda per la disoccupazione



   Entro il 2 Aprile 2013 va inoltrata la domanda per la disoccupazione
Scade il prossimo 2 aprile 2013 il termine per presentare la domanda necessaria a richiedere l’indennità di disoccupazione agricola relativa al 2012.
La domanda di MiniAspi, che sostituisce la disoccupazione con requisiti ridotti, va presentata anche per chi ha lavorato almeno tre mesi ossia 78 giornate nel corso del 2012, come nel caso di insegnanti supplenti, soci di cooperative. Dal 1° gennaio 2013 infatti con l’entrata in vigore della Riforma Fornero tutte le indennità di disoccupazione sono state sostituite da “Aspi” e “MiniApi”.

                                                                                                                                         Ruisi Francesco