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martedì 9 luglio 2013

DECRETO LAVORO – MISURE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E IVA

DECRETO LAVORO – MISURE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E IVA

Il D.L. 28.6.2013, n. 76 in vigore dal 28.6.2013, contiene una serie di misure per la promozione a sostegno dell’occupazione, in materia di Iva e altre misure finanziarie urgenti.
Alcune delle principali disposizioni aventi rilevanza fiscale sono illustrate di seguito.
Assunzioni a tempo indeterminato di giovani (art. 1): a favore dei datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, privi di impiego da almeno 6 mesi o privi di diploma di scuola media superiore o professionale o che vivono soli con una o più persone a carico, è riconosciuto un incentivo pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 18 mesi. Tale incentivo è corrisposto al datore di lavoro solo con conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento. L’importo mensile dell’incentivo non può essere superiore a € 650 per lavoratore.
Contratto di lavoro subordinato – Apposizione di un termine (art. 7): è possibile apporre un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato, a prescindere da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, nel caso del primo rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, concluso tra datore di lavoro e lavoratore per lo svolgimento di qualsiasi mansione (sia nella forma di contratto a tempo determinato sia nell’ipotesi di prima missione nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato) o in ogni altro caso individuato dai contratti collettivi (anche aziendali) stipulati dalle organizzazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro più rappresentative (modifica dell’art. 1, co. 1-bis, D.Lgs. 368/2001).
Contratto di lavoro a tempo determinato (art. 7): se il lavoratore viene assunto a termine entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi o entro 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Tale disposizione non si applica ai lavoratori stagionali e nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi (anche aziendali) stipulati dalle organizzazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro più rappresentative (modifica dell’art. 5, co. 3, D.Lgs. 368/2001).
Lavoro a progetto (art. 7): in tale tipologia contrattuale, il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi. Inoltre, i dati da riportare nel contratto di lavoro a progetto ed elencati nell’art. 62, D.Lgs. 276/2003 non sono più rilevanti ai fini della prova (modifiche dell’art. 61, co. 1, e dell’art. 62, D.Lgs. 276/2003).
Lavoro accessorio (art. 7): in tale tipologia contrattuale, viene meno il requisito che le attività svolte siano di natura meramente occasionale. Pertanto, sono prestazioni accessorie quelle che, con riferimento alla totalità dei committenti, non danno luogo a compensi superiori a € 5.000 nel corso di un anno solare. Inoltre, con riferimento a soggetti in condizione di disabilità, detenzione, tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali, nell’ambito di progetti promossi da Amministrazioni pubbliche, un apposito D.M. stabilirà specifiche condizioni, modalità e importi dei voucher (modifica dell’art. 70, co. 1, e dell’art. 72, co. 4-bis, D.Lgs. 276/2003).
Solidarietà negli appalti – Estensione ai lavoratori autonomi (art. 9): la norma dell’art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/2003 (responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi (comprese le quote di Tfr), dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto) si applica anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori autonomi.
S.r.l. semplificata – Riduzione di vincoli (art. 9): la S.r.l. semplificata è aperta a tutti, non essendo più limitata ai soggetti che non abbiano compiuto 35 anni alla data della costituzione. Di conseguenza, viene abolito il divieto di cessione delle quote a soci non aventi tale requisito di età. Non è più previsto, inoltre, che gli amministratori debbano essere scelti solo tra i soci (modifica dell’art. 2463-bis, co. 1 e 2, e abrogazione dell’art. 2463-bis, co. 4, c.c.).
S.r.l. a capitale ridotto – Abolizione (art. 9): la S.r.l. a capitale ridotto è abolita (abrogazione dell’art. 44, co. 1, 2, 3 e 4, D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012).
Le S.r.l. a capitale ridotto iscritte nel Registro delle imprese alla data del 28.6.2013 sono qualificate S.r.l. semplificate.
Start-up innovativa (art. 9): con riferimento ai requisiti che qualificano una start-up innovativa è abolito quello che prevede che i soci persone fisiche detengano al momento della costituzione e nei 24 mesi successivi la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale e dei diritti di voto in Assemblea ordinaria. E’, inoltre, ridotta la percentuale delle spese di ricerca e sviluppo: tali spese devono essere uguali o superiori al 15% (non più al 20%) del maggior valore tra costo e valore totale della produzione della start-up. Relativamente al requisito del personale impiegato, è introdotta un’altra ipotesi alternativa, vale a dire l’impiego, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale. Infine, con riferimento alla privativa industriale, è prevista un’altra ipotesi alternativa, vale a dire la titolarità di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore a condizione che tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa (abrogazione dell’art. 25, co. 2, lett. a), e modifica dell’art. 25, co. 2, lett. h), D.L. 179/2012, conv. con  modif. dalla L. 221/2012).
Iva – Aliquota ordinaria – Proroga dell’aumento (art. 11): è prorogato dall’1.7 all’1.10.2013 il termine a partire dal quale l’aliquota Iva ordinaria passa dal 20% al 22% (modifica dell’art. 40, co. 1-ter, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011).
Sisma di maggio 2012 – Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti (art. 11): per i soggetti che hanno sede o unità locali nei Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che hanno subito danni verificati con perizia giurata, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al sisma (modifica dell’art. 6-novies, D.L. 43/2013, conv. con modif. dalla L. 71/2013).
Addizionale regionale all’Irpef – Regioni a Statuto speciale (art. 11): a decorrere dal 2014, per consentire la predisposizione delle misure di copertura degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità ex artt. 2, co. 3, lett. a) e 3, co. 5, lett. a), D.L. 35/2013, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono aumentare fino ad un punto percentuale l’aliquota base dell’addizionale regionale all’Irpef, stabilita nella misura dell’1,23% (nuovo art. 3-ter, D.L. 35/2013, conv. con modif dalla L. 64/2013).
Acconti Irpef, Ires e delle ritenute da parte di istituti di credito – Misure (art. 11): dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (2013) l’acconto Irpef è fissato nella misura del 100% (per il 2013 tale norma produce effetti solo sulla seconda o unica rata di acconto). Per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (2013 per gli esercizi solari) l’acconto Ires è fissato nella misura del 101% (tale norma produce effetti solo sulla seconda o unica rata di acconto). Per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (2013 per gli esercizi solari) e per quello successivo (2014 per gli esercizi solari) il versamento dell’acconto ex art. 35, co. 1, D.L. 46/1976, conv. con modif. dalla L. 249/1976 (“Versamento in acconto delle ritenute da parte di aziende ed istituti di credito”) è fissato nella misura del 110% (per il 2013 tale norma produce effetti solo sulla seconda scadenza di acconto).

                                                                                                         Francesco ruisi

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