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mercoledì 12 febbraio 2014

Sostegno al reddito anno 2014: importi massimi di integrazione salariale, mobilità, ASpI e Mini ASpI ed assegno attività socialmente utili





 Sostegno al reddito anno 2014: importi massimi di integrazione salariale, mobilità, ASpI e Mini ASpI ed assegno attività socialmente utili.
L’Inps con la circolare n.12 del 29 gennaio 2014, ha comunicato i nuovi limiti massimi per l’anno 2014 dei trattamenti a sostegno del reddito. La misura riportata nella circolare, in vigore dal 1° gennaio 2014, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
L’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità ed indennità di disoccupazione ASPI e Mini Aspi, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Con riferimento all’indennità ASpI e Mini ASpi, l’importo massimo mensile massimo se la retribuzione è inferiore o uguale a 2.098,04 è pari a 969,77, l’importo massimo mensile massimo se la retribuzione è superiore a 2.098,04 è pari ad € 1.165,58 per il 2014.  Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 7, della legge n. 92 del 2012, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 142 del 18/12/2012 e a seguito della rivalutazione annuale, ad euro 1.192,98 per il 2014.
Per quanto riguarda la mobilità, gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto, sono per il 2014:
Retribuzione inferiore o uguale a € 2.098,04: tetto di € 969,77 al lordo della riduzione del 5,84% che diventano € 913,14 al netto di tale trattenuta.
Retribuzione superiore a € 2.098,04: tetto di € 1.165,58 al lordo della riduzione del 5,84% che diventano € 1.097,51 al netto di tale trattenuta.
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2014 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2013, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.Pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 299 del 1994, come convertito con modificazioni dalla legge n. 451 del 1994, che estende al trattamento ordinario di disoccupazione la disciplina dell’importo massimo di cui all’articolo unico, secondo comma, della legge n. 427 del 1980, tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 14 del 30 gennaio 2013 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1152,90 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 959,22 (quanto al massimale più basso).
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2014, ad euro 578,98. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%2012%20del%2029-01-2014.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=TUTTI

martedì 4 febbraio 2014

circolare su indennità antitubercolari 2013/2014





Inps: circolare su indennità antitubercolari 2013/2014

Con la circolare n° 13 del 29 gennaio 2014 l'Inps ha comunicato i nuovi importi delle indennità antitubercolari, variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2013.  Gli aumenti sono strettamente collegati all'adeguamento delle pensioni del fondo dei lavoratori dipendenti.Le prestazioni antitubercolari sono indennità integrative e sostitutive della retribuzione erogate dall'Inps al lavoratore dipendente e ai suoi familiari in caso di malattia tubercolare.
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze conferma la variazione percentuale pari al 3% per il 2013 e determina l'aumento in via provvisoria all’1,2% dal 1° gennaio 2014.


http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2013%20del%2029-01-2014.htm