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sabato 3 agosto 2013

(Ruisi Francesco) Incentivo assunzione lavoratori con almeno cinquant’anni e di donne di qualunque età







Incentivo assunzione lavoratori con almeno cinquant’anni e di donne di qualunque età

“Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree” ai sensi dell’Articolo 4, commi 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92, è quanto contenuto nella circolare Inps n. 111 del 24/07/2013. Secondo le disposizioni contenute nella Circolare, il beneficio spetta per: le assunzioni a tempo indeterminato; le assunzioni a tempo determinato; le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’incentivo compete anche in caso di part-time ed è altresì espressamente previsto per l’assunzione a scopo di somministrazione, così come per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001. In considerazione della loro specialità, l’incentivo non spetta – tra l’altro - per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.
La possibilità di usufruire di questo beneficio è legata a determinate condizioni. Infatti gli incentivi sono subordinati: alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente: l’adempimento degli obblighi contributivi; l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012; alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. In caso di somministrazione, la condizione di regolarità contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione, in quanto l’agenzia è in via principale gravata degli obblighi contributivi (cfr. articolo 25, d.l.vo 276/2003); invece la condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione che l’utilizzatore, in quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato. Per usufruire delle agevolazioni è necessario effettuare richiesta all’Inps mediante comunicazione telematica.


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