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martedì 21 febbraio 2012

INDENNITA’ DI PATERNITA’ LAVORATORI DIPENDENTI - MINORI ADOTTATI O AFFIDATI


INDENNITA’ DI PATERNITA’ LAVORATORI DIPENDENTI - MINORI ADOTTATI O AFFIDATI






CHE COS'È



Un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall’Inps al padre lavoratore per l’eventuale periodo di congedo non goduto dalla madre lavoratrice, in caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale o internazionale di minore oppure in caso di affidamento non preadottivo (congedo di paternità per adozione o affidamento).

A CHI SPETTA



A tutti i lavoratori dipendenti assicurati all’Inps per la maternità (apprendisti, operai, impiegati, dirigenti), in caso di:
Chieda a Vicky







COSA SPETTA






Un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera percepita nell’ultimo mese di lavoro.

L’indennità è pagata per il periodo di congedo non goduto dalla madre adottiva o affidataria, a decorrere dalla rinuncia della madre, oppure dalla data della morte o della grave infermità della stessa, dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo del minore al padre adottivo o affidatario. Il diritto spetta anche in caso di madre non lavoratrice.



LA DOMANDA






Va presentata al proprio datore di lavoro ed alla sede Inps di residenza (o domicilio) possibilmente prima della data di inizio del congedo di paternità.
La domanda, in ogni caso, va presentata entro il termine di 1 anno dalla fine del congedo di paternità; diversamente, il diritto all’indennità si perde.
Può essere utilizzato il modello Mod.Mat. SR01 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online. La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando la fotocopia del documento di identità.





DOCUMENTAZIONE




  • Rinuncia al congedo da parte della madre: autocertificazione
  • Morte della madre: certificato di morte o autocertificazione
  • Grave infermità della madre: certificazione medica rilasciata dal medico dell'ASL (Servizio Sanitario Nazionale). La certificazione va consegnata all'Inps in busta chiusa
  • Abbandono del figlio da parte della madre: autocertificazione
  • Affidamento esclusivo del figlio al solo padre: copia del provvedimento del giudice da cui risulta l’affidamento esclusivo.



Adozioni/affidamenti preadottivi nazionali:

  • copia del provvedimento di adozione/affidamento e copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali:

  • copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)
  • in caso di provvedimento straniero di adozione, copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione
  • in caso di periodi di permanenza all’estero: certificazione dell’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione che attesta la durata di tali periodi.

Affidamenti non preadottivi:

  • copia del provvedimento dell’autorità competente da cui risulta la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.



CHI PAGA






Di regola, l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.


L’indennità è pagata direttamente dall’Inps ai:

  • lavoratori stagionali a tempo determinato
  • lavoratori domestici
  • lavoratori agricoli a tempo determinato
  • lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine.

Il pagamento diretto è effettuato dall’Inps secondo la modalità scelta nel modello di domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

Una volta presentata la domanda, se Inps non paga entro 1 anno dalla fine del congedo, l’indennità si perde per prescrizione. Per evitare la perdita dell’indennità, è necessario portare all’Inps una richiesta scritta di pagamento prima che finisca l’anno di prescrizione. La richiesta può essere anche spedita per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della richiesta, se nel frattempo il pagamento non è avvenuto, inizia a decorrere un altro anno di prescrizione.

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