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martedì 21 febbraio 2012

INDENNITA’ DI CONGEDO PARENTALE LAVORATORI DIPENDENTI - FIGLI BIOLOGICI E MINORI ADOTTATI O AFFIDATI


INDENNITA’ DI CONGEDO PARENTALE LAVORATORI DIPENDENTI - FIGLI BIOLOGICI E MINORI ADOTTATI O AFFIDATI






CHE COS'È



Un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall’Inps ai genitori, lavoratori dipendenti, per un periodo di assenza facoltativa dal lavoro complessivamente pari a 10 mesi (congedo parentale).
Il periodo di congedo è riconosciuto ai genitori per ciascun figlio nato o adottato/affidato e spetta fino al compimento degli 8 anni di età del bambino oppure entro gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

A CHI SPETTA


  • Ai lavoratori dipendenti assicurati all’Inps per la maternità (apprendisti, operai, impiegati, dirigenti) esclusi i lavoratori a domicilio, i lavoratori addetti a servizi domestici e familiari (colf e badanti), i lavoratori sospesi o assenti dal lavoro senza retribuzione
  • Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che hanno svolto 51 giornate nell’anno precedente quello di inizio del congedo parentale oppure nello stesso anno del congedo parentale richiesto, prima dell’inizio del congedo stesso.

Un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall’Inps ai genitori, lavoratori dipendenti, per un periodo di assenza facoltativa dal lavoro complessivamente pari a 10 mesi (congedo parentale).
Il periodo di congedo è riconosciuto ai genitori per ciascun figlio nato o adottato/affidato e spetta fino al compimento degli 8 anni di età del bambino oppure entro gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.






COSA SPETTA




Un’indennità pari al 30% della retribuzione giornaliera percepita nell’ultimo mese di lavoro per un periodo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi.

L'indennità è pagata:

  • Senza condizioni di reddito: per un periodo massimo complessivo tra i due genitori pari a 6 mesi, fino ai 3 anni di età del bambino (oppure entro i 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato)
  • A determinate condizioni di reddito: per i periodi richiesti oltre il limite complessivo di 6 mesi oppure per qualunque periodo di congedo richiesto oltre i 3 di età del bambino (oppure oltre i 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato).

Oltre gli 8 anni di vita del bambino (oppure oltre gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato) non spettano né il congedo né l’indennità.

Se il lavoratore chiede un periodo di congedo parentale, l’indennità è pagata anche per le domeniche, i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta) compresi in questo periodo. Tali giorni sono computati nella durata del congedo richiesto.





LA DOMANDA






Va presentata al proprio datore di lavoro ed alla sede Inps di residenza (o domicilio) necessariamente prima della data di inizio del periodo di congedo richiesto o, al massimo, lo stesso giorno in cui inizia il periodo stesso; diversamente il diritto all’indennità per i giorni di congedo precedenti alla data di presentazione della domanda si perde.
Può essere utilizzato il modello Mod.AST./FAC. SR23 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online. La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando la fotocopia del documento di identità.





DOCUMENTAZIONE





Adozioni/affidamenti preadottivi nazionali:

  • copia del provvedimento di adozione/affidamento e copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali:

  • copia del certificato dell’ente autorizzato da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia
  • copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)
  • in caso di provvedimento straniero di adozione, copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione;

Genitore solo:

  • Morte dell’altro genitore: certificato di morte o autocertificazione
  • Grave infermità dell’altro genitore: certificazione medica rilasciata dal medico dell'ASL (Servizio Sanitario Nazionale). La certificazione va consegnata all'Inps in busta chiusa
  • Abbandono del figlio da parte dell’altro genitore: autocertificazione
  • Affidamento esclusivo del figlio al solo genitore richiedente: copia del provvedimento del giudice da cui risulta l’affidamento esclusivo.



CHI PAGA






Di regola, l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.


L’indennità è pagata direttamente dall’Inps ai:

  • lavoratori stagionali a tempo determinato
  • lavoratori agricoli a tempo determinato
  • lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine.

Il pagamento diretto è effettuato dall’Inps secondo la modalità scelta nel modello di domanda:

  • bonifico presso l’ufficio postale
  • accredito su conto corrente bancario o postale.

Una volta presentata la domanda, se Inps non paga entro 1 anno dalla fine del congedo, l’indennità si perde per prescrizione. Per evitare la perdita dell’indennità, è necessario portare all’Inps una richiesta scritta di pagamento prima che finisca l’anno di prescrizione. La richiesta può essere anche spedita per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della richiesta, se nel frattempo il pagamento non è avvenuto, inizia a decorrere un altro anno di prescrizione.

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