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mercoledì 22 febbraio 2012

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI LAVORATORI DIPENDENTI, AI PENSIONATI ED AI TITOLARI DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DA LAVORO DIPENDENTE


ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI LAVORATORI DIPENDENTI, AI PENSIONATI ED AI TITOLARI DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DA LAVORO DIPENDENTE


CHE COS'È



E’ un sostegno economico per i nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, dei pensionati da lavoro dipendente e dei lavoratori che godono di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente (ad esempio: indennità di disoccupazione, indennità di maternità, cassa integrazione e guadagni, indennità di malattia, TBC).

A CHI SPETTA
L’assegno spetta ai lavoratori dipendenti italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia per il proprio nucleo familiare formato da:




I lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati.

Spetta ai lavoratori che hanno un reddito del nucleo inferiore alle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla Legge e costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Formano il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti ritenuta alla fonte se complessivamente superiori ad Euro 1.032,91.
Non sono considerate reddito le somme espressamente previste dalla Legge (ad es. i trattamenti di famiglia, i trattamenti di fine rapporto, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento e le rendite INAIL).


LA DOMANDA



La domanda deve essere presentata:

  • dai lavoratori dipendenti privati al datore di lavoro con modello ANF/DIP (SR 16)
  • dai lavoratori titolari di prestazioni previdenziali alla Sede INPS territorialmente competente sulla base della residenza del richiedente con il modello ANF/PREST (SR 32)
  • dai pensionati da lavoro dipendente alla Sede INPS territorialmente competente sulla base della residenza del richiedente con gli appositi modelli (ad esempio: AP 01 anzianità, AP 02 vecchiaia e AP 57 VO IO).

I modelli sopra citati sono disponibili sul sito Internet dell’Istituto www.inps.it.

DOCUMENTAZIONE


I lavoratori dipendenti devono allegare alla domanda:

  • l’autorizzazione (ANF 43), da richiedere all’Inps con apposito modello ANF42 (SR03), solo nei casi particolari indicati nel modello ANF/DIP (SR 16)
  • il modulo ANF/FN (SR65) solo nel caso di domanda per figli naturali del richiedente non convivente, riconosciuti da entrambi i genitori.

I titolari di prestazioni previdenziali ed i pensionati devono allegare per specifiche situazioni la documentazione prevista nei rispettivi modelli.


DA QUANDO SPETTA



In presenza dei requisiti previsti dalla Legge (art.2 Legge n.153 del 1988) l’assegno spetta dall’inizio dell’attività lavorativa ovvero da quando si verificano le situazioni che determinano il diritto all’assegno (ad. es. matrimonio, nascita di un figlio) nei limiti della prescrizione quinquennale.



FINO A QUANDO SPETTA



L’assegno spetta fino alla cessazione dell’attività lavorativa e/o fino al momento della perdita dei requisiti richiesti.



QUANTO SPETTA


La misura dell’assegno varia in base alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare: sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (es. nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Importi e fasce sono pubblicati, annualmente, in tabelle aventi validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente.


CHI PAGA



L’assegno è anticipato sulla busta paga dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti privati ed è pagato direttamente dall’INPS in presenza di particolari situazioni (es. ditte cessate o fallite) nonché nel caso dei titolari di prestazioni previdenziali e dei pensionati da lavoro dipendente.
In alcune condizioni l’assegno può essere pagato al coniuge del lavoratore, pensionato o titolare di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente.

Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori




Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori

CHE COS’E’



Un assegno, concesso dal Comune ma pagato dall’INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati.

A CHI SPETTA



Ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia.
E’ necessario che nel nucleo familiare ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo). Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso i terzi.
E’ necessario avere un valore ISE non superiore a quello richiesto dalla Legge per la concessione dell’assegno, che per l’anno 2009 è pari ad Euro 23.200,30 per nuclei familiari con 5 componenti.


LA DOMANDA



La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno (ad esempio l’assegno per il 2009 va richiesto entro il 31 gennaio 2010). La domanda deve essere accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente la situazione reddituale e situazione patrimoniale del nucleo familiare per il calcolo dell’ISE.


DA QUANDO SPETTA



L’assegno spetta dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti richiesti oppure dal 1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori.


FINO A QUANDO SPETTA



Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’ISE o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza dei tre figli minori.


QUANTO SPETTA



La misura intera dell’assegno per l’anno 2009 è pari ad euro 128,89 mensili fino ad un massimo annuo di tredici mensilità. In rapporto al valore dell’ISE l’assegno può essere corrisposto in misura ridotta.
L’importo ed i requisiti economici sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.


CHI PAGA



L’assegno è concesso dal Comune ed è pagato dall’INPS con due rate semestrali posticipate ciascuna con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune.
L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe prestazioni erogate dagli Enti locali e dall’Inps.

Assegno di maternità dei Comuni





Assegno di maternità dei Comuni

 

CHE COS'E'


E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.




A CHI SPETTA


  • Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
  • cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
    • carta di soggiorno;
    • permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre.
In alcuni casi particolari, se la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo.



REQUISITI


L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.



COSA SPETTA



Un assegno di importo complessivo pari ad euro 1.545,55 in caso di madre non è lavoratrice.
In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione; se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale).
L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.


LA DOMANDA



La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
In genere, gli uffici dei Comuni rendono disponibili i modelli di domanda che possono essere utilizzati per la richiesta dell’assegno.


DOCUMENTAZIONE


  • La dichiarazione sostitutiva unica oppure l’attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno;
  • Una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:

• i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell’assegno (residenza, cittadinanza e così via);

• di non avere diritto per il periodo di maternità all’indennità di maternità dell’Inps ovvero alla retribuzione;

• diversamente, dev’essere indicato l’importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;

• di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall’art. 49 della Legge n. 488/99).



Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.



CHI PAGA


L’assegno è pagato dall’Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento.

martedì 21 febbraio 2012

ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DALL'INPS (c.d. ASSEGNO DI MATERNITA' DELLO STATO)


ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DALL'INPS (c.d. ASSEGNO DI MATERNITA' DELLO STATO)





CHE COS'E'
E’ un assegno che la madre lavoratrice o disoccupata può chiedere all’Inps per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

A CHI SPETTA
  • Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente
  • Cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente, in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.





Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre. Non occorre il titolo di soggiorno per il figlio nato in Italia.

L’assegno spetta alla madre a condizione che si trovi in una delle seguenti situazioni:

1. lavoratrice che ha diritto all’indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato)


2. lavoratrice che è stata licenziata (o che ha presentato le dimissioni) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato)


3. lavoratrice disoccupata che ha fruito in passato di determinate prestazioni economiche (mobilità – disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti – CIGO o CIGS – malattia – maternità – ASU o LPU) a condizione che tra l’ultimo giorno della prestazione economica fruita e la data del parto (o ingresso in famiglia) non sia trascorso un periodo superiore a quello di godimento della prestazione stessa; in ogni caso, il periodo tra l’ultimo giorno di godimento della prestazione e la data del parto non può essere superiore a 9 mesi.

L’assegno può essere richiesto, alle stesse condizioni previste per la madre, da altri soggetti (padre, affidatario preadottivo o adottante, adottante non coniugato, affidatario non preadottivo).



COSA SPETTA


Un assegno di importo complessivo pari ad euro 1.902,90 per le nascite o gli ingressi in famiglia verificatisi nell’anno 2009.
L’assegno spetta:

  • in misura intera, se la madre non ha diritto all’indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità)
  • per differenza (c.d. quota differenziale), nel caso in cui la madre ha diritto ad un’indennità di maternità (o ad un altro trattamento economico per maternità) di importo complessivo inferiore rispetto all’importo dell’assegno.

L’assegno viene pagato per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo dell’assegno è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.


LA DOMANDA


Deve essere presentata alla sede Inps di residenza (o di domicilio se diverso dalla residenza), necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. Diversamente, il diritto all’assegno si perde.
Può essere utilizzato il modello Mod.ASS.MAT.STATO-SR28 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online.
La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando la fotocopia del documento di identità.



DOCUMENTAZIONE




  • Documentazione o autocertificazione attestanti i requisiti generali (residenza, cittadinanza, e così via) necessari per ottenere l’assegno.

Cittadini non comunitari

  • carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Figlio biologico

  • certificato di nascita del bambino o autocertificazione.

Padre biologico o affidatario

  • morte della madre o della donna adottante/affidataria: certificato di morte della donna o autocertificazione;
  • abbandono del figlio da parte della madre: autocertificazione.

Adozioni/affidamenti nazionali:

  • copia del provvedimento di adozione/affidamento e copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali:

  • copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)
  • in caso di provvedimento straniero di adozione, copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione
  • copia del certifficato dell’Ente autorizzato da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Affidamenti non preadottivi:

  • copia del provvedimento dell’autorità competente da cui risulta la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

CHI PAGA


L’assegno è pagato dall’Inps entro 120 giorni dalla data della domanda completa della documentazione necessaria.

INDENNITA’ DI MATERNITA’ LAVORATRICI AUTONOME - FIGLI BIOLOGICI E FIGLI ADOTTATI O AFFIDATI


INDENNITA’ DI MATERNITA’ LAVORATRICI AUTONOME - FIGLI BIOLOGICI E FIGLI ADOTTATI O AFFIDATI






CHE COS'E'



Un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall’Inps alle lavoratrici autonome per un periodo di cinque mesi (periodo di maternità).
In caso di adozione o affidamento, la lavoratrice ha diritto all’indennità per un periodo di tre mesi: in caso di adozioni/affidamenti nazionali, l’indennità è pagata a condizione che il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione/affidamento; in caso di adozioni/affidamenti preadottivi internazionali, l’indennità è pagata anche se il minore ha superato i sei anni di età, fino al compimento della maggiore età (18 anni).
In caso di aborto avvenuto oltre il 3° mese di gravidanza, l’indennità di maternità è pagata per i 30 giorni successivi all’aborto stesso.



A CHI SPETTA



Alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, purché:

  • siano iscritte alla gestione dell’Inps in base all’attività svolta (gestione artigiani, gestione commercianti, e così via)
  • siano in regola con il versamento dei contributi
  • siano stati versati i contributi per il periodo di maternità.

L’indennità può essere richiesta anche qualora l’attività lavorativa sia iniziata dopo l’inizio del periodo di maternità, purché la lavoratrice ha richiesto l’iscrizione entro i termini di legge ed abbia versato i contributi per il periodo di maternità spettante.
L’indennità non spetta ai padri lavoratori autonomi.





COSA SPETTA


Un’indennità economica pari all’80% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto.
L’indennità è pagata per il periodo di maternità che comprende:

  • i 2 mesi precedenti la data del parto ed i 3 mesi successivi al parto
  • i 3 mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato
  • aborto: i 30 giorni successivi all’aborto purché avvenuto oltre il 3° mese di gravidanza.

LA DOMANDA


Va presentata alla sede Inps di residenza (o domicilio) successivamente alla data del parto e, comunque, entro 1 anno dalla fine del periodo di maternità; diversamente il diritto all’indennità si perde.
Può essere utilizzato il modello Mod.Ind.Mat. SR14 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online.
La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando la fotocopia del documento di identità.



DOCUMENTAZIONE


Parto:


Adozioni/affidamenti nazionali:

  • copia del provvedimento di adozione/affidamento
  • copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali:

  • copia della certificazione dell’ente autorizzato da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia
  • copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali
  • in caso di provvedimento straniero di adozione: copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione.

Aborto:

  • certificato medico rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale (o ASL) che attesta la data in cui si è verificato l’aborto ed il mese di gravidanza in cui è avvenuto.


CHI PAGA


Il pagamento diretto è effettuato dall’Inps secondo la modalità scelta nel modello di domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

Una volta presentata la domanda, se Inps non paga entro 1 anno dalla fine del periodo di maternità, l’indennità si perde per prescrizione.
Per evitare la perdita dell’indennità, è necessario portare all’Inps una richiesta scritta di pagamento prima che finisca l’anno di prescrizione. La richiesta può essere anche spedita per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della richiesta, se nel frattempo il pagamento non è avvenuto, inizia a decorrere un altro anno di prescrizione.

INDENNITA’ DI CONGEDO PARENTALE PER I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS - FIGLI BIOLOGICI E MINORI ADOTTATI O AFFIDATI


INDENNITA’ DI CONGEDO PARENTALE PER I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS - FIGLI BIOLOGICI E MINORI ADOTTATI O AFFIDATI





CHE COS'E'



Un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall’Inps ai lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps, padri biologici, adottivi o affidatari, per un periodo di assenza facoltativa dal lavoro complessivamente pari a 3 mesi, fino al compimento di 1 anno di età del bambino oppure 1 anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
Il congedo parentale può essere richiesto in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del bambino al padre. In caso di adozione o affidamento di minore, il congedo parentale spetta al padre anche in caso di rinuncia della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata dell’Inps.

A CHI SPETTA



Ai collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi presso la P.A. e titolari di assegni di ricerca iscritti alla gestione separata che versano il contributo anche per la maternità (0,72%), purché:



1) non siano iscritti contemporaneamente ad altra gestione pensionistica obbligatoria e non siano pensionati;

2) risultino in possesso di almeno tre mesi di contributi accreditati nei 12 mesi precedenti la data di inizio del congedo di paternità che coincide con la data di:




COSA SPETTA





Un’indennità economica pari al 30% del reddito giornaliero (reddito annuale/365) prodotto nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di paternità.
L’indennità è pagata per 3 mesi di congedo, continuativo o frazionato, entro il primo anno di vita del bambino oppure entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.


LA DOMANDA





Va presentata al proprio datore di lavoro ed alla sede Inps di residenza (o domicilio) necessariamente prima della data di inizio del periodo di congedo parentale richiesto o, al massimo, lo stesso giorno in cui inizia il periodo stesso; diversamente il diritto all’indennità per i giorni di congedo parentale precedenti alla data di presentazione della domanda si perde.
Può essere utilizzato il modello Mod.Mat.Gest.Sep. SR74 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online.
La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando copia del documento di identità.





DOCUMENTAZIONE





Adozioni/affidamenti nazionali:

  • copia del provvedimento di adozione/affidamento e copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali:

  • copia del certificato dell’Ente autorizzato da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia
  • copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)
  • in caso di provvedimento straniero di adozione, copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione.



CHI PAGA





L’indennità è pagata direttamente dall’Inps secondo la modalità scelta nel modello di domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

Una volta presentata la domanda, se Inps non paga entro 1 anno dalla fine del congedo, l’indennità si perde per prescrizione.
Per evitare la perdita dell’indennità, è necessario portare all’Inps una richiesta scritta di pagamento prima che finisca l’anno di prescrizione. La richiesta può essere anche spedita per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della richiesta, se nel frattempo il pagamento non è avvenuto, inizia a decorrere un altro anno di prescrizione.

INDENNITA’ DI CONGEDO PARENTALE PER LE LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS - FIGLI BIOLOGICI E MINORI ADOTTATI O AFFIDATI


INDENNITA’ DI CONGEDO PARENTALE PER LE LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS - FIGLI BIOLOGICI E MINORI ADOTTATI O AFFIDATI


CHE COS'E'


Un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall’Inps alle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps, madri biologiche, adottive o affidatarie, per un periodo di assenza facoltativa dal lavoro complessivamente pari a 3 mesi (congedo parentale).
Il periodo di congedo è riconosciuto per ciascun figlio nato o per ciascun minore adottato o affidato e spetta fino al compimento di 1 anno di età del bambino oppure 1 anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

A CHI SPETTA


Alle collaboratrici a progetto, collaboratrici coordinate e continuative presso la P.A. e titolari di assegni di ricerca iscritte alla gestione separata che versano il contributo anche per la maternità (0,72%), purché:

  • non siano iscritte contemporaneamente ad altra gestione pensionistica obbligatoria e non siano pensionate
  • risultino in possesso di almeno tre mesi di contributi accreditati nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità.

COSA SPETTA



Un’indennità economica pari al 30% del reddito giornaliero (reddito annuale/365) prodotto nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità.
L’indennità è pagata per un periodo di congedo complessivamente pari a 3 mesi, continuativi o frazionati, entro il primo anno di vita del bambino oppure entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.


LA DOMANDA



Va presentata al proprio datore di lavoro ed alla sede Inps di residenza (o domicilio) necessariamente prima della data di inizio del periodo di congedo parentale richiesto o, al massimo, lo stesso giorno in cui inizia il periodo stesso; diversamente il diritto all’indennità per i giorni di congedo parentale precedenti alla data di presentazione della domanda si perde.
Può essere utilizzato il modello Mod.Mat.Gest.Sep. SR74 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online.
La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando copia del documento di identità.


DOCUMENTAZIONE


  • Certificato di nascita del bambino o autocertificazione.

Adozioni/affidamenti nazionali:

  • copia del provvedimento di adozione/affidamento e copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali:

  • copia del certificato dell’Ente autorizzato da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia
  • copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)
  • in caso di provvedimento straniero di adozione, copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione.

CHI PAGA



L’indennità è pagata direttamente dall’Inps secondo la modalità scelta nel modello di domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

Una volta presentata la domanda, se Inps non paga entro 1 anno dalla fine del congedo, l’indennità si perde per prescrizione.
Per evitare la perdita dell’indennità, è necessario portare all’Inps una richiesta scritta di pagamento prima che finisca l’anno di prescrizione. La richiesta può essere anche spedita per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della richiesta, se nel frattempo il pagamento non è avvenuto, inizia a decorrere un altro anno di prescrizione.

INDENNITA’ DI PATERNITA’ LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS - ADOZIONI E AFFIDAMENTI


INDENNITA’ DI PATERNITA’ LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS - ADOZIONI E AFFIDAMENTI



CHE COS'E'


Un'indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall'Inps al padre lavoratore per l'eventuale periodo di congedo non goduto dalla madre lavoratrice adottiva o affidataria in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del bambino al padre oppure rinuncia al congedo da parte della madre (congedo di paternità per adozione o affidamento).

A CHI SPETTA


A tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata che versano il contributo anche per la maternità (0,72%), purchè:


COSA SPETTA



Un’indennità economica pari all’80% del reddito giornaliero (reddito annuale/365) prodotto nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di paternità.
L’indennità è pagata per il periodo di congedo non goduto dalla madre adottiva o affidataria, a decorrere dalla rinuncia della madre, oppure dalla data della morte o della grave infermità della stessa, dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo del minore al padre adottivo o affidatario.
Il periodo di congedo spettante al padre adottivo/affidatario iscritto alla gestione separata non può comunque superare complessivamente i tre mesi. L’indennità è pagata a condizione che il minore adottato/affidato non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione/affidamento nazionale; in caso di adozione/affidamento preadottivo internazionale l’indennità è pagata anche se il minore abbia superato i 6 anni di età, fino al compimento della maggiore età.
Il diritto spetta anche in caso di madre non lavoratrice.





LA DOMANDA





Va presentata al/ai committente/i ed alla sede Inps di residenza (o domicilio) possibilmente prima della data di inizio del congedo di paternità.
La domanda, in ogni caso, va presentata entro il termine di 1 anno dalla fine del congedo di paternità; diversamente, il diritto all’indnenità si perde.
Può essere utilizzato il modello Mod.Mat.Gest.Sep. SR29 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online.
La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando copia del documento di identità.





DOCUMENTAZIONE




  • Rinuncia al congedo da parte della madre: autocertificazione
  • Morte della madre: certificato di morte o autocertificazione
  • Grave infermità della madre: certificazione medica rilasciata dal medico dell’ASL (Servizio Sanitario Nazionale). La certificazione va consegnata all’Inps in busta chiusa
  • Abbandono del figlio da parte della madre: autocertificazione
  • Affidamento esclusivo del figlio al solo padre: copia del provvedimento del giudice da cui risulta l’affidamento esclusivo.

Adozioni/affidamenti nazionali:

  • copia del provvedimento di adozione/affidamento e copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali:

  • copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)
  • in caso di provvedimento straniero di adozione, copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione.



CHI PAGA





L’indennità è pagata direttamente dall’Inps secondo la modalità scelta nel modello di domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

Una volta presentata la domanda, se Inps non paga entro 1 anno dalla fine del congedo, l’indennità si perde per prescrizione.
Per evitare la perdita dell’indennità, è necessario portare all’Inps una richiesta scritta di pagamento prima che finisca l’anno di prescrizione. La richiesta può essere anche spedita per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della richiesta, se nel frattempo il pagamento non è avvenuto, inizia a decorrere un altro anno di prescrizione

INDENNITA’ DI PATERNITA’ LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS - FIGLI BIOLOGICI


INDENNITA’ DI PATERNITA’ LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS - FIGLI BIOLOGICI



CHE COS'È



Un’ indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall’Inps al lavoratore per il periodo di congedo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del bambino al padre (congedo di paternità).

A CHI SPETTA



A tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata che versano il contributo anche per la maternità (0,72%), purché non iscritti contemporaneamente ad altra gestione pensionistica obbligatoria e non pensionati. L’indennità è pagata se il lavoratore risulta in possesso di almeno tre mesi di contributi accreditati nei 12 mesi precedenti la data in cui si è verificata una delle seguenti situazioni:






COSA SPETTA






Un’indennità economica pari all’80% del reddito giornaliero (reddito annuale/365) prodotto nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di paternità. L’indennità viene pagata per la durata del congedo dopo il parto o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice, a far data dalla morte o grave infermità della madre, dall’abbandono del figlio o dall’affidamento esclusivo del figlio al solo padre.
L’indennità è riconosciuta anche nel caso in cui la madre sia casalinga.





LA DOMANDA






Va presentata al/ai committente/i ed alla sede Inps di residenza (o domicilio) possibilmente prima della data di inizio del congedo di paternità e comunque entro il termine di 1 anno dalla fine del del congedo di paternità; diversamente, il diritto all’indennità si perde.
Può essere utilizzato il modello Mod.Mat.Gest.Sep. SR29 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online.
La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando copia del documento di identità.




DOCUMENTAZIONE




  • Morte della madre: certificato di morte o autocertificazione
  • Grave infermità della madre: certificazione medica rilasciata dal medico dell'ASL (Servizio Sanitario Nazionale) da allegare in busta chiusa
  • Abbandono del figlio da parte della madre: autocertificazione (già predisposta nel modello di domanda dell’Inps)
  • Affidamento esclusivo del figlio al solo padre: copia del provvedimento del giudice da cui risulta l’affidamento esclusivo.



CHI PAGA





L’indennità è pagata direttamente dall’Inps secondo la modalità scelta nel modello di domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

Una volta presentata la domanda, se Inps non paga entro 1 anno dalla fine del congedo, il diritto all’indennità si perde per prescrizione. Per evitare la perdita del diritto è necessario presentare all’Inps, prima dello scadere dell’anno di prescrizione, una richiesta scritta di pagamento. La richiesta può essere anche spedita per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della richiesta, se nel frattempo il pagamento non è avvenuto, inizia a decorrere un altro anno di prescrizione.

INDENNITA’ DI MATERNITA’ LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS - FIGLI ADOTTIVI/AFFIDATARI


INDENNITA’ DI MATERNITA’ LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS - FIGLI ADOTTIVI/AFFIDATARI



CHE COS'È



Un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall’Inps alle lavoratrici che adottano o prendono in affidamento un minore per un periodo di astensione dal lavoro pari a tre mesi (congedo di maternità per adozione o affidamento).

A CHI SPETTA



A tutte le lavoratrici iscritte alla gestione separata che versano il contributo anche per la maternità (0,72%), purché non iscritte contemporaneamente ad altra gestione pensionistica obbligatoria e non pensionate. L’indennità è pagata se la lavoratrice risulta in possesso di almeno tre mesi di contributi accreditati nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità.





COSA SPETTA




Un’indennità economica pari all’80% del reddito giornaliero (reddito annuale/365) prodotto nei 12 mesi precedenti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.
L’indennità viene pagata per i tre mesi successivi alla data di effettivo ingresso in famiglia del minore, a condizione che il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione/affidamento nazionale; in caso di adozione/affidamento preadottivo internazionale l’indennità è pagata anche per se il minore ha superato i sei anni di età, fino al compimento della maggior età (18 anni).




LA DOMANDA



Va presentata al/ai committente/i ed alla sede Inps di residenza (o domicilio), di regola prima della data di inizio del congedo ed, in ogni caso, entro il termine di 1 anno dalla fine del congedo di maternità; diversamente, il diritto all’indennità si perde.
Può essere utilizzato il modello Mod.Mat. Gest. Sep. SR29 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online.
La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando la fotocopia del documento di identità.




DOCUMENTAZIONE






Adozioni/affidamenti nazionali:

  • copia del provvedimento di adozione/affidamento e copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali:

  • copia del certificato dell’Ente autorizzato da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia
  • copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)
  • in caso di provvedimento straniero di adozione, copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione
  • in caso di affidamenti non preadottivi: copia del provvedimento dell’autorità competente da cui risulta la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

CHI PAGA


L’indennità è pagata direttamente dall’Inps secondo la modalità scelta nel modello di domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

Una volta presentata la domanda, se Inps non paga entro 1 anno dalla fine del congedo, il diritto all’indennità si perde per prescrizione. Per evitare la perdita del diritto è necessario presentare all’Inps, prima dello scadere dell’anno di prescrizione, una richiesta scritta di pagamento. La richiesta può essere anche spedita per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della richiesta, se nel frattempo il pagamento non è avvenuto, inizia a decorrere un altro anno di prescrizione.

INDENNITA’ DI MATERNITA’ LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS - FIGLI BIOLOGICI


INDENNITA’ DI MATERNITA’ LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS - FIGLI BIOLOGICI





CHE COS'È
Un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall’Inps alle lavoratrici per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (congedo di maternità).


A CHI SPETTA



A tutte le lavoratrici iscritte alla gestione separata che versano il contributo anche per la maternità (0,72%), purché non iscritte contemporaneamente ad altra gestione pensionistica obbligatoria e non pensionate. L’indennità è pagata se la lavoratrice risulta in possesso di almeno tre mesi di contributi accreditati nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità.





COSA SPETTA






Un’indennità economica pari all’80% del reddito giornaliero (reddito annuale/365) prodotto nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità.
L’indennità è pagata per il periodo di congedo di maternità che comprende:

  • i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (oppure il mese precedente in caso di flessibilità) ed il giorno del parto
  • i 3 mesi dopo il parto (oppure i 4 mesi dopo in caso di flessibilità)
  • se il parto avviene prima della data presunta, i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta si sommano ai 3 mesi dopo il parto
  • se il parto avviene dopo la data presunta, sono pagati anche i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva
  • altri periodi di astensione obbligatoria anticipata o prorogata disposti dal Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro (DPL).



LA DOMANDA






Va presentata al/ai committente/i ed alla sede Inps di residenza (o domicilio), possibilmente prima della data di inizio del congedo obbligatorio ed in ogni caso non oltre il termine di 1 anno dalla fine del congedo di maternità.
Diversamente, il diritto all’indennità si perde.
Può essere utilizzato il modello Mod.Mat.Gest.Sep. SR29 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online.
La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando copia del documento di identità.




DOCUMENTAZIONE




  • Certificato medico di gravidanza contenente la data presunta del parto rilasciato dal medico dell’ASL (Servizio Sanitario Nazionale). Il certificato va consegnato all’Inps in busta chiusa
  • Certificato di nascita del bambino o autocertificazione da presentare di regola entro 30 giorni dal parto
  • Copia del provvedimento di interdizione anticipata o prorogata dal lavoro rilasciato dal servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro. Non occorre consegnare tale copia se il provvedimento viene inviato all’Inps dal Servizio ispezione del lavoro
  • Documentazione sanitaria relativa all’interruzione della gravidanza verificatasi dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione (prima dei 180 giorni spetta l’indennità di malattia)
  • Per la flessibilità: certificazioni mediche, rilasciate dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato) e dal medico aziendale entro la fine del 7° mese di gravidanza, che attestano l’assenza di situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro (da allegare in busta chiusa). In assenza del medico aziendale, il datore di lavoro deve dichiarare che non esiste in azienda obbligo di sorveglianza sanitaria.

CHI PAGA




L’indennità è pagata direttamente dall’Inps secondo la modalità scelta nel modello di domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

Una volta presentata la domanda, se Inps non paga entro 1 anno dalla fine del congedo, il diritto all’indennità si perde per prescrizione. Per evitare la perdita dell’indennità è necessario presentare all’Inps una richiesta scritta di pagamento prima dello scadere dell’anno di prescrizione; la richiesta può anche essere spedita per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della richiesta, se nel frattempo il pagamento non è avvenuto, inizia a decorrere un altro anno di prescrizione.

INDENNITA' PER RIPOSI PER ALLATTAMENTO - FIGLI BIOLOGICI E MINORI ADOTTATI O AFFIDATI


INDENNITA' PER RIPOSI PER ALLATTAMENTO - FIGLI BIOLOGICI E MINORI ADOTTATI O AFFIDATI




CHE COS’E’



Un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall’Inps ai lavoratori per le ore di assenza dal lavoro fruite per l’allattamento durante il primo anno di vita del bambino oppure durante il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.


A CHI SPETTA



  • Alle lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps anche per la maternità (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti), escluse le lavoratrici a domicilio, le lavoratrici addette a servizi domestici e familiari (colf e badanti), le lavoratrici sospese o assenti dal lavoro senza retribuzione, le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps

  • Alle lavoratrici agricole a tempo determinato che hanno lavorato per 51 giornate nell’anno precedente quello di fruizione dei riposi oppure nello stesso anno dei riposi, prima dell’inizio degli stessi
  • Alle lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità)
  • Ai padri lavoratori dipendenti, qualora:
    - il figlio è affidato solo al padre
    - la madre, lavoratrice dipendente, non fruisce dei riposi
    - la madre è lavoratrice autonoma
    - la madre è morta o gravemente inferma.

    Il padre lavoratore dipendente non può chiedere i riposi giornalieri durante il congedo di maternità o il congedo parentale della madre. La madre, invece, può chiedere i riposi giornalieri anche durante il congedo parentale del padre.





COSA SPETTA



Un’indennità economica pari alla retribuzione che sarebbe stata pagata alla lavoratrice (o al lavoratore) qualora avesse lavorato nelle ore di riposo.
Spettano due ore di riposo se l’orario contrattuale di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere; spetta un’ora di riposo se l’orario è inferiore alle 6 ore. In caso di parto gemellare o in caso di adozione o affidamento di più minori, le ore di riposo sono raddoppiate.






LA DOMANDA



Va presentata al proprio datore di lavoro. In caso di richiesta del padre la domanda va presentata in forma libera anche alla sede Inps di residenza (o di domicilio se diverso dalla residenza); la domanda può essere spedita all’Inps per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando la fotocopia del documento di identità.


DOCUMENTAZIONE



Figlio biologico:



Adozioni/affidamenti preadottivi nazionali:

  • copia del provvedimento di adozione/affidamento
  • copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali:

  • copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)
  • in caso di provvedimento straniero di adozione: copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione.

Affidamenti non preadottivi:

  • copia del provvedimento dell’autorità competente da cui risulta la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Morte della madre:


Grave infermità della madre:

  • certificazione medica rilasciata dal medico dell’ASL (Servizio Sanitario Nazionale). La certificazione va consegnata all’Inps in busta chiusa.

Affidamento esclusivo del figlio al solo padre:

  • copia del provvedimento del giudice da cui risulta l’affidamento esclusivo.

Rinuncia della madre lavoratrice dipendente:

  • autocertificazione del padre richiedente attestante la rinuncia ai riposi da parte della madre.

Madre lavoratrice autonoma:

  • autocertificazione del padre richiedente attestante la qualità di lavoratrice autonoma della madre.





CHI PAGA



Di regola, l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

L’indennità è pagata direttamente dall’Inps ai lavoratori:


  • stagionali a tempo determinato
  • agricoli a tempo determinato
  • dello spettacolo saltuarie o a termine.

Il pagamento diretto è effettuato dall’Inps secondo la modalità scelta nel modello di domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

Una volta presentata la domanda, se Inps non paga entro 1 anno dalla fine del congedo, l’indennità si perde per prescrizione.
Per evitare la perdita dell’indennità, è necessario portare all’Inps una richiesta scritta di pagamento prima che finisca l’anno di prescrizione. La richiesta può essere anche spedita per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della richiesta, se nel frattempo il pagamento non è avvenuto, inizia a decorrere un altro anno di prescrizione.

INDENNITA’ DI CONGEDO PARENTALE LAVORATORI DIPENDENTI - FIGLI BIOLOGICI E MINORI ADOTTATI O AFFIDATI


INDENNITA’ DI CONGEDO PARENTALE LAVORATORI DIPENDENTI - FIGLI BIOLOGICI E MINORI ADOTTATI O AFFIDATI






CHE COS'È



Un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall’Inps ai genitori, lavoratori dipendenti, per un periodo di assenza facoltativa dal lavoro complessivamente pari a 10 mesi (congedo parentale).
Il periodo di congedo è riconosciuto ai genitori per ciascun figlio nato o adottato/affidato e spetta fino al compimento degli 8 anni di età del bambino oppure entro gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

A CHI SPETTA


  • Ai lavoratori dipendenti assicurati all’Inps per la maternità (apprendisti, operai, impiegati, dirigenti) esclusi i lavoratori a domicilio, i lavoratori addetti a servizi domestici e familiari (colf e badanti), i lavoratori sospesi o assenti dal lavoro senza retribuzione
  • Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che hanno svolto 51 giornate nell’anno precedente quello di inizio del congedo parentale oppure nello stesso anno del congedo parentale richiesto, prima dell’inizio del congedo stesso.

Un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall’Inps ai genitori, lavoratori dipendenti, per un periodo di assenza facoltativa dal lavoro complessivamente pari a 10 mesi (congedo parentale).
Il periodo di congedo è riconosciuto ai genitori per ciascun figlio nato o adottato/affidato e spetta fino al compimento degli 8 anni di età del bambino oppure entro gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.






COSA SPETTA




Un’indennità pari al 30% della retribuzione giornaliera percepita nell’ultimo mese di lavoro per un periodo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi.

L'indennità è pagata:

  • Senza condizioni di reddito: per un periodo massimo complessivo tra i due genitori pari a 6 mesi, fino ai 3 anni di età del bambino (oppure entro i 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato)
  • A determinate condizioni di reddito: per i periodi richiesti oltre il limite complessivo di 6 mesi oppure per qualunque periodo di congedo richiesto oltre i 3 di età del bambino (oppure oltre i 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato).

Oltre gli 8 anni di vita del bambino (oppure oltre gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato) non spettano né il congedo né l’indennità.

Se il lavoratore chiede un periodo di congedo parentale, l’indennità è pagata anche per le domeniche, i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta) compresi in questo periodo. Tali giorni sono computati nella durata del congedo richiesto.





LA DOMANDA






Va presentata al proprio datore di lavoro ed alla sede Inps di residenza (o domicilio) necessariamente prima della data di inizio del periodo di congedo richiesto o, al massimo, lo stesso giorno in cui inizia il periodo stesso; diversamente il diritto all’indennità per i giorni di congedo precedenti alla data di presentazione della domanda si perde.
Può essere utilizzato il modello Mod.AST./FAC. SR23 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online. La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando la fotocopia del documento di identità.





DOCUMENTAZIONE





Adozioni/affidamenti preadottivi nazionali:

  • copia del provvedimento di adozione/affidamento e copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali:

  • copia del certificato dell’ente autorizzato da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia
  • copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)
  • in caso di provvedimento straniero di adozione, copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione;

Genitore solo:

  • Morte dell’altro genitore: certificato di morte o autocertificazione
  • Grave infermità dell’altro genitore: certificazione medica rilasciata dal medico dell'ASL (Servizio Sanitario Nazionale). La certificazione va consegnata all'Inps in busta chiusa
  • Abbandono del figlio da parte dell’altro genitore: autocertificazione
  • Affidamento esclusivo del figlio al solo genitore richiedente: copia del provvedimento del giudice da cui risulta l’affidamento esclusivo.



CHI PAGA






Di regola, l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.


L’indennità è pagata direttamente dall’Inps ai:

  • lavoratori stagionali a tempo determinato
  • lavoratori agricoli a tempo determinato
  • lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine.

Il pagamento diretto è effettuato dall’Inps secondo la modalità scelta nel modello di domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

Una volta presentata la domanda, se Inps non paga entro 1 anno dalla fine del congedo, l’indennità si perde per prescrizione. Per evitare la perdita dell’indennità, è necessario portare all’Inps una richiesta scritta di pagamento prima che finisca l’anno di prescrizione. La richiesta può essere anche spedita per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della richiesta, se nel frattempo il pagamento non è avvenuto, inizia a decorrere un altro anno di prescrizione.