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martedì 21 febbraio 2012

INDENNITA’ DI PATERNITA’ LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS - ADOZIONI E AFFIDAMENTI


INDENNITA’ DI PATERNITA’ LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS - ADOZIONI E AFFIDAMENTI



CHE COS'E'


Un'indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall'Inps al padre lavoratore per l'eventuale periodo di congedo non goduto dalla madre lavoratrice adottiva o affidataria in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del bambino al padre oppure rinuncia al congedo da parte della madre (congedo di paternità per adozione o affidamento).

A CHI SPETTA


A tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata che versano il contributo anche per la maternità (0,72%), purchè:


COSA SPETTA



Un’indennità economica pari all’80% del reddito giornaliero (reddito annuale/365) prodotto nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di paternità.
L’indennità è pagata per il periodo di congedo non goduto dalla madre adottiva o affidataria, a decorrere dalla rinuncia della madre, oppure dalla data della morte o della grave infermità della stessa, dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo del minore al padre adottivo o affidatario.
Il periodo di congedo spettante al padre adottivo/affidatario iscritto alla gestione separata non può comunque superare complessivamente i tre mesi. L’indennità è pagata a condizione che il minore adottato/affidato non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione/affidamento nazionale; in caso di adozione/affidamento preadottivo internazionale l’indennità è pagata anche se il minore abbia superato i 6 anni di età, fino al compimento della maggiore età.
Il diritto spetta anche in caso di madre non lavoratrice.





LA DOMANDA





Va presentata al/ai committente/i ed alla sede Inps di residenza (o domicilio) possibilmente prima della data di inizio del congedo di paternità.
La domanda, in ogni caso, va presentata entro il termine di 1 anno dalla fine del congedo di paternità; diversamente, il diritto all’indnenità si perde.
Può essere utilizzato il modello Mod.Mat.Gest.Sep. SR29 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online.
La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando copia del documento di identità.





DOCUMENTAZIONE




  • Rinuncia al congedo da parte della madre: autocertificazione
  • Morte della madre: certificato di morte o autocertificazione
  • Grave infermità della madre: certificazione medica rilasciata dal medico dell’ASL (Servizio Sanitario Nazionale). La certificazione va consegnata all’Inps in busta chiusa
  • Abbandono del figlio da parte della madre: autocertificazione
  • Affidamento esclusivo del figlio al solo padre: copia del provvedimento del giudice da cui risulta l’affidamento esclusivo.

Adozioni/affidamenti nazionali:

  • copia del provvedimento di adozione/affidamento e copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali:

  • copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)
  • in caso di provvedimento straniero di adozione, copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione.



CHI PAGA





L’indennità è pagata direttamente dall’Inps secondo la modalità scelta nel modello di domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

Una volta presentata la domanda, se Inps non paga entro 1 anno dalla fine del congedo, l’indennità si perde per prescrizione.
Per evitare la perdita dell’indennità, è necessario portare all’Inps una richiesta scritta di pagamento prima che finisca l’anno di prescrizione. La richiesta può essere anche spedita per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della richiesta, se nel frattempo il pagamento non è avvenuto, inizia a decorrere un altro anno di prescrizione

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