Cerca nel blog

sabato 3 agosto 2013

(Ruisi Francesco) Incentivo assunzione lavoratori con almeno cinquant’anni e di donne di qualunque età







Incentivo assunzione lavoratori con almeno cinquant’anni e di donne di qualunque età

“Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree” ai sensi dell’Articolo 4, commi 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92, è quanto contenuto nella circolare Inps n. 111 del 24/07/2013. Secondo le disposizioni contenute nella Circolare, il beneficio spetta per: le assunzioni a tempo indeterminato; le assunzioni a tempo determinato; le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’incentivo compete anche in caso di part-time ed è altresì espressamente previsto per l’assunzione a scopo di somministrazione, così come per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001. In considerazione della loro specialità, l’incentivo non spetta – tra l’altro - per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.
La possibilità di usufruire di questo beneficio è legata a determinate condizioni. Infatti gli incentivi sono subordinati: alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente: l’adempimento degli obblighi contributivi; l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012; alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. In caso di somministrazione, la condizione di regolarità contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione, in quanto l’agenzia è in via principale gravata degli obblighi contributivi (cfr. articolo 25, d.l.vo 276/2003); invece la condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione che l’utilizzatore, in quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato. Per usufruire delle agevolazioni è necessario effettuare richiesta all’Inps mediante comunicazione telematica.


Disabili: il congedo straordinario può essere esteso anche ai parenti entro il 3° grado







Disabili: il congedo straordinario può essere esteso anche ai parenti entro il 3° grado

Importante sentenza della Corte Costituzionale in materia di congedo straordinario per assistenza a disabile riconosciuto con handicap grave (art.3 comma 3 L. 104/92). Si tratta del congedo di due anni, anche frazionabili, che spetta ai lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, in caso di assenza dal lavoro per assistenza ad un parente invalido.
Pertanto il disabile ha diritto ad essere assistito dai familiari, e per questo il congedo straordinario va esteso ai parenti conviventi entro il terzo grado. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 203 afferma il contrasto con la Carta dell'art. 42 del Dlgs 53/2000 per la parte in cui, in caso di mancanza o decesso o malattie invalidanti dei soggetti, non include tra i soggetti legittimati a usufruire del congedo anche i parenti conviventi o gli affini entro il terzo grado.
Secondo la Corte infatti è incomprensibile che l'apporto di questi ultimi sia circoscritto e riconosciuto solo per quanto riguarda i permessi previsti dalla legge 104/92, mentre non è contemplato per ottenere i congedi straordinari.
"La famiglia - dice la Corte - deve costituire l'ambito privilegiato di assistenza del disabile, al quale come soggetto debole vanno garantite "oltre alle necessarie prestazioni sanitarie e di riabilitazione, anche la cura, l'inserimento sociale e, soprattutto la continuità delle relazioni costitutive della personalità umana".
Del resto la Corte ha affermato da tempo la necessità di adottare gli interventi economici integrativi a sostegno delle famiglie, che rivestono un ruolo fondamentale nella cura dei disabili la cui gravità sia accertata. Il congedo rientra tra questi strumenti.