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mercoledì 22 febbraio 2012

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI LAVORATORI DIPENDENTI, AI PENSIONATI ED AI TITOLARI DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DA LAVORO DIPENDENTE


ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI LAVORATORI DIPENDENTI, AI PENSIONATI ED AI TITOLARI DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DA LAVORO DIPENDENTE


CHE COS'È



E’ un sostegno economico per i nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, dei pensionati da lavoro dipendente e dei lavoratori che godono di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente (ad esempio: indennità di disoccupazione, indennità di maternità, cassa integrazione e guadagni, indennità di malattia, TBC).

A CHI SPETTA
L’assegno spetta ai lavoratori dipendenti italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia per il proprio nucleo familiare formato da:




I lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati.

Spetta ai lavoratori che hanno un reddito del nucleo inferiore alle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla Legge e costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Formano il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti ritenuta alla fonte se complessivamente superiori ad Euro 1.032,91.
Non sono considerate reddito le somme espressamente previste dalla Legge (ad es. i trattamenti di famiglia, i trattamenti di fine rapporto, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento e le rendite INAIL).


LA DOMANDA



La domanda deve essere presentata:

  • dai lavoratori dipendenti privati al datore di lavoro con modello ANF/DIP (SR 16)
  • dai lavoratori titolari di prestazioni previdenziali alla Sede INPS territorialmente competente sulla base della residenza del richiedente con il modello ANF/PREST (SR 32)
  • dai pensionati da lavoro dipendente alla Sede INPS territorialmente competente sulla base della residenza del richiedente con gli appositi modelli (ad esempio: AP 01 anzianità, AP 02 vecchiaia e AP 57 VO IO).

I modelli sopra citati sono disponibili sul sito Internet dell’Istituto www.inps.it.

DOCUMENTAZIONE


I lavoratori dipendenti devono allegare alla domanda:

  • l’autorizzazione (ANF 43), da richiedere all’Inps con apposito modello ANF42 (SR03), solo nei casi particolari indicati nel modello ANF/DIP (SR 16)
  • il modulo ANF/FN (SR65) solo nel caso di domanda per figli naturali del richiedente non convivente, riconosciuti da entrambi i genitori.

I titolari di prestazioni previdenziali ed i pensionati devono allegare per specifiche situazioni la documentazione prevista nei rispettivi modelli.


DA QUANDO SPETTA



In presenza dei requisiti previsti dalla Legge (art.2 Legge n.153 del 1988) l’assegno spetta dall’inizio dell’attività lavorativa ovvero da quando si verificano le situazioni che determinano il diritto all’assegno (ad. es. matrimonio, nascita di un figlio) nei limiti della prescrizione quinquennale.



FINO A QUANDO SPETTA



L’assegno spetta fino alla cessazione dell’attività lavorativa e/o fino al momento della perdita dei requisiti richiesti.



QUANTO SPETTA


La misura dell’assegno varia in base alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare: sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (es. nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Importi e fasce sono pubblicati, annualmente, in tabelle aventi validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente.


CHI PAGA



L’assegno è anticipato sulla busta paga dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti privati ed è pagato direttamente dall’INPS in presenza di particolari situazioni (es. ditte cessate o fallite) nonché nel caso dei titolari di prestazioni previdenziali e dei pensionati da lavoro dipendente.
In alcune condizioni l’assegno può essere pagato al coniuge del lavoratore, pensionato o titolare di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente.

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