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martedì 21 febbraio 2012

INDENNITA’ DI MATERNITA’ LAVORATRICI AUTONOME - FIGLI BIOLOGICI E FIGLI ADOTTATI O AFFIDATI


INDENNITA’ DI MATERNITA’ LAVORATRICI AUTONOME - FIGLI BIOLOGICI E FIGLI ADOTTATI O AFFIDATI






CHE COS'E'



Un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall’Inps alle lavoratrici autonome per un periodo di cinque mesi (periodo di maternità).
In caso di adozione o affidamento, la lavoratrice ha diritto all’indennità per un periodo di tre mesi: in caso di adozioni/affidamenti nazionali, l’indennità è pagata a condizione che il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione/affidamento; in caso di adozioni/affidamenti preadottivi internazionali, l’indennità è pagata anche se il minore ha superato i sei anni di età, fino al compimento della maggiore età (18 anni).
In caso di aborto avvenuto oltre il 3° mese di gravidanza, l’indennità di maternità è pagata per i 30 giorni successivi all’aborto stesso.



A CHI SPETTA



Alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, purché:

  • siano iscritte alla gestione dell’Inps in base all’attività svolta (gestione artigiani, gestione commercianti, e così via)
  • siano in regola con il versamento dei contributi
  • siano stati versati i contributi per il periodo di maternità.

L’indennità può essere richiesta anche qualora l’attività lavorativa sia iniziata dopo l’inizio del periodo di maternità, purché la lavoratrice ha richiesto l’iscrizione entro i termini di legge ed abbia versato i contributi per il periodo di maternità spettante.
L’indennità non spetta ai padri lavoratori autonomi.





COSA SPETTA


Un’indennità economica pari all’80% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto.
L’indennità è pagata per il periodo di maternità che comprende:

  • i 2 mesi precedenti la data del parto ed i 3 mesi successivi al parto
  • i 3 mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato
  • aborto: i 30 giorni successivi all’aborto purché avvenuto oltre il 3° mese di gravidanza.

LA DOMANDA


Va presentata alla sede Inps di residenza (o domicilio) successivamente alla data del parto e, comunque, entro 1 anno dalla fine del periodo di maternità; diversamente il diritto all’indennità si perde.
Può essere utilizzato il modello Mod.Ind.Mat. SR14 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online.
La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando la fotocopia del documento di identità.



DOCUMENTAZIONE


Parto:


Adozioni/affidamenti nazionali:

  • copia del provvedimento di adozione/affidamento
  • copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali:

  • copia della certificazione dell’ente autorizzato da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia
  • copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali
  • in caso di provvedimento straniero di adozione: copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione.

Aborto:

  • certificato medico rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale (o ASL) che attesta la data in cui si è verificato l’aborto ed il mese di gravidanza in cui è avvenuto.


CHI PAGA


Il pagamento diretto è effettuato dall’Inps secondo la modalità scelta nel modello di domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

Una volta presentata la domanda, se Inps non paga entro 1 anno dalla fine del periodo di maternità, l’indennità si perde per prescrizione.
Per evitare la perdita dell’indennità, è necessario portare all’Inps una richiesta scritta di pagamento prima che finisca l’anno di prescrizione. La richiesta può essere anche spedita per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della richiesta, se nel frattempo il pagamento non è avvenuto, inizia a decorrere un altro anno di prescrizione.

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