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martedì 21 febbraio 2012

INDENNITA’ DI MATERNITA’ LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS - FIGLI BIOLOGICI


INDENNITA’ DI MATERNITA’ LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS - FIGLI BIOLOGICI





CHE COS'È
Un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall’Inps alle lavoratrici per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (congedo di maternità).


A CHI SPETTA



A tutte le lavoratrici iscritte alla gestione separata che versano il contributo anche per la maternità (0,72%), purché non iscritte contemporaneamente ad altra gestione pensionistica obbligatoria e non pensionate. L’indennità è pagata se la lavoratrice risulta in possesso di almeno tre mesi di contributi accreditati nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità.





COSA SPETTA






Un’indennità economica pari all’80% del reddito giornaliero (reddito annuale/365) prodotto nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità.
L’indennità è pagata per il periodo di congedo di maternità che comprende:

  • i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (oppure il mese precedente in caso di flessibilità) ed il giorno del parto
  • i 3 mesi dopo il parto (oppure i 4 mesi dopo in caso di flessibilità)
  • se il parto avviene prima della data presunta, i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta si sommano ai 3 mesi dopo il parto
  • se il parto avviene dopo la data presunta, sono pagati anche i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva
  • altri periodi di astensione obbligatoria anticipata o prorogata disposti dal Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro (DPL).



LA DOMANDA






Va presentata al/ai committente/i ed alla sede Inps di residenza (o domicilio), possibilmente prima della data di inizio del congedo obbligatorio ed in ogni caso non oltre il termine di 1 anno dalla fine del congedo di maternità.
Diversamente, il diritto all’indennità si perde.
Può essere utilizzato il modello Mod.Mat.Gest.Sep. SR29 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online.
La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando copia del documento di identità.




DOCUMENTAZIONE




  • Certificato medico di gravidanza contenente la data presunta del parto rilasciato dal medico dell’ASL (Servizio Sanitario Nazionale). Il certificato va consegnato all’Inps in busta chiusa
  • Certificato di nascita del bambino o autocertificazione da presentare di regola entro 30 giorni dal parto
  • Copia del provvedimento di interdizione anticipata o prorogata dal lavoro rilasciato dal servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro. Non occorre consegnare tale copia se il provvedimento viene inviato all’Inps dal Servizio ispezione del lavoro
  • Documentazione sanitaria relativa all’interruzione della gravidanza verificatasi dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione (prima dei 180 giorni spetta l’indennità di malattia)
  • Per la flessibilità: certificazioni mediche, rilasciate dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato) e dal medico aziendale entro la fine del 7° mese di gravidanza, che attestano l’assenza di situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro (da allegare in busta chiusa). In assenza del medico aziendale, il datore di lavoro deve dichiarare che non esiste in azienda obbligo di sorveglianza sanitaria.

CHI PAGA




L’indennità è pagata direttamente dall’Inps secondo la modalità scelta nel modello di domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

Una volta presentata la domanda, se Inps non paga entro 1 anno dalla fine del congedo, il diritto all’indennità si perde per prescrizione. Per evitare la perdita dell’indennità è necessario presentare all’Inps una richiesta scritta di pagamento prima dello scadere dell’anno di prescrizione; la richiesta può anche essere spedita per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della richiesta, se nel frattempo il pagamento non è avvenuto, inizia a decorrere un altro anno di prescrizione.

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