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sabato 13 luglio 2013

Ruisi Francesco: Proroga dei termini per le verifiche reddituali e dei requisiti delle prestazioni collegate al reddito e a situazioni di invalidità civile.





Proroga dei termini per le verifiche reddituali e dei requisiti delle prestazioni collegate al reddito e a situazioni di invalidità civile
Comunica l'Inps, con il messaggio n. 11157 del 10/07/2013,  e come si legge nell'area riservata alle comunicazioni  e news dello stesso Istituto, che "sono in corso di spedizione le richieste di dichiarazione reddituale per i titolari di trattamenti pensionistici legati al reddito e dei modelli di dichiarazione per l’accertamento dei requisiti delle prestazioni collegate all’invalidità civile. I plichi inviati ai pensionati, a seconda delle situazioni personali, contengono i seguenti documenti:
•Modello RED italiano o modello RED estero; •Integrazione RED 2010 – campagna RED 2011; •Modelli di dichiarazione per i titolari di prestazioni assistenziali (ICRIC, ICRIC-indennità di frequenza, ICLAV e ACCAS-PS); •Modello per Indennità di frequenza - Denominazione della scuola. Per la trasmissione delle attestazioni all’Inps, gli interessati possono rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale o a un professionista abilitato, oppure utilizzare la procedura online disponibile sul sito internet www.inps.it. I modelli Red esteri, invece, possono essere trasmessi all’Istituto tramite i Patronati o direttamente utilizzando la procedura on line messa a disposizione del cittadino sul sito internet www.inps.it.
Per agevolare gli utenti, tenuto anche conto della concomitanza con gli adempimenti fiscali e con il periodo feriale, si è ritenuto opportuno prorogare i termini indicati nella lettera per il completamento del processo di verifica. Di conseguenza, saranno considerate utilmente trasmesse tutte le dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2013 ai Caf, ai Patronati (per i Red esteri) o, tramite Pin, direttamente all’Istituto."

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2011157%20del%2010-07-2013.htm
 

Ruisi Francesco: Per il diritto alla pensione di invalidità civile si considera il reddito del solo richiedente




Per il diritto alla pensione di invalidità civile si considera il reddito del solo richiedente
Le problematiche interpretative relative all’applicazione dell'articolo 14 septies, comma 4, della legge 33/80  riguardanti il reddito da considerare per l'a pensione di invalidità civile, ossia se quello del solo richiedente o se andava incluso tra i redditi rilevanti anche quelli del coniuge e comunque dei componenti il nucleo familiare, hanno finalmente trovato soluzione. I commi quinto e sesto dell’art. 10 , del recente decreto legge n. 76/2013  pubblicato nella G U n. 150 del 28/6/2013,  vigente dalla data della sua pubblicazione, intervengono sulla “vexata quaestio” dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla legge n. 118 del 1971.
I Giudici della Suprema Corte di Cassazione interpretavano la legge che disponeva in materia di limiti reddituali per le prestazioni assistenziali degli invalidi civili (articolo 14/ septies L.33/80) in maniera ondivaga e contrastante, confermando prima un limite reddituale riferito al solo reddito del richiedente e, subito dopo, un limite riferito al reddito cumulato con quello del coniuge. Di contro, gli organi competenti a concedere la prestazione, il Ministero dell’Interno prima e successivamente l’Inps, in sede amministrativa hanno sempre ritenuto rilevante il solo reddito dell’invalido. La Cassazione con numerose sentenze ha consolidato l’interpretazione più restrittiva per l’invalido. L’ Inps si è allineato a quest’ultimo orientamento e nel, riportare i nuovi importi ed i limiti di reddito per le prestazioni economiche al valere dal 2013, con la circolare 149/2012 ha disposto che il limite di reddito della pensione di invalidità civile deve essere riferito al reddito dell’invalido cumulato con quello del coniuge. La soluzione è arrivata con l’intervento di cui al comma quinto dell’art. 10 del d.l. 28 giugno 2013 n. 76 in cui si prevede che all’art. 14 septies del d.l. n. 633/1979, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/1980, dopo il sesto comma venga inserito un settimo comma con il quale viene disposto che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge n. 118/1971, sia calcolato, con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Il sesto comma del decreto prevede inoltre che la nuova disposizione venga applicata anche alle domande di pensione di inabilità per le quali non sia intervenuto provvedimento definitivo ed ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definiva alla data di entrata in vigore della citata disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, ovvero dal 28.06.2013, senza il pagamento di importi arretrati. Ed ancora lo stesso sesto comma del decreto dispone, infine, che non si faccia luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della stessa disposizione, laddove tali importi siano conformi ai criteri di cui al comma 5 dello stesso decreto.

Ruisi Francesco: la notizia Aspi edipendenti scuola





   Aspi e dipendenti scuola
Con un recente chiarimento la Direzione Generale dell’Inps ha precisato che è possibile concedere le indennità anche se l’ultimo rapporto di lavoro in ordine di tempo non sia assicurato all’Aspi. Ciò a condizione che la domanda intesa ad ottenere le indennità sia presentata entro 2 mesi e 8 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto assicurato all’Aspi e che il rapporto di lavoro non assicurato all’Aspi si sia concluso.
Occorre naturalmente che siano presenti tutti gli altri requisiti richiesti per il diritto alle indennità. Riguarda in particolare i lavoratori della scuola “precari” che in questo periodo si rivolgono anche alle sedi del Patronato ENASC per la domanda di Aspi e che, su proposta della scuola, firmano contratti di collaborazione occasionale per i corsi di recupero.
Quindi, hanno diritto all’Aspi alla fine del contratto di collaborazione che di solito è di qualche giorno. Questo rappresenta di sicuro una importante novità. Tutti coloro che sono interessati alla questione possono contattare la sede di Patronato più vicina, per ogni ulteriore informazione in merito.
 

martedì 9 luglio 2013

DECRETO LAVORO – MISURE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E IVA

DECRETO LAVORO – MISURE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E IVA

Il D.L. 28.6.2013, n. 76 in vigore dal 28.6.2013, contiene una serie di misure per la promozione a sostegno dell’occupazione, in materia di Iva e altre misure finanziarie urgenti.
Alcune delle principali disposizioni aventi rilevanza fiscale sono illustrate di seguito.
Assunzioni a tempo indeterminato di giovani (art. 1): a favore dei datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, privi di impiego da almeno 6 mesi o privi di diploma di scuola media superiore o professionale o che vivono soli con una o più persone a carico, è riconosciuto un incentivo pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 18 mesi. Tale incentivo è corrisposto al datore di lavoro solo con conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento. L’importo mensile dell’incentivo non può essere superiore a € 650 per lavoratore.
Contratto di lavoro subordinato – Apposizione di un termine (art. 7): è possibile apporre un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato, a prescindere da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, nel caso del primo rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, concluso tra datore di lavoro e lavoratore per lo svolgimento di qualsiasi mansione (sia nella forma di contratto a tempo determinato sia nell’ipotesi di prima missione nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato) o in ogni altro caso individuato dai contratti collettivi (anche aziendali) stipulati dalle organizzazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro più rappresentative (modifica dell’art. 1, co. 1-bis, D.Lgs. 368/2001).
Contratto di lavoro a tempo determinato (art. 7): se il lavoratore viene assunto a termine entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi o entro 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Tale disposizione non si applica ai lavoratori stagionali e nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi (anche aziendali) stipulati dalle organizzazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro più rappresentative (modifica dell’art. 5, co. 3, D.Lgs. 368/2001).
Lavoro a progetto (art. 7): in tale tipologia contrattuale, il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi. Inoltre, i dati da riportare nel contratto di lavoro a progetto ed elencati nell’art. 62, D.Lgs. 276/2003 non sono più rilevanti ai fini della prova (modifiche dell’art. 61, co. 1, e dell’art. 62, D.Lgs. 276/2003).
Lavoro accessorio (art. 7): in tale tipologia contrattuale, viene meno il requisito che le attività svolte siano di natura meramente occasionale. Pertanto, sono prestazioni accessorie quelle che, con riferimento alla totalità dei committenti, non danno luogo a compensi superiori a € 5.000 nel corso di un anno solare. Inoltre, con riferimento a soggetti in condizione di disabilità, detenzione, tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali, nell’ambito di progetti promossi da Amministrazioni pubbliche, un apposito D.M. stabilirà specifiche condizioni, modalità e importi dei voucher (modifica dell’art. 70, co. 1, e dell’art. 72, co. 4-bis, D.Lgs. 276/2003).
Solidarietà negli appalti – Estensione ai lavoratori autonomi (art. 9): la norma dell’art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/2003 (responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi (comprese le quote di Tfr), dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto) si applica anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori autonomi.
S.r.l. semplificata – Riduzione di vincoli (art. 9): la S.r.l. semplificata è aperta a tutti, non essendo più limitata ai soggetti che non abbiano compiuto 35 anni alla data della costituzione. Di conseguenza, viene abolito il divieto di cessione delle quote a soci non aventi tale requisito di età. Non è più previsto, inoltre, che gli amministratori debbano essere scelti solo tra i soci (modifica dell’art. 2463-bis, co. 1 e 2, e abrogazione dell’art. 2463-bis, co. 4, c.c.).
S.r.l. a capitale ridotto – Abolizione (art. 9): la S.r.l. a capitale ridotto è abolita (abrogazione dell’art. 44, co. 1, 2, 3 e 4, D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012).
Le S.r.l. a capitale ridotto iscritte nel Registro delle imprese alla data del 28.6.2013 sono qualificate S.r.l. semplificate.
Start-up innovativa (art. 9): con riferimento ai requisiti che qualificano una start-up innovativa è abolito quello che prevede che i soci persone fisiche detengano al momento della costituzione e nei 24 mesi successivi la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale e dei diritti di voto in Assemblea ordinaria. E’, inoltre, ridotta la percentuale delle spese di ricerca e sviluppo: tali spese devono essere uguali o superiori al 15% (non più al 20%) del maggior valore tra costo e valore totale della produzione della start-up. Relativamente al requisito del personale impiegato, è introdotta un’altra ipotesi alternativa, vale a dire l’impiego, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale. Infine, con riferimento alla privativa industriale, è prevista un’altra ipotesi alternativa, vale a dire la titolarità di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore a condizione che tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa (abrogazione dell’art. 25, co. 2, lett. a), e modifica dell’art. 25, co. 2, lett. h), D.L. 179/2012, conv. con  modif. dalla L. 221/2012).
Iva – Aliquota ordinaria – Proroga dell’aumento (art. 11): è prorogato dall’1.7 all’1.10.2013 il termine a partire dal quale l’aliquota Iva ordinaria passa dal 20% al 22% (modifica dell’art. 40, co. 1-ter, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011).
Sisma di maggio 2012 – Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti (art. 11): per i soggetti che hanno sede o unità locali nei Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che hanno subito danni verificati con perizia giurata, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al sisma (modifica dell’art. 6-novies, D.L. 43/2013, conv. con modif. dalla L. 71/2013).
Addizionale regionale all’Irpef – Regioni a Statuto speciale (art. 11): a decorrere dal 2014, per consentire la predisposizione delle misure di copertura degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità ex artt. 2, co. 3, lett. a) e 3, co. 5, lett. a), D.L. 35/2013, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono aumentare fino ad un punto percentuale l’aliquota base dell’addizionale regionale all’Irpef, stabilita nella misura dell’1,23% (nuovo art. 3-ter, D.L. 35/2013, conv. con modif dalla L. 64/2013).
Acconti Irpef, Ires e delle ritenute da parte di istituti di credito – Misure (art. 11): dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (2013) l’acconto Irpef è fissato nella misura del 100% (per il 2013 tale norma produce effetti solo sulla seconda o unica rata di acconto). Per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (2013 per gli esercizi solari) l’acconto Ires è fissato nella misura del 101% (tale norma produce effetti solo sulla seconda o unica rata di acconto). Per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (2013 per gli esercizi solari) e per quello successivo (2014 per gli esercizi solari) il versamento dell’acconto ex art. 35, co. 1, D.L. 46/1976, conv. con modif. dalla L. 249/1976 (“Versamento in acconto delle ritenute da parte di aziende ed istituti di credito”) è fissato nella misura del 110% (per il 2013 tale norma produce effetti solo sulla seconda scadenza di acconto).

                                                                                                         Francesco ruisi

Ecobonus 65%, pronto il portale Enea per l'invio della documentazione

Ecobonus 65%, pronto il portale Enea per l'invio della documentazione
09/07/2013 - Come previsto dal Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 (Gazzetta Ufficiale 05/06/2013, n. 130) recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale", l'entità della detrazione fiscale per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici dal 6 giugno 2013 è stata innalzata dall'attuale regime tradizionale del 55% al 65% delle spese sostenute.

Nonostante l'entrate in vigore del D.L., però, per poter fruire della detrazione del 65% è necessario utilizzare il portale informativo messo a punto dall'Enea. Il portale è stato aggiornato da pochi giorni. Dunque, i contribuenti che volessero accedere al nuovo regime di incentivazione, possono accedere all'applicazione informatica dell'Enea tramite l'indirizzo
http://finanziaria2013.enea.it/index.asp
compilare tutti i dati richiesti ed inviare per via telematica tutta la documentazione obbligatoria.
 

Ricordiamo che il D.L. n. 63/2013 prevede, infatti, l'innalzamento al 65% dell'attuale regime di detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013, con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, concentrando la misura sugli interventi strutturali sull'involucro edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia. Dunque, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2013 o fino al 31 dicembre 2014 (per le ristrutturazioni importanti dell'intero edificio), spetterà la detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
                                                                                                                                            Francesco Ruisi

mercoledì 3 luglio 2013

Ruisi Francesco: RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO - Nota di Equitalia sul decreto del fare 03 luglio 2013
 
 Riportiamo di seguito il testo della importante nota di Equitalia recante avente per  oggetto le modifiche apportate dal decreto del fare sulle disposizioni per la riscossione mediante ruolo (art. 52) e la gestione delle entrate tributarie patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate (art. 53)

Ruisi Francesco: Italia strappa concessioni sul bilancio 2014


E' un bel passo avanti per la crescita economica del paese. Concesso di scorporare dal bilancio spese effettuate nei progetti di infrastrutture e reti. A una condizione: che siano cofinanziati dall'Ue.
 
Passo avanti verso la crescita per l’Italia, che ha ottenuto il lascia passare dell’Unione Europea a una maggiore flessibilità nei bilanci del paese dal 2014. Il presidente del Consiglio Enrico Letta ha cantato di vittoria.

A Roma sarà concesso non conteggiare sul deficit tutte quelle spese nei progetti di infrastruttura e trasporti che saranno fatte con i fondi Ue. Il governo guadagna di fatto otto miliardi in più, pari a circa mezzo punto Pil.

Scorporate dal bilancio dunque le spese per le infrastrutture, purché siano progetti confinzanziati con i soldi europei. Questo vale anche per la costruzione di strade e delle reti che facilitano le connessioni tra un paese e l’altro. Unico prerequisito: che siano infrastrutture e progetti cofinanziati dall’Europa.

La chiusura della procedura di infrazione a carico dell'Italia per deficit oltre il 3%, chiusa dall'Europa a fine maggio, consente per il 2014 di avere maggiori spazi di manovra sul bilancio pubblico, ribadisce il governo.

"Il governo raccoglie con grande soddisfazione un risultato importante, forse il più importante di tutti nel rapporto con le Istituzioni europee", si legge in una nota di Palazzo Chigi.

"Il Presidente della Commissione Europea, [Manuel Durao] Barroso ha infatti appena annunciato a Strasburgo per i Paesi usciti dalla procedura di deficit eccessivo, come l'Italia, una maggiore flessibilità di bilancio nel 2014 per investimenti produttivi e per rilanciare la crescita", aggiunge il comunicato.

"E' il premio per la scommessa che questo Governo ha fatto fin dall'inizio sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica".

Ruisi Francesco : Chiarimenti sul nuovo regime Iva cessioni e locazioni di fabbricati

Agenzia delle Entrate:Chiarimenti sul nuovo regime Iva cessioni e locazioni di fabbricati

03/07/2013 - L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E del 28 giugno, ha fornito chiarimenti sulla disciplina Iva del settore immobiliare alla luce delle modifiche apportate dal “decreto sviluppo” (Dl n. 83/2012) e dal “decreto liberalizzazioni” (Dl n. 1/2012).
Nella circolare viene precisato che alla regola generale dell’esenzione Iva si affianca un ampliamento delle possibilità di optare per l’imposta, previa esplicita opzione del locatore e viene chiarito, nel dettaglio, come è cambiato il regime fiscale, con un’analisi approfondita delle principali novità in tema di locazioni e cessioni di fabbricati.

Disciplina delle locazioni di fabbricati - Il Dl n. 83/2012 ha rivisto il regime fiscale Iva delle locazioni e cessioni di fabbricati apportando delle modifiche all’articolo 10, comma 1, n. 8), 8-bis) e 8-ter) del Dpr n. 633/1972.
Nella circolare viene precisato che la disciplina Iva delle operazioni relative al settore immobiliare era stata già modificata dal Dl n. 1/2012, che aveva introdotto, a partire dal 24 gennaio 2012, un regime di “imponibilità opzionale” per le locazioni e le cessioni di fabbricati.
Per i fabbricati a uso abitativo, la regola generale è quella dell’esenzione dell’Iva con le eccezioni relative alle locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici ed alle locazioni di fabbricati abitativi destinati agli “alloggi sociali”. In questi due casi il locatore può essere esercitata l’opzione per l’imponibilità delle locazioni e l’aliquota Iva sarà pari al 10%.
I fabbricati strumentali, quelli che “per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”, sono anch’essi soggetti all’esenzione dell’Iva, ma anche in questo caso il locatore ha la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta.
Scompare, invece, per questa tipologia di immobili, l’imponibilità obbligatoria legata alle caratteristiche dei locatari (conduttori privi del diritto a detrazione o con pro-rata di detraibilità pari o inferiore al 25 per cento).

Modalità di esercizio dell’opzione di imponibilità - La scelta di assoggettare a Iva le locazioni degli immobili riguarda i contratti stipulati a decorrere dal 24 gennaio 2012 (data di entrata in vigore del Dl n. 1/2012). Il locatore, sia per gli immobili abitativi che strumentali, deve esercitare l’opzione nel contratto di locazione e il regime scelto sarà vincolante per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui un terzo subentri al contratto in qualità di locatore, quest’ultimo può modificare il regime Iva dei canoni previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, con modalità operative da definire.

Contratti in corso di esecuzione: immobili abitativi - La nuova disciplina riguarda i canoni di locazione non ancora pagati o non ancora fatturati che. dunque, continueranno ad essere esenti dall’Iva anche dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, salva la possibilità di optare per il regime di imponibilità. Nel caso di contratti in corso di esecuzione, è stata ammessa la possibilità di esercitare l’opzione per l’applicazione dell’Iva ai canoni di locazione dei fabbricati abitativi. L’opzione dovrà essere formalizzata con un atto integrativo al contratto di locazione. Tale atto integrativo potrà essere registrato, tramite versamento dell’imposta di 67 euro o, nel caso in cui non si provveda alla registrazione volontaria, dovrà essere portato a conoscenza della Agenzia delle Entrate, con modalità che saranno successivamente indicate.

Contratti in corso di esecuzione: immobili strumentali - Anche per questa tipologia di fabbricati è stata ammessa la possibilità di modificare il regime Iva applicato ai canoni di locazione, ma limitatamente ai contratti assoggettati a Iva per obbligo di legge (in base alla previgente disciplina) e cioè le locazioni di immobili a soggetti passivi d’imposta con diritto a detrazione in percentuale pari o inferiore al 25 per cento e le locazioni di immobili a soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Per i contratti di locazione di immobili strumentali, il locatore che non intende modificare il regime di imponibilità per i canoni percepiti a partire dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del Dl 83/2012), non deve effettuare alcuna integrazione o comunicazione, non essendoci variazioni del regime fiscale precedentemente applicato al contratto.
Se, tuttavia, non è interessato ad applicare l’Iva ai canoni percepiti dopo il 26 giugno 2012, può fruire del regime di esenzione per la durata residua del contratto, formalizzando, in questo caso, la scelta con l’atto integrativo del contratto di locazione e la relativa registrazione volontaria, esattamente come previsto per i fabbricati abitativi.

Al Paragrafo 4 relativo all’imposta di registro relativa alle locazioni sono allegate alcune tabelle riassuntive con l’indicazione dell’Iva e dell’imposta di registro relativamente alla locazione di fabbricato abitativi per locazioni stipulate sino al 23 gennaio 2012, dal 24 gennaio 2012 e, per ultimo dal 26 giugno 2012; per quanto concerne le locazioni di immobili strumentali sono allegate due tabelle e nel dettaglio una relativa a contratti di locazione stipulati sino al 25 giugno 2012 ed un’altra per locazioni stipulate dal 26 giugno 2912.

Nella circolare vengono trattate, anche, le compravendite ed, in particolare in come cambiano le regole in caso di compravendite di fabbricati abitativi e di fabbricati strumentali. Sempre nel campo delle compravendite, tre ultimi paragrafi della circolare sono dedicati all’imposta di registro, al regime transitorio ed alla separazione dell’attività.
                                                                                                          Ruisi Francesco

martedì 2 luglio 2013

Ruisi Francesco: Frazionabilità dell’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni



 
   Frazionabilità dell’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni
Con la circolare n. 104 del 28 giugno 2013 l'Inps fornisce ulteriori indicazioni sull’argomento in relazione ai quesiti pervenuti dai Comuni interessati, in merito all'assegno al nucleo familiare. il predetto assegno rende noto l'Istituto il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni può essere erogato in misura frazionata per i mesi dell’anno in cui sussiste il requisito della composizione del nucleo, e ciò anche se la domanda rivolta ad ottenere tale prestazione, purché formulata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, sia presentata dopo il venir meno della sussistenza di tale requisito.
Riportiamo di seguito la circolare INPS.
" Frazionabilità dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni di cui all’articolo 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e D.P.C.M. n.452 del 2000 e successive modifiche.

1. Premessa. Il quadro normativo di riferimento.
Con sempre maggiore frequenza pervengono quesiti relativi alla possibilità, da parte dei Comuni, di riconoscere il diritto all’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori previsto dall’articolo 65 della Legge 23 dicembre 1998, n.448 nell’ipotesi in cui la domanda rivolta ad ottenere la prestazione, , sia formulata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello richiesto, in conformità all’articolo 16, comma 1, del D.P.C.M. n. 452/2000, ma dopo il raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli.
In particolare, si è posto il quesito relativo alla possibilità di riconoscere la prestazione solamente e proporzionalmente per quei mesi dell’anno in cui permane la presenza di almeno tre figli minori nel nucleo, e tale quesito si pone anche nell’ipotesi in cui il venir meno del requisito caratterizzato dalla presenza di almeno tre figli minori sia dovuto a mutamenti della composizione del nucleo diversi dal raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli (ad esempio, affidamento di uno dei tre figli minori a terzi, cancellazione di uno dei tre figli dallo stato di famiglia del genitore richiedente).
In proposito, a fronte della previsione contenuta nell’articolo 16 comma 1 del citato D.P.C.M. che, come sopra esposto, consente di proporre la domanda fino al 31 gennaio dell’anno successivo, e del disposto dell’articolo 14, comma 1, in base al quale il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo, lo stesso articolo 16, al successivo comma 4, sancisce che la domanda può essere presentata a condizione che i requisiti siano posseduti al momento della presentazione della domanda medesima.
Alcuni Comuni, considerata l’apparente contraddizione normativa, sino ad ora hanno optato per un’interpretazione restrittiva delle disposizioni sulla materia argomentando dal sopra citato articolo 16, comma 4, del predetto D.P.C.M. che subordina la proponibilità della domanda alla sussistenza dei requisiti al momento della sua proposizione. Altri Comuni, invece, in ipotesi del genere, concedono la prestazione per quella frazione di anno in cui il requisito della composizione del nucleo permane.
Conseguentemente, a causa del diverso orientamento dei singoli Enti territoriali, a parità di situazione si sono verificate disparità di trattamento da un Comune all’altro, ed è emersa la necessità di adottare un criterio univoco nell’applicazione della normativa di settore.
Al riguardo sono stati sentiti il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Frazionabilità dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni.
In relazione anche ai pareri espressi dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto recepisce il nuovo criterio interpretativo della normativa sull’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni, sostanzialmente più favorevole per i potenziali aventi diritto a tale prestazione.
In particolare, l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni può essere erogato in misura frazionata per i mesi dell’anno in cui sussiste il requisito della composizione del nucleo, e ciò anche se la domanda rivolta ad ottenere tale prestazione, purché formulata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, sia presentata dopo il venir meno della sussistenza di tale requisito.
In tali ipotesi, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa di settore, la prestazione spetta, in misura proporzionale, per i soli mesi dell’anno in cui permane il requisito della sussistenza di almeno tre figli minorenni. Ai fini della predetta erogazione frazionata è necessario, altresì, che, al momento del venir meno di tale requisito il richiedente l’assegno abbia già un ISE in corso di validità riferito al proprio nucleo composto con almeno i tre figli minori.
E’ comunque rimessa alla discrezionalità dei singoli Comuni la valutazione circa l’accoglimento delle domande relative all’anno 2012 purché presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio del 2013 da richiedenti in possesso di tutti i requisiti necessari ai sensi della presente Circolare."
                                                                                                                                il Segretario
                                                                                                                            Rag Francesco Ruisi