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martedì 21 febbraio 2012

ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DALL'INPS (c.d. ASSEGNO DI MATERNITA' DELLO STATO)


ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DALL'INPS (c.d. ASSEGNO DI MATERNITA' DELLO STATO)





CHE COS'E'
E’ un assegno che la madre lavoratrice o disoccupata può chiedere all’Inps per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

A CHI SPETTA
  • Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente
  • Cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente, in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.





Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre. Non occorre il titolo di soggiorno per il figlio nato in Italia.

L’assegno spetta alla madre a condizione che si trovi in una delle seguenti situazioni:

1. lavoratrice che ha diritto all’indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato)


2. lavoratrice che è stata licenziata (o che ha presentato le dimissioni) e che ha tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato)


3. lavoratrice disoccupata che ha fruito in passato di determinate prestazioni economiche (mobilità – disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti – CIGO o CIGS – malattia – maternità – ASU o LPU) a condizione che tra l’ultimo giorno della prestazione economica fruita e la data del parto (o ingresso in famiglia) non sia trascorso un periodo superiore a quello di godimento della prestazione stessa; in ogni caso, il periodo tra l’ultimo giorno di godimento della prestazione e la data del parto non può essere superiore a 9 mesi.

L’assegno può essere richiesto, alle stesse condizioni previste per la madre, da altri soggetti (padre, affidatario preadottivo o adottante, adottante non coniugato, affidatario non preadottivo).



COSA SPETTA


Un assegno di importo complessivo pari ad euro 1.902,90 per le nascite o gli ingressi in famiglia verificatisi nell’anno 2009.
L’assegno spetta:

  • in misura intera, se la madre non ha diritto all’indennità di maternità (o ad altro trattamento economico per maternità)
  • per differenza (c.d. quota differenziale), nel caso in cui la madre ha diritto ad un’indennità di maternità (o ad un altro trattamento economico per maternità) di importo complessivo inferiore rispetto all’importo dell’assegno.

L’assegno viene pagato per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo dell’assegno è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.


LA DOMANDA


Deve essere presentata alla sede Inps di residenza (o di domicilio se diverso dalla residenza), necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. Diversamente, il diritto all’assegno si perde.
Può essere utilizzato il modello Mod.ASS.MAT.STATO-SR28 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online.
La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando la fotocopia del documento di identità.



DOCUMENTAZIONE




  • Documentazione o autocertificazione attestanti i requisiti generali (residenza, cittadinanza, e così via) necessari per ottenere l’assegno.

Cittadini non comunitari

  • carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Figlio biologico

  • certificato di nascita del bambino o autocertificazione.

Padre biologico o affidatario

  • morte della madre o della donna adottante/affidataria: certificato di morte della donna o autocertificazione;
  • abbandono del figlio da parte della madre: autocertificazione.

Adozioni/affidamenti nazionali:

  • copia del provvedimento di adozione/affidamento e copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali:

  • copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)
  • in caso di provvedimento straniero di adozione, copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione
  • copia del certifficato dell’Ente autorizzato da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Affidamenti non preadottivi:

  • copia del provvedimento dell’autorità competente da cui risulta la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

CHI PAGA


L’assegno è pagato dall’Inps entro 120 giorni dalla data della domanda completa della documentazione necessaria.

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