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giovedì 13 novembre 2014

Dichiarazione dell’Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori sulle previsioni della legge di stabilità 2015 per gli enti di patronato






Dichiarazione dell’Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori sulle previsioni della legge di stabilità 2015 per gli enti di patronato

 L’Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori (Unsic) esprime preoccupazione gravissima per il taglio  dei contributi alle attività di patronato previsti nella bozza della legge di stabilità 2015. Il taglio, che non alleggerisce gli oneri per i lavoratori ma si limita a redistribuire risorse a favore del monte contributi Inps, finisce per danneggiare tutti: i patronati, che si vedono ridurre il sostegno alla loro attività; i lavoratori e i cittadini, che vedranno ridursi un servizio gratuito all’utenza e per niente oneroso nel meccanismo di finanziamento; e alla fine la stessa Inps, che subirà un aggravio delle richieste e dei contenziosi. La rete dei patronati, in Italia e all’estero, mantiene oggi un’importante funzione di presidio sociale, a costi modesti per la collettività: il costo sociale della sua riduzione è sicuramente maggiore dei presunti risparmi.

La rete Unsic dei patronati sostiene oggi 350 sedi e sostiene migliaia di utenti, cittadini e cittadine.

Il nostro impegno è quello di mantenere e ampliare questo lavoro, che fa da filtro virtuoso tra cittadino e pubblica amministrazione, a beneficio di tutti.

Continueremo a svolgere questo compito, ma dobbiamo denunciare come i livelli minimi di servizio, peraltro previsti per legge, sono fortemente minacciati. La prospettiva di aprire un mercato per i consulenti privati, a spese della gratuità e dei controlli da noi garantiti, non convince e anzi preoccupa: allo stesso tempo, sono infatti minacciati i posti di lavoro presso i patronati, che non possono essere mantenuti, o addirittura ampliati come richiederebbe la quantità e qualità dei bisogni che ci si presentano quotidianamente.

La nostra difesa non è di posizioni corporative né tanto meno superate dai tempi: al contrario, il modello dei patronati, unendo  assieme l’interesse pubblico e l’azione del privato sociale senza fini di lucro, appare corrispondere al tipo di welfare degli stakeholders considerato oggi il più moderno ed efficiente.

Siamo consapevoli della forte preoccupazione per la sostenibilità dei fondi pubblici, e della crescente richiesta di trasparenza ed efficacia dei servizi: per questo, non ci tireremo indietro se vi saranno proposte costruttive, per esempio per unire criteri qualitativi a quelli quantitativi, migliorando ulteriormente gli standard di servizio, e, perché no ?, diventando sempre più esigenti nei nostri confronti. Ma questo non può avvenire con un taglio cosiddetto “lineare”, che vuol dire, in pratica, un taglio alla cieca.

Per questo, Unsic si appella, con fiducia al Parlamento e al Governo, e chiede agli organi di informazione di contribuire a sollevare l’attenzione sul problema. Pensiamo che ci sia ancora il tempo e la possibilità di correggere, con il confronto e il dialogo, quello che ci appare un errore.

Per questo, siamo anche impegnati a partecipare alle iniziative congiunte del mondo dei patronati, a partire da quelle previste per il 15 novembre prossimo.

Roma, 12 novembre 2014




sabato 8 novembre 2014


Rivalutazione assegno di incollocabilità








Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le specificità del Decreto 30.05.2014 concernente la rivalutazione annuale assegno di incollocabilità con decorrenza 1 luglio 2014. Da suddetta data, infatti, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità passa a 255,90 euro.
Si ricorda che detto assegno viene erogato dall’Inail agli invalidi del lavoro che non possono essere collocati neanche tramite il collocamento obbligatorio.

mercoledì 16 luglio 2014

Nuovi livelli di reddito per gli assegni al nucleo familiare, periodo 1° luglio 2014-30 giugno 2015





I nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 alle diverse tipologie di nuclei familiari, sono disponibili nelle tabelle allegate alla circolare Inps n. 76 del’11 giugno 2014. I livelli di reddito familiare per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono stati rivalutati in base alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l’anno 2012 e l’anno 2013, calcolata dall’Istat nella misura dell’1,1%.


http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%2076%20del%2011-06-2014.htm&iIDDalPortale

sabato 17 maggio 2014

Rivalutazione prestazioni Inail







L'Inail con delibera del 10 aprile scorso ha fissato gli aumenti delle prestazioni economiche nei confronti degli infortunati e dei titolari di rendita per malattia professionale. E’ un adempimento che l'Istituto compie ogni anno in virtù di quanto previsto dall'art.11 del decreto leg.vo 38/2000 in base del quale le prestazioni sono rivalutate annualmente, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente (fissata con indice Istat all’ 1,13%).
Si tratta degli incrementi che riguardano la parte patrimoniale della rendita Inail (dal 16% al 100%) ; nulla a che vedere dunque con il danno biologico (6-15% e quota danno biologico dal 16 al 100%) che ancora non è soggetta all’adeguamento annuale, ma che in virtù della legge di stabilità, dal 1° gennaio aumenterà in via straordinaria del 7,57% , così come stabilito dal decreto interministeriale apparso sul sito del Ministero, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

venerdì 25 aprile 2014

Tabelle lesioni ed infermità per causa di servizio













 Tabelle lesioni ed infermità per causa di servizio



la tabelle delle lesioni ed infermità per causa di servizio che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo (Tabella A), ad indennità una tantum (Tabella B) o ad assegni di superinvalidità (Tabella E) Tabelle allegate al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”, così come sostituite dalla tabelle annesse al DPR 30 dicembre 1981, n. 834 “Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall’art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533”).

 
TABELLA A

LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO TEMPORANEO

Prima categoria:

La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.
La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
La perdita totale di una mano e dei due piedi.
La perdita totale di una mano e di un piede.
La disarticolazione di un’anca; l’anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
La disarticolazione di un braccio o l’amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
L’amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo con impossibilità di applicare delle protesi  in modo assoluto e permanente.
La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone con possibilità di applicare delle protesi, ma con grave artrosi dell’anca o del ginocchio dell’arto superstite.
La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.
La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei, due politici e di altre sette o sei dita.
La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell’altra.
La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.
Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni grave della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione si da costringere a speciale alimentazione.
L’anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
L’immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.
Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.
Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica.
Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.
Tumori maligni a rapida evoluzione.
La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e l’ano preternaturale.
Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.
Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.
Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l’individuo incapace a qualsiasi attività.
Le lesioni del sistema nervoso centrale; (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.
Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.
Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell’equilibrio statico-dinamico.
Esiti di laringectomia totale.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 150.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l’acutezza visiva dell’altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-c).

Seconda categoria:

Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.
L’anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.
L’artrite cronica che, per la molteplicità e l’importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.
La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell’altra.
La perdita di una coscia a qualunque altezza.
L’amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.
Anchilosi completa dell’anca o quella in flessione del ginocchio.
Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
Le lesioni gravi e permanenti dell’apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall’azione di gas nocivi.
Bronchite cronica diffusa con bronchiestasie ed enfisema di notevole grado.
Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.
Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.
Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.
La perdita della lingua.
Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell’apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.
Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell’orecchio medio.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare tra i 1/50 e 3/50 della normale.
Castrazione o perdita pressoché totale del pene.
Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.

Terza categoria:

La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.
La perdita totale del pollice e dell’indice delle due mani.
La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell’altro pollice.
La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
L’amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
L’anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all’asse del corpo.
Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
La perdita o i disturbi gravi della favella.
L’epilessia con manifestazioni frequenti.
Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l’acutezza visiva dell’altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.

Quarta categoria:

L’anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo.
La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.
La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.
La perdita totale di un pollice e dei due indici.
La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l’altro pollice.
La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che noti siano i pollici.
La perdita di una gamba al terzo inferiore.
La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente le funzioni di un arto.
Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
Calcolosi renale e bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.
L’epilessia ammenoché per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.
Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.
Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.
Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.
Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, coesteatomi, granulazioni).
Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.
Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.
Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che rie abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l’acutezza visiva dell’altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.
Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell’altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

Quinta categoria:

L’anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.
La perdita totale del pollice e dell’indice di una mano.
La perdita totale di ambo i pollici.
La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l’altro pollice.
La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l’altro indice.
La perdita di due falangi di otto e sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
La perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.
La perdita di un piede ovvero l’amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.
La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.
La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazioni a categoria superiore o inferiore.
Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
L’arteriosclerosi diffusa e manifesta.
Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.
Le nefriti o le nefrosi croniche.
Diabete mellito o insipido di media gravità.
L’ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media e cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).
La diminuzione bilaterale permanente dell’udito non accompagnata da affezioni purulente dell’orecchio medio, quando l’audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare, tra 2/10 e 3/10 della normale.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l’acutezza visiva dell’altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.
La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l’altro integro.
Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

Sesta categoria:

Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
L’anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.
La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l’altro indice.
La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell’una e due delle ultime tre dell’altra.
La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l’altro pollice.
La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.
L’amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.
La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.
La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionale.
Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da scrivere a categoria superiore.
Nefrectomia con integrità del rene superstite.
Psico-nevrosi di media entità.
Le nevriti ed i loro esiti permanenti.
Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
La diminuzione bilaterale permanente dell’udito, non accompagnata da affezioni purulente dell’orecchio medio, quando l’audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell’acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l’acutezza visiva dell’altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.

Settima categoria:

Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, almeno ché per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.
L’anchilosi completa dell’articolazione radiocarpica.
La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici né gli indici.
La perdita totale dei due indici.
La perdita totale di un pollice.
La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l’altro indice.
La perdita delle due falangi dell’indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.
La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.
La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.
La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.
La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.
La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.
L’anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.
L’anchilosi in estensione del ginocchio.
Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.
Nevrosi cardiaca grave e persistente.
Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.
Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.
Laparocele voluminoso.
Gastroduodenite cronica.
Esiti di resezione gastrica.
Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.
Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.
Isteronevrosi di media gravità.
Perdita totale di due padiglioni auricolari.
La diminuzione bilaterale permanente dell’udito non accompagnata da affezioni purulente dell’orecchio medio, quando l’audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.
Esito di intervento radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l’altro integro, che ne riducano l’acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.
Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l’altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del capo visivo stesso, o settori equivalenti.

Ottava categoria:

Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.
La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.
La perdita della falange ungueale dei due pollici.
La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.
La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
La perdita di due falangi dell’indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.
La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.
La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.
La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.
La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei.
La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
L’anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
L’accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
Bronchite cronica.
Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.
Gli esiti di empiema non tubercolare.
Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).
Gastrite cronica.
Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.
Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.
Emorroidi voluminose procidenti.
Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.
Cistite cronica.
Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
Ernie viscerali non contenibili.
Emicastrazione.
Perdita totale di un padiglione auricolare.
Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.
La diminuzione bilaterale permanente dell’udito, non accompagnata da affezione purulenta dell’orecchio medio, quando l’audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.
Otite media purulenta cronica semplice.
Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l’altro integro, che ne riducano l’acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.
Dacriocistite purulenta cronica.
Congiuntiviti manifestamente croniche.
3 Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).

TABELLA B

LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO DIRITTO AD INDENNITÀ PER UNA VOLTA TANTO

La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani.
La perdita totale di uno degli indici accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell’altra mano.
La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell’altro indice.
La perdita delle ultime due falangi dei due indici.
La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle mani.
La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici.
La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci.
La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due dita o di uno solo dello stesso o dell’altro piede.
La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.
La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci.
Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare.
Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.
La distonia spastica diffusa del colon.
Ernie viscerali contenibili.
Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.
Riduzione dell’udito unilaterale con voce di conversazione da ad concham a metri uno.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l’acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale.

TABELLA E

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ
A)
Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).
Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
L’assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finché dura tale trattamento. L’assegno sarà mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell’articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale. Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verrà conservato l’assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo comma.

A-BIS)
La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.
La disarticolazione di ambo le cosce o l’amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell’applicazione di apparecchio di protesi.

B)
Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica sociale.
Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

C)
Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell’applicazione dell’apparecchio di protesi.

D)
Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

E)
Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.
Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.
Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l’altro sopra il terzo inferiore della gamba.
Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempre ché tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

F)
Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
Perdita di due arti, uno superiore e l’altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.
Perdita di due arti, uno superiore e l’altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell’avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l’altro al terzo inferiore della gamba.
Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l’altro fino al terzo inferiore della gamba.
Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

G)
Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
La disarticolazione di un’anca.
Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l’individuo incapace a qualsiasi attività.
Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

H)
Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l’ano preternaturale.
Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell’equilibrio statico-dinamico.
Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata o gravi al punto da richiedere l’applicazione di pace-maker o il trattamento con by-pass o la sostituzione valvolare.
Anchilosi completa di un’anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E

a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elericate nella tabella E, avendo detta elencazione "carattere tassativo", salvo nei casi previsti dalla lettera B, numero , e dalla lettera F, numero. In tali lettere B, numero , ed F, numero , vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, esista o meno la necessità della continua o quasi continua degenza a letto. La parole "grave" e "notevole", usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità e ascritta. Con l'espressione "assoluta", "totale, completa", applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto coritrolaterale, e per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata proporzionalmente alla entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di fratture, lesioni nervose delle parti sopradette. Per perdita totale di uri dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

c) L'acutezza visiva dovrà essere sempre determinata a distanza, ossia allo stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata. La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.Le frazioni del virus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le tavole ottometriche decimali internazionali. Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come è norma, l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri tra l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni:
V = 10/10;
V = 9/10;
V = 8/10;
V = 7/10;
V = 6/10;
V = 5/10;
V = 4/10;
V = 3/10;
V = 2/10;
V = 1/10 (5/50)
Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, a 1 metro, le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri (visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sarà ridotta a 4/50, 3/50, 2/50, 1/50. Con lo stesso ottotipo si potrà saggiare il rilievo di frazione 1/100 avvicinando l'occhio a 50 cm da esso. Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un visus col quale è possibile soltanto distinguere a 50 cm le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, l'acutezza visiva non si può determinare se non con il conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm); ad un grado inferiore il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano. Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa. Nella afachia bilaterale e nella afachia unilaterale, quando l'altro occhio è cieco, deve essere considerato il visus corretto, mentre nella afachia unilaterale, con l'altro occhio normale, la correzione non è tollerata e, pertanto, deve essere considerato il visus non corretto.

d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni, spontanei e da stimolazione, atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dello equilibrio statico e dinamico.

e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª della tabella A, in relazione alla loro entità, estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto. In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3ª, 4° e 6ª) per equivalenza.

f) Quando il militare ed il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite per cause della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte, l'organo superstite. Il trattamento di cui sopra, nel caso di perdita di arti, compete anche quando, dopo la perdita totale di un arto, si verifichi la perdita totale o parziale di uno o di tutti gli arti superstiti. Col termine "organo" deve intendersi una pluralità di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tali da configurare un complesso unitario, e ciò perché tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto). Col termine "organi pari" va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l'apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale). Con la dizione "perdita parziale" dell'organo superstite ("... venga a perdere in parte l'organo superstite") si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo. Va altresì considerato alla stregua di "organi pari" quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica (esempio: la funzione uditiva, tattile, ecc., in caso di cecità assoluta e permanente).

g) Quando nella tabella A non sia già specificatamente prevista - per i monconi degli arti superiori o inferiori - una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione. Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione della classifica più favorevole sopra prevista. h) Per le broncopatie croniche, l'assegnazione a categoria superiore alla 7ª prevista dalla tabella A, deve essere fatta in base all'entità dell'enfisema e alla riduzione della capacità respiratoria (media - marcata - grave), determinata con esame spirometrico o gas analisi.

i) Nel caso di invalidi neuropsichici ascritti alla tabella E, lettera A) , n. , gli eventuali provvedimenti di terapia obbligatoria ambulatoriale disposti dopo l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, non determinano mutamenti di classifica.

l) Ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico di cui alla presente legge, vanno valutate anche le infermità la cui insorgenza risulti determinata da cure seguite per l'invalidità di guerra.

m) Si presumono sempre interdipendenti con l'invalidità che ha dato diritto a pensione le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato ovvero in organi o apparati cofunzionali; il danno anatomo-funzionale deve essere valutato nel suo complesso.








sabato 12 aprile 2014

Maternità e Paternità











Maternità e Paternità

Le norme che disciplinano permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità sono contenute nel decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, cosiddetto Testo Unico maternità/paternità (di seguito denominato semplicemente T.U.)


LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).
 
A CHI SPETTA

alle lavoratrici dipendenti assicurate all'Inps anche per la maternità
(apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo
alle disoccupate o sospese se ricorre una delle seguenti condizioni (art. 24 T.U.):
il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro
il congedo di maternità sia iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità  di maternità sussiste a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all'Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l'inizio del congedo stesso
alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole tempo determinato che nell’anno di inizio del congedo siano in possesso della qualità di bracciante comprovata dall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (art. 63 T.U.)
alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno
26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo stesso (art. 62 del T.U.)
alle lavoratrici a domicilio (art. 61 T.U.)
alle lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità di cui all’art. 65 del T.U.)

Non spetta alle lavoratrici dipendenti da Amministrazioni Pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti dai soppressi enti Inpdap ed Enpals) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l’amministrazione pubblica dalla quale dipendono (artt.  2 e  57 del T.U.)

COSA SPETTA

Un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende (artt. 16 e seguenti del T.U.):

prima del parto
i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto
i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili)
dopo il parto
i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta
i periodi di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio)

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, la lavoratrice può differire, in tutto o in parte, la fruizione del congedo di maternità post partum al momento dell’ingresso del neonato nella casa familiare, sempreché le condizioni di salute della lavoratrice stessa ne consentano il rientro a lavoro (sentenza Corte Costituzionale n. 116/2011).

L'interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall'inizio della gestazione (180simo giorno incluso) è considerata a tutti gli effetti come "parto". Pertanto, in tale caso, la lavoratrice è tenuta ad astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità salvo che la stessa non si avvalga della facoltà di riprendere l’attività lavorativa (art. 16, comma 1 bis, del T.U. modificato dal D.Lgs. 119/2011).

In caso di adozione o affidamento nazionale di minore di cui alla legge 184/1983 il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato preadottivamente nonché per il giorno  dell’ingresso stesso (adozioni o affidamenti).

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore adottato o affidato nonché per il giorno dell’ingresso in Italia. Fermo restando il periodo complessivo di 5 mesi, il periodo di congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell'ingresso in Italia del minore. Il periodo di congedo non fruito antecedentemente all'ingresso in Italia del minore in Italia, è fruito, anche frazionatamente, entro i 5 mesi dal giorno successivo all'ingresso medesimo. I periodi di permanenza all'estero, non seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia, non possono essere indennizzati a titolo di congedo di maternità, ma devono essere giustificati ad altro titolo. Per i periodi di permanenza all'estero è previsto anche un congedo non retribuito, nè indennizzato (art. 26, comma 4, T.U. maternità/paternità).

In caso di affidamento non preadottivo  di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per un periodo di 3 mesi da fruire, anche in modo frazionato, entro l’arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore.
Per ulteriori approfondimenti può essere consultata la circolare Inps 16/2008 di attuazione dell’art. 26 del T.U.

Il congedo di paternità (artt. 28 e seguenti del T.U.) è riconosciuto dal momento in cui si verificano determinati eventi riguardanti la madre del bambino, a prescindere dal fatto che la stessa sia lavoratrice o non lavoratrice. Il congedo di paternità spetta in caso di:
morte o grave infermità della madre. La morte della madre dev’essere attestata mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica; la certificazione sanitaria comprovante la grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’Inps, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale
abbandono del figlio da parte della madre. L’abbandono (o mancato riconoscimento del neonato) da parte della madre dev’essere attestato mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica
affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis cod. civ.). L’affidamento esclusivo dev’essere comprovato allegando alla domanda telematica il provvedimento giudiziario con il quale l’affidamento esclusivo è stato disposto oppure la dichiarazione di responsabilità contenente gli estremi del provvedimento giudiziario ed il tribunale che lo ha emesso
rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori. La rinuncia  è attestata dal richiedente mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica

Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi suindicati (morte, grave infermità e così via), coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla lavoratrice madre. In caso di madre non lavoratrice, il congedo di paternità termina al terzo mese dopo il parto. In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità può essere differito, in tutto o in parte, alla data di ingresso del bambino nella casa familiare.


ASTENSIONE DEL PADRE LAVORATORE

La legge 28 giugno 2012, n.92 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la seguenti misure a sostegno della genitorialità:
Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Tale diritto si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dal padre lavoratore anche durante il periodo di astensione obbligatoria post partum della madre. Per la fruizione dello stesso, al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione.
Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione in relazione al periodo di astensione.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita pagina “Congedi papà”  dedicata a quanto disposto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012  e dalla successiva Circolare INPS n.40 del 14 marzo 2013.

QUANTO SPETTA

Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità economica pari all'80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità quindi, di regola, sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (art. 22 e seguenti del T.U.).

CHI PAGA

Di regola, l'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

L'indennità è pagata direttamente dall'Inps alle:
lavoratrici stagionali
operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato)
lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine
lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti)
lavoratrici disoccupate o sospese

Il pagamento diretto viene effettuato dall'Inps secondo la modalità scelta nella domanda:
bonifico presso l'ufficio postale
accredito su conto corrente bancario o postale.

LAVORATRICI E LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Il congedo di maternità (art. 64 T.U. e relativi decreti ministeriali) è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice ha diritto all’indennità economica in sostituzione del compenso.
Le libere professioniste iscritte alla gestione separata Inps non hanno tale obbligo di astensione; tuttavia la permanenza al lavoro comporta la perdita del diritto all’indennità di maternità.
Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

A CHI SPETTA

Alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti esclusivamente alla gestione separata Inps e non pensionati, tenuti quindi a versare alla gestione separata il contributo con l’aliquota maggiorata prevista dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità/paternità.

Il diritto all’indennità di maternità/paternità spetta a condizione che nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità (o paternità) risultino effettivamente accreditati alla gestione separata almeno 3 contributi mensili comprensivi della predetta aliquota maggiorata.

COSA SPETTA

Un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende (artt. 16 e seguenti del T.U.):
prima del parto
i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto
i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili)
dopo il parto
i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta
i periodi di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio)

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, la lavoratrice può differire, in tutto o in parte, la fruizione del congedo di maternità post partum al momento dell’ingresso del neonato nella casa familiare, sempreché le condizioni di salute della lavoratrice stessa ne consentano il rientro a lavoro (sentenza Corte Costituzionale n. 116/2011).

L'interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall'inizio della gestazione (180simo giorno incluso) è considerata a tutti gli effetti come "parto". Pertanto, in tale caso, la lavoratrice è tenuta ad astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità salvo che la stessa non scelga di riprendere l’attività lavorativa (art. 16, comma 1 bis, del T.U.  modificato dal D.Lgs. 119/2011).

In caso di adozione o affidamento di minore di cui alla legge 184/1983 il diritto al congedo spetta per i cinque mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore stesso (sentenza Corte Costituzionale n.257/2012), a condizione che questi non abbia superato i sei anni di età, in caso di adozione/affidamento nazionale, oppure i 18 anni  di età in caso di adozione/affidamento internazionale.

Il congedo di paternità  è riconosciuto dal momento in cui si verificano determinati eventi riguardanti la madre del bambino, a prescindere dal fatto che la stessa sia lavoratrice o non lavoratrice. Il congedo di paternità spetta in caso di:
morte o grave infermità della madre. La morte della madre dev’essere attestata mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica; la certificazione sanitaria comprovante la grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’Inps, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale
abbandono del figlio da parte della madre. L’abbandono (o mancato riconoscimento del neonato) da parte della madre dev’essere attestato mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica
affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis cod. civ.). L’affidamento esclusivo dev’essere comprovato allegando alla domanda telematica il provvedimento giudiziario con il quale l’affidamento esclusivo è stato disposto oppure la dichiarazione di responsabilità contenente gli estremi del provvedimento giudiziario ed il tribunale che lo ha emesso
rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori. La rinuncia  è attestata dal richiedente mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica

CHI PAGA

L'indennità e' pagata direttamente dall'Inps secondo la modalità scelta nella domanda:
bonifico presso l'ufficio postale
accredito su conto corrente bancario o postale.

LAVORATRICI AUTONOME

L’indennità di maternità (artt. 66 e seguenti del T.U.) è riconosciuta alle lavoratrici autonome per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data medesima.
L’indennità è riconosciuta anche in caso di adozione o affidamento di minore (legge 184/1983) per i tre mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore stesso a condizione che questi non abbia superato i sei anni di età, in caso di adozione/affidamento nazionale, oppure i 18 anni  di età in caso di adozione/affidamento internazionale.
L'indennità non comporta comunque obbligo di astensione dall'attività lavorativa autonoma.
L'indennità non spetta ai padri lavoratori autonomi.

A CHI SPETTA

Alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici
agricole professionali, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni, iscritte alla gestione dell'INPS in base all'attività svolta ed in regola con il versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo di maternità (due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa).

L'indennità può essere richiesta anche nei casi in cui l'iscrizione alla propria gestione sia avvenuta successivamente alla data di inizio del periodo indennizzabile per maternità.
Si possono verificare i seguenti casi:
iscrizione richiesta entro i termini di legge (30 giorni dall'inizio dell'attività per artigiani e commercianti e 90 giorni dall'inizio dell'attività negli altri casi): qualora l'attività sia iniziata in data precedente alla data di inizio del periodo di maternità, l'indennità spetta, alle condizioni sopra indicate (effettiva copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità), per l'intero periodo di maternità. Nel caso in cui l'attività lavorativa autonoma sia iniziata, invece, successivamente all'inizio del periodo di maternità, l'indennità spetta per il periodo successivo all'inizio dell'attività stessa;
iscrizione richiesta oltre i termini di legge: l'indennità di maternità spetta a partire dalla data della domanda di iscrizione alle gestione di appartenenza.

QUANTO SPETTA

Per i periodi di maternità spettanti in caso di parto (due mesi precedenti la data del parto e tre mesi successivi alla data medesima) ed in caso di adozione/affidamento (tre mesi dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato) spetta un'indennità economica pari all'80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto.
In caso di interruzione di gravidanza verificatasi oltre il terso mese dall’inizio della gestazione, l’indennità è corrisposta per un periodo di 30 giorni. L’interruzione verificatasi dopo il 180simo giorno, invece, è considerata a tutti gli effetti “parto”.

CHI PAGA

L'indennità e' pagata direttamente dall'Inps secondo la modalità scelta nella domanda:
bonifico presso l'ufficio postale
accredito su conto corrente bancario o postale.

LA DOMANDA

Presso le sedi del  Patronato ENASC  – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del congedo di maternità ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni da parto mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.

Le lavoratrici autonome trasmettono la domanda telematica a parto avvenuto.

La domanda telematica prevede la possibilità di allegare documentazione utile per la definizione della domanda (provvedimenti di interdizione anticipata/posticipata, provvedimenti di adozione o affidamento, autorizzazione all’ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento preadottivo rilasciato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, attestazione di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato e così via).

Documentazione da presentare in forma cartacea
Il certificato medico di gravidanza ed ogni altra certificazione medico sanitaria richiesta per l’erogazione delle prestazioni economiche di maternità/paternità dev’essere presentata in originale alla Struttura Inps competente, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale in busta chiusa.
Sulla busta contenente la certificazione medico sanitaria è utile apporre:
il numero di protocollo rilasciato dalla procedura di invio online
la dicitura "documentazione domanda di maternità/paternità – certificazione medico sanitaria" (ai fini della legge sulla privacy).

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL’INDENNITÀ


Il diritto all'indennità si prescrive nel termine di un anno che decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità (o paternità). Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice o il lavoratore interessati presentino all’Inps (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa dirette ad ottenere il pagamento della indennità. Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati anche tramite PEC oppure spediti a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno).

sabato 29 marzo 2014

Assegno congedo matrimoniale





Assegno congedo matrimoniale

Viene concesso in occasione di un congedo straordinario della durata di 8 giorni in occasione del matrimonio e da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento.
L’assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto.


COSA SPETTA

7 giorni di retribuzione ai lavoratori con qualifica di operaio o apprendista;
7 giornate di guadagno medio giornaliero ai lavoratori a domicilio;
8 giornate di salario medio giornaliero ai lavoratori marittimi;
solo per i giorni che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell’attività lavorativa ai lavoratori con contratto part-time verticale.

A CHI SPETTA

L’assegno per congedo matrimoniale spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, che:
contraggono matrimonio civile o concordatario;
possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
fruiscono effettivamente del congedo (assenza dal lavoro) entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio
Spetta anche:
ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende sopra dette;
ai lavoratori, che ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non sino comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.).
Si ha diritto all’assegno solo quando si contrae matrimonio civile o concordatario (il solo matrimonio religioso non dà diritto all’assegno). Si può aver diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.


A CHI NON SPETTA

L’assegno per congedo matrimoniale non spetta ai dipendenti di:
aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di:
impiegati;
apprendisti impiegati;
dirigenti;
aziende agricole;
commercio;
credito;
assicurazioni;
enti locali;
enti statali;
aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).

LA DOMANDA

i lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio, allegando il certificato di matrimonio o stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall’Autorità comunale. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta;
i lavoratori disoccupati o richiamati alla armi devono presentare domanda entro un anno dalla data del matrimonio, utilizzando esclusivamente i canali “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”(circolare INPS n.7/2012):

Presso le sedi del  Patronato ENASC  – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.


i lavoratori extracomunitari, nel caso di matrimonio celebrato all’estero, devono allegare alla domanda un certificato del Comune di residenza attestante che lo stesso è coniugato con la persona indicata sul certificato di matrimonio rilasciato dall’Autorità estera.

Indennità una tantum CO.CO.PRO., novità 2014





Indennità una tantum CO.CO.PRO., novità 2014


Con messaggio n. 2999 del 03/03/2014, l’INPS ribadisce le novità e i requisiti per ottenere l’indennità una tantum per i collaboratori a progetto. Con il messaggio si rappresentano le novità concernenti il nuovo modello di domanda per l’anno di riferimento 2014, la rivalutazione per l’anno 2013 del requisito reddituale  ed, infine, la modalità di attestazione del periodo ininterrotto di disoccupazione. Le istanze devono essere presentate esclusivamente online.