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martedì 21 febbraio 2012

INDENNITA’ DI MATERNITA’ LAVORATRICI DIPENDENTI - MINORI ADOTTATI O AFFIDATI


INDENNITA’ DI MATERNITA’ LAVORATRICI DIPENDENTI - MINORI ADOTTATI O AFFIDATI





CHE COS'È
Un’indennità economica pagata dall’Inps alla lavoratrice, in sostituzione della retribuzione, per un periodo di cinque mesi (congedo di maternità), in caso di adozione/affidamento preadottivo, nazionale ed internazionale, oppure di tre mesi in caso di affidamento non preadottivo (c.d. collocamento temporaneo o affidamento provvisorio).


A CHI SPETTA



  • A tutte le lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps per la maternità (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti);
  • Alle lavoratrici agricole a tempo determinato che hanno lavorato per 51 giornate nell’anno precedente quello di inizio del congedo di maternità oppure nello stesso anno del congedo, prima dell’inizio del congedo stesso.





COSA SPETTA






Un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera percepita nell’ultimo mese di lavoro.

L’indennità è pagata per il periodo di congedo che comprende:

  • in caso di adozioni/affidamenti preadottivi nazionali: un periodo di 5 mesi a partire dal giorno successivo all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato/affidato ed il giorno dell’ingresso stesso
  • in caso di adozioni/affidamenti preadottivi internazionali: un periodo di congedo pari a 5 mesi ed il giorno di ingresso in Italia del minore adottato/affidato
  • in caso di affidamaneto non preadottivo: un periodo di congedo pari a 3 mesi che possono essere fruiti anche in modo frazionato entro l’arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore alla lavoratrice.





LA DOMANDA






Va presentata al proprio datore di lavoro ed alla sede Inps di residenza (o domicilio), di regola prima della data di inizio del congedo.
La domanda, in ogni caso, dev’essere presentata entro un anno dalla fine del congedo stesso.
Può essere utilizzato il modello Mod.Mat. SR01 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online.
La domanda può essere spedita per posta (con raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando la fotocopia del documento di identità.





DOCUMENTAZIONE






Adozioni/affidamenti nazionali:

  • copia del provvedimento di adozione/affidamento;
  • copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali:

  • copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)
  • in caso di provvedimento straniero di adozione: copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione
  • in caso di periodi di permanenza all’estero: certificazione dell’ente autorizzato a curare la procedura di adozione che attesta la durata di tali periodi.

Affidamenti non preadottivi:

  • copia del provvedimento dell’autorità competente da cui risulta la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.







CHI PAGA






Di regola, l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

L’indennità è pagata direttamente dall’Inps alle lavoratrici:

  • stagionali a tempo determinato
  • agricole a tempo determinato
  • dello spettacolo saltuarie o a termine.

L’Inps paga secondo la modalità scelta nel modulo di domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

Una volta presentata la domanda, se Inps non paga entro 1 anno dalla fine del congedo, il diritto all’indennità si perde per prescrizione. Per evitare la perdita del diritto è necessario presentare all’Inps, prima dello scadere dell’anno di prescrizione, richieste o solleciti scritti di data certa; dalla data della richiesta o sollecito, se nel frattempo il pagamento non è avvenuto, inizia a decorrere un altro anno di prescrizione.

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