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martedì 21 febbraio 2012

INDENNITA’ DI CONGEDO PARENTALE PER LE LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS - FIGLI BIOLOGICI E MINORI ADOTTATI O AFFIDATI


INDENNITA’ DI CONGEDO PARENTALE PER LE LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS - FIGLI BIOLOGICI E MINORI ADOTTATI O AFFIDATI


CHE COS'E'


Un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall’Inps alle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps, madri biologiche, adottive o affidatarie, per un periodo di assenza facoltativa dal lavoro complessivamente pari a 3 mesi (congedo parentale).
Il periodo di congedo è riconosciuto per ciascun figlio nato o per ciascun minore adottato o affidato e spetta fino al compimento di 1 anno di età del bambino oppure 1 anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

A CHI SPETTA


Alle collaboratrici a progetto, collaboratrici coordinate e continuative presso la P.A. e titolari di assegni di ricerca iscritte alla gestione separata che versano il contributo anche per la maternità (0,72%), purché:

  • non siano iscritte contemporaneamente ad altra gestione pensionistica obbligatoria e non siano pensionate
  • risultino in possesso di almeno tre mesi di contributi accreditati nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità.

COSA SPETTA



Un’indennità economica pari al 30% del reddito giornaliero (reddito annuale/365) prodotto nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità.
L’indennità è pagata per un periodo di congedo complessivamente pari a 3 mesi, continuativi o frazionati, entro il primo anno di vita del bambino oppure entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.


LA DOMANDA



Va presentata al proprio datore di lavoro ed alla sede Inps di residenza (o domicilio) necessariamente prima della data di inizio del periodo di congedo parentale richiesto o, al massimo, lo stesso giorno in cui inizia il periodo stesso; diversamente il diritto all’indennità per i giorni di congedo parentale precedenti alla data di presentazione della domanda si perde.
Può essere utilizzato il modello Mod.Mat.Gest.Sep. SR74 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online.
La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando copia del documento di identità.


DOCUMENTAZIONE


  • Certificato di nascita del bambino o autocertificazione.

Adozioni/affidamenti nazionali:

  • copia del provvedimento di adozione/affidamento e copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali:

  • copia del certificato dell’Ente autorizzato da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia
  • copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)
  • in caso di provvedimento straniero di adozione, copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione.

CHI PAGA



L’indennità è pagata direttamente dall’Inps secondo la modalità scelta nel modello di domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

Una volta presentata la domanda, se Inps non paga entro 1 anno dalla fine del congedo, l’indennità si perde per prescrizione.
Per evitare la perdita dell’indennità, è necessario portare all’Inps una richiesta scritta di pagamento prima che finisca l’anno di prescrizione. La richiesta può essere anche spedita per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della richiesta, se nel frattempo il pagamento non è avvenuto, inizia a decorrere un altro anno di prescrizione.

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