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martedì 21 febbraio 2012

INDENNITA’ DI MATERNITA’ LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS - FIGLI ADOTTIVI/AFFIDATARI


INDENNITA’ DI MATERNITA’ LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS - FIGLI ADOTTIVI/AFFIDATARI



CHE COS'È



Un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall’Inps alle lavoratrici che adottano o prendono in affidamento un minore per un periodo di astensione dal lavoro pari a tre mesi (congedo di maternità per adozione o affidamento).

A CHI SPETTA



A tutte le lavoratrici iscritte alla gestione separata che versano il contributo anche per la maternità (0,72%), purché non iscritte contemporaneamente ad altra gestione pensionistica obbligatoria e non pensionate. L’indennità è pagata se la lavoratrice risulta in possesso di almeno tre mesi di contributi accreditati nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità.





COSA SPETTA




Un’indennità economica pari all’80% del reddito giornaliero (reddito annuale/365) prodotto nei 12 mesi precedenti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.
L’indennità viene pagata per i tre mesi successivi alla data di effettivo ingresso in famiglia del minore, a condizione che il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione/affidamento nazionale; in caso di adozione/affidamento preadottivo internazionale l’indennità è pagata anche per se il minore ha superato i sei anni di età, fino al compimento della maggior età (18 anni).




LA DOMANDA



Va presentata al/ai committente/i ed alla sede Inps di residenza (o domicilio), di regola prima della data di inizio del congedo ed, in ogni caso, entro il termine di 1 anno dalla fine del congedo di maternità; diversamente, il diritto all’indennità si perde.
Può essere utilizzato il modello Mod.Mat. Gest. Sep. SR29 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online.
La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando la fotocopia del documento di identità.




DOCUMENTAZIONE






Adozioni/affidamenti nazionali:

  • copia del provvedimento di adozione/affidamento e copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali:

  • copia del certificato dell’Ente autorizzato da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia
  • copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)
  • in caso di provvedimento straniero di adozione, copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione
  • in caso di affidamenti non preadottivi: copia del provvedimento dell’autorità competente da cui risulta la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

CHI PAGA


L’indennità è pagata direttamente dall’Inps secondo la modalità scelta nel modello di domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

Una volta presentata la domanda, se Inps non paga entro 1 anno dalla fine del congedo, il diritto all’indennità si perde per prescrizione. Per evitare la perdita del diritto è necessario presentare all’Inps, prima dello scadere dell’anno di prescrizione, una richiesta scritta di pagamento. La richiesta può essere anche spedita per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della richiesta, se nel frattempo il pagamento non è avvenuto, inizia a decorrere un altro anno di prescrizione.

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