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martedì 21 febbraio 2012

INDENNITA' PER RIPOSI PER ALLATTAMENTO - FIGLI BIOLOGICI E MINORI ADOTTATI O AFFIDATI


INDENNITA' PER RIPOSI PER ALLATTAMENTO - FIGLI BIOLOGICI E MINORI ADOTTATI O AFFIDATI




CHE COS’E’



Un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall’Inps ai lavoratori per le ore di assenza dal lavoro fruite per l’allattamento durante il primo anno di vita del bambino oppure durante il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.


A CHI SPETTA



  • Alle lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps anche per la maternità (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti), escluse le lavoratrici a domicilio, le lavoratrici addette a servizi domestici e familiari (colf e badanti), le lavoratrici sospese o assenti dal lavoro senza retribuzione, le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps

  • Alle lavoratrici agricole a tempo determinato che hanno lavorato per 51 giornate nell’anno precedente quello di fruizione dei riposi oppure nello stesso anno dei riposi, prima dell’inizio degli stessi
  • Alle lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità)
  • Ai padri lavoratori dipendenti, qualora:
    - il figlio è affidato solo al padre
    - la madre, lavoratrice dipendente, non fruisce dei riposi
    - la madre è lavoratrice autonoma
    - la madre è morta o gravemente inferma.

    Il padre lavoratore dipendente non può chiedere i riposi giornalieri durante il congedo di maternità o il congedo parentale della madre. La madre, invece, può chiedere i riposi giornalieri anche durante il congedo parentale del padre.





COSA SPETTA



Un’indennità economica pari alla retribuzione che sarebbe stata pagata alla lavoratrice (o al lavoratore) qualora avesse lavorato nelle ore di riposo.
Spettano due ore di riposo se l’orario contrattuale di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere; spetta un’ora di riposo se l’orario è inferiore alle 6 ore. In caso di parto gemellare o in caso di adozione o affidamento di più minori, le ore di riposo sono raddoppiate.






LA DOMANDA



Va presentata al proprio datore di lavoro. In caso di richiesta del padre la domanda va presentata in forma libera anche alla sede Inps di residenza (o di domicilio se diverso dalla residenza); la domanda può essere spedita all’Inps per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando la fotocopia del documento di identità.


DOCUMENTAZIONE



Figlio biologico:



Adozioni/affidamenti preadottivi nazionali:

  • copia del provvedimento di adozione/affidamento
  • copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali:

  • copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)
  • in caso di provvedimento straniero di adozione: copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione.

Affidamenti non preadottivi:

  • copia del provvedimento dell’autorità competente da cui risulta la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Morte della madre:


Grave infermità della madre:

  • certificazione medica rilasciata dal medico dell’ASL (Servizio Sanitario Nazionale). La certificazione va consegnata all’Inps in busta chiusa.

Affidamento esclusivo del figlio al solo padre:

  • copia del provvedimento del giudice da cui risulta l’affidamento esclusivo.

Rinuncia della madre lavoratrice dipendente:

  • autocertificazione del padre richiedente attestante la rinuncia ai riposi da parte della madre.

Madre lavoratrice autonoma:

  • autocertificazione del padre richiedente attestante la qualità di lavoratrice autonoma della madre.





CHI PAGA



Di regola, l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

L’indennità è pagata direttamente dall’Inps ai lavoratori:


  • stagionali a tempo determinato
  • agricoli a tempo determinato
  • dello spettacolo saltuarie o a termine.

Il pagamento diretto è effettuato dall’Inps secondo la modalità scelta nel modello di domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

Una volta presentata la domanda, se Inps non paga entro 1 anno dalla fine del congedo, l’indennità si perde per prescrizione.
Per evitare la perdita dell’indennità, è necessario portare all’Inps una richiesta scritta di pagamento prima che finisca l’anno di prescrizione. La richiesta può essere anche spedita per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della richiesta, se nel frattempo il pagamento non è avvenuto, inizia a decorrere un altro anno di prescrizione.

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