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sabato 13 luglio 2013

Ruisi Francesco: Per il diritto alla pensione di invalidità civile si considera il reddito del solo richiedente




Per il diritto alla pensione di invalidità civile si considera il reddito del solo richiedente
Le problematiche interpretative relative all’applicazione dell'articolo 14 septies, comma 4, della legge 33/80  riguardanti il reddito da considerare per l'a pensione di invalidità civile, ossia se quello del solo richiedente o se andava incluso tra i redditi rilevanti anche quelli del coniuge e comunque dei componenti il nucleo familiare, hanno finalmente trovato soluzione. I commi quinto e sesto dell’art. 10 , del recente decreto legge n. 76/2013  pubblicato nella G U n. 150 del 28/6/2013,  vigente dalla data della sua pubblicazione, intervengono sulla “vexata quaestio” dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla legge n. 118 del 1971.
I Giudici della Suprema Corte di Cassazione interpretavano la legge che disponeva in materia di limiti reddituali per le prestazioni assistenziali degli invalidi civili (articolo 14/ septies L.33/80) in maniera ondivaga e contrastante, confermando prima un limite reddituale riferito al solo reddito del richiedente e, subito dopo, un limite riferito al reddito cumulato con quello del coniuge. Di contro, gli organi competenti a concedere la prestazione, il Ministero dell’Interno prima e successivamente l’Inps, in sede amministrativa hanno sempre ritenuto rilevante il solo reddito dell’invalido. La Cassazione con numerose sentenze ha consolidato l’interpretazione più restrittiva per l’invalido. L’ Inps si è allineato a quest’ultimo orientamento e nel, riportare i nuovi importi ed i limiti di reddito per le prestazioni economiche al valere dal 2013, con la circolare 149/2012 ha disposto che il limite di reddito della pensione di invalidità civile deve essere riferito al reddito dell’invalido cumulato con quello del coniuge. La soluzione è arrivata con l’intervento di cui al comma quinto dell’art. 10 del d.l. 28 giugno 2013 n. 76 in cui si prevede che all’art. 14 septies del d.l. n. 633/1979, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/1980, dopo il sesto comma venga inserito un settimo comma con il quale viene disposto che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge n. 118/1971, sia calcolato, con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Il sesto comma del decreto prevede inoltre che la nuova disposizione venga applicata anche alle domande di pensione di inabilità per le quali non sia intervenuto provvedimento definitivo ed ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definiva alla data di entrata in vigore della citata disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, ovvero dal 28.06.2013, senza il pagamento di importi arretrati. Ed ancora lo stesso sesto comma del decreto dispone, infine, che non si faccia luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della stessa disposizione, laddove tali importi siano conformi ai criteri di cui al comma 5 dello stesso decreto.

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