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giovedì 2 febbraio 2012

Tutela assicurativa: estensione dell’applicabilità ai lavoratori cittadini extracomunitari della L 398/87

Tutela assicurativa: estensione dell’applicabilità ai lavoratori cittadini extracomunitari della L 398/87
"Il DL. n. 317/87, convertito con modificazioni dalla Legge n. 398/87,
 prevede una specifica tutela assicurativa per i lavoratori che svolgono
 attività lavorativa in Paesi extracomunitari non convenzionati.
L’art. 1 della L. n. 398/87 individua l’ambito di applicazione
 soggettivo del provvedimento in esame e in particolare sancisce l’obbligo
 assicurativo in Italia per i lavoratori italiani inviati dal proprio datore
 di lavoro nei predetti Paesi.
Sebbene la norma faccia riferimento ai soli lavoratori italiani,
 in osservanza del principio di non discriminazione in base
alla nazionalità, sancito dall’art. 18 del Trattato sul funzionamento
 dell'Unione Europea (TFUE), il campo di applicazione è da considerarsi
 esteso anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE
 (Messaggio Inps n. 18604 del 6 febbraio 1990)."
Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 995 del 18/01/2012.
Si legge ancora nella nota dell'Istituto che: "il Ministero del lavoro,
 con nota del 23.08.2011 prot. 04/UL/0004103/L ha espresso l’avviso
 che le disposizioni di cui alla L. n. 398/87 siano applicabili ai
lavoratori extracomunitari che si trovino in una delle seguenti
condizioni: in possesso dello status di “soggiornanti di lungo periodo” ,
ai sensi dell’art. 11.1.d) della Direttiva 2003/109/CE, e dell’art.9, comma 12 c)
 del D. Lgs. 286/98, privi dello status di “soggiornanti di lungo periodo”,
ma in possesso di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro.
  Siffatta soluzione, ad avviso del dicastero, è conforme al principio di parità
 di trattamento che impronta la legislazione italiana e che è espressamente
richiamato nelle disposizioni normative emanate successivamente alla L.398/87.
 In particolare il riferimento è all’art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 286/98 il
quale stabilisce che “la Repubblica italiana, in attuazione della convenzione
OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158,
 garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio
 e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto
 ai lavoratori italiani”. Conseguentemente, ad avviso del Ministero, non sussistono
 ostacoli per ritenere che la richiamata estensione dei diritti riguardi anche
 
 le particolari disposizioni in materia di tutela assicurativa di cui alla L. 398/87.
Alla luce di quanto esposto e in conformità al sopracitato parere ministeriale
 si rende noto, pertanto, che la disciplina di cui alla L. 398/87 deve essere
 estesa altresì ai lavoratori extracomunitari, anche privi dello status di
 “soggiornanti di lungo periodo”, purché titolari di un regolare titolo di soggiorno
e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore in un Paese extracomunitario."

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