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sabato 11 febbraio 2012

Determinazione per il 2012 dei minimi retributivi e delle contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale


Determinazione per il 2012 dei minimi retributivi e delle contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale
"Il legislatore ha previsto per i diversi settori i valori minimi di retribuzione
giornaliera ai fini contributivi; tali valori devono essere rivalutati annualmente
 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita. Poiché
 è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2011, la variazione percentuale
ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 2,7%,
  e si riportano i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo
 di paga in corso all’ 1.1.2012.
Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero
 essere d'importo inferiore, a € 45,70 (9,5% dell'importo del trattamento
 minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti in vigore al 1.1.2012, pari a € 481,00 mensili.)"
I nuovi valori sono stabiliti nella circolare Inps n. 21/2012 pubblicata ieri
 sul sito dell'Istituto di Previdenza Sociale e riguarda i datori di lavoro tenuti
alla presentazione della denuncia contributiva mensile Uniemens, i datori di
lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile analitica (DMA)
 ex Inpdap, Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile
 unificata ex Enpals.
"Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione
 l'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, ferma restando la nozione di
 retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997.
La retribuzione così determinata deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore,
 a quella individuata dall’ art. 1, co. 4, della legge n. 389 del 1989, confermato
 dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000.
Dette norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria
 applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
 a decorrere dall’1.1.1989.
In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali,
il procedimento del calcolo è il seguente: € 45,70 x 6 / 40 = € 6,86
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto
dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio
 1996 aforme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione
 con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura di 2,7%, è pari,
 per l'anno2012,  a € 96.149,00.
Per la regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2012 le aziende che per
 il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2012 non hanno potuto
 tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare
 detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto del 26.3.1993 .
Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi,
 entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.
11.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 5).
Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2012 e
quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni
 imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare
 nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>,
calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
11.2. regolarizzazione di cui al punto 6).
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore,
 sarà riportato nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <DatiRetributivi>,
 <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
Per quanto riguarda i Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile
 analitica (DMA) ex Inpdap. L’art.1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 388,
convertito in legge 7 dicembre 1989, n.389 hadisposto che la retribuzione da
 assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza
sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi,
 regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali,
qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Poiché è stato accertato dall’ISTAT che per l’anno 2012 la variazione
percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni ammonta a 2.7%
 il minimale contributivo, arrotondato ad unità di Euro, è pari a € 10.005,00.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2,
comma 18, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 aforme pensionistiche
obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo,
 rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie, gli operai
ed impiegati, nella misura del 2,7%, arrotondato all’unità di euro è pari, per l'anno 2012,
a€ 96.149,00.
Secondo il disposto contenuto nell’art. 3 bis, comma 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999,
 n. 229 la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori
dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto.
L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa
 è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del
dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito
nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse
complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata,
 la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
L'importo del massimale contributivo in questione, previsto dal citato art. 3,
comma 7, rivalutato secondo l’indice ISTAT del 2,7%, arrotondato all’unità
di euro, è pari a € 175.265,00.
Mentre per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile
riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l'anno 2012,
 l'importo, arrotondato all’unità di euro, pari a € 45.472,00."
 

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