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martedì 21 febbraio 2012

INDENNITA’ DI CONGEDO PARENTALE PER I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS - FIGLI BIOLOGICI E MINORI ADOTTATI O AFFIDATI


INDENNITA’ DI CONGEDO PARENTALE PER I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS - FIGLI BIOLOGICI E MINORI ADOTTATI O AFFIDATI





CHE COS'E'



Un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall’Inps ai lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps, padri biologici, adottivi o affidatari, per un periodo di assenza facoltativa dal lavoro complessivamente pari a 3 mesi, fino al compimento di 1 anno di età del bambino oppure 1 anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
Il congedo parentale può essere richiesto in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del bambino al padre. In caso di adozione o affidamento di minore, il congedo parentale spetta al padre anche in caso di rinuncia della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata dell’Inps.

A CHI SPETTA



Ai collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi presso la P.A. e titolari di assegni di ricerca iscritti alla gestione separata che versano il contributo anche per la maternità (0,72%), purché:



1) non siano iscritti contemporaneamente ad altra gestione pensionistica obbligatoria e non siano pensionati;

2) risultino in possesso di almeno tre mesi di contributi accreditati nei 12 mesi precedenti la data di inizio del congedo di paternità che coincide con la data di:




COSA SPETTA





Un’indennità economica pari al 30% del reddito giornaliero (reddito annuale/365) prodotto nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di paternità.
L’indennità è pagata per 3 mesi di congedo, continuativo o frazionato, entro il primo anno di vita del bambino oppure entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.


LA DOMANDA





Va presentata al proprio datore di lavoro ed alla sede Inps di residenza (o domicilio) necessariamente prima della data di inizio del periodo di congedo parentale richiesto o, al massimo, lo stesso giorno in cui inizia il periodo stesso; diversamente il diritto all’indennità per i giorni di congedo parentale precedenti alla data di presentazione della domanda si perde.
Può essere utilizzato il modello Mod.Mat.Gest.Sep. SR74 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online.
La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando copia del documento di identità.





DOCUMENTAZIONE





Adozioni/affidamenti nazionali:

  • copia del provvedimento di adozione/affidamento e copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali:

  • copia del certificato dell’Ente autorizzato da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia
  • copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)
  • in caso di provvedimento straniero di adozione, copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione.



CHI PAGA





L’indennità è pagata direttamente dall’Inps secondo la modalità scelta nel modello di domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

Una volta presentata la domanda, se Inps non paga entro 1 anno dalla fine del congedo, l’indennità si perde per prescrizione.
Per evitare la perdita dell’indennità, è necessario portare all’Inps una richiesta scritta di pagamento prima che finisca l’anno di prescrizione. La richiesta può essere anche spedita per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della richiesta, se nel frattempo il pagamento non è avvenuto, inizia a decorrere un altro anno di prescrizione.

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