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mercoledì 11 gennaio 2012

Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti

Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti


A CHI SPETTA
  • Ai lavoratori che, non potendo far valere 52 contributi settimanali negli ultimi 2 anni, possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni di calendario nell'anno solare precedente a quello in cui effettua la domanda;
  • Agli apprendisti nell’anno precedente a quello di domanda (Circ.41 del 13/3/2006)
    che tuttavia possiedano il requisito assicurativo contro la DS almeno due anni prima;
  • Agli insegnanti non di ruolo;
  • Ai dipendenti non di ruolo della Pubblica Amministrazione;
  • Ai soci dipendenti da cooperative diverse da quelle di cui al DPR 602/70 a condizione che cessino totalmente l'attività lavorativa e recedano dal rapporto associativo ovvero cessino totalmente l'attività lavorativa e dichiarino la disponibilità al lavoro presso i Centri per l'Impiego pur mantenendo la qualifica di socio;
  • Ai detenuti lavoratori sulla base della dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti previa verifica del requisito lavorativo e dei periodi da indennizzare;
  • Ai lavoratori dello spettacolo a rapporto di lavoro subordinato (occorre far riferimento alla specifica mansione che gli stessi svolgono all'interno del settore dello spettacolo nel senso che non spetta nei casi in cui il lavoratore operi effettivamente "nella più ampia autonomia di organizzazione dei compiti assunti o la prestazione costituisca espressione talmente personalistica del soggetto che in essa non concorra l'apporto e l'opera dell'imprenditore” e alla sentenza della Corte di Cassazione n° 12355 del 20 maggio 2010);
  • Ai lavoratori con contratto di lavoro part-time.

NON SPETTA

  • Agli extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale (Circolare 123 del 3/6/1999);
  • Ai lavoratori iscritti nella gestione separata che svolgono esclusivamente lavori parasubordinati;
  • Ai lavoratori autonomi;
  • Ai soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto di cui al DPR 602/70;
  • Ai soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/58;
  • Ai soci delle cooperative teatrali e cinematografiche;
  • Ai caratisti, agli armatori e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da loro stessi armate;
  • Ai lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale. (Circ. n° 55 del 13/04/2006).
  • Ai lavoratori titolari di pensione diretta;
  • Ai lavoratori che si dimettono volontariamente, ad eccezione:
    • delle lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (dalla data di gestazione, calcolata in 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del 1° anno di età del bambino); e dei padri lavoratori per la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino.
    • di coloro che si dimettono per giusta causa (Circ. 97 del 04/06/2003, l'Inps ha accolto l'orientamento indicato nella sentenza 269/2002 della Corte Costituzionale, che prevede il pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni "per giusta causa", indicate dalla giurisprudenza Circ.163 del 20/10/2003).
      Secondo la giurisprudenza sono dimissioni per giusta causa quelle determinate:
      • dal mancato pagamento della retribuzione;
      • dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
      • dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
      • dal cosiddetto mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
      • dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
      • dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive";
      • dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Nel presentare la domanda il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti, la sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti quali diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze od ogni altro documento idoneo, e deve impegnarsi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Qualora la dimissione sia determinata da mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore non dovrà più allegare alcuna dichiarazione da cui risulti la volontà di "difendersi in giudizio". (Msg. N° 16410 del 20/07/2009).
Se l'esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l'Inps recupererà l'indennità di disoccupazione eventualmente corrisposta, così come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro (Circ.163 del 20/10/2003).

N.B.: Se il rapporto di lavoro è unico, la dimissione, che non sia per giusta causa, non da diritto a nessuna indennità di disoccupazione. Nel caso di più rapporti di lavoro successivi, il periodo non indennizzabile è quello compreso fra le dimissioni e il nuovo rapporto di lavoro.

E’ invece indennizzabile il periodo successivo al rapporto di lavoro terminato per motivi diversi dalle dimissioni, fino all’inizio di un nuovo rapporto lavorativo.

Tutti i periodi lavorati sono da ritenere utili sia ai fini del diritto che della durata e della misura della prestazione da liquidare.

Le dimissioni, di qualunque natura, intervenute l’anno precedente, o che intervengano l’anno seguente, non hanno rilevanza ai fini dell’accertamento del diritto dell’indennità

I REQUISITI

  • avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria (significa almeno 1 contributo nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria versato al 1° gennaio dell’anno precedente a quello per cui è stata presentata la domanda);
  • avere periodi di lavoro per almeno 78 giorni di calendario nell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda.
Nel calcolo dei 78 giorni sono incluse le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc.; sono invece escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti, ecc.)

N.B. Nel caso dei VV. FF. Volontari i giorni di riposo compensativo saranno indicati sul Mod. DS 86/88-bis, nella colonna delle giornate effettivamente lavorate e retribuite, e saranno considerati utili ai fini del computo delle giornate da indennizzare. (Msg. N° 016500 del 21/07/2009).

N.B.: Bisogna precisare che per il computo delle 78 (o più) giornate non è necessaria la copertura contro la disoccupazione ma è sufficiente che risulti versata o dovuta la contribuzione I.V.S. nell’assicurazione generale obbligatoria o in una delle forme sostitutive, esonerative ed esclusive della stessa.

Per i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata la presenza di iscrizione del lavoratore alla Gestione Separata non è ostativa al diritto all’indennità, fermo restando il principio che le giornate di attività svolte in tale settore non concorrono a formare il diritto, la durata e la misura della stessa.

Il lavoratore preciserà, con dichiarazione di responsabilità, il periodo di attività, specificando se la stessa sia stata svolta in qualità di libero professionista o con committente.

Nel caso di iscrizione come libero professionista il lavoratore non ha diritto alla prestazione dalla data di iscrizione al relativo albo fino alla data di cancellazione.

Nel caso di collaborazione coordinata e continuativa occorre l'autocertificazione dell’assicurato o l'attestazione del committente da cui risulti la durata del contratto. (Messaggio n. 125 del 23/1/2001)
Tale periodo non è indennizzabile. Qualora la durata del contratto di collaborazione sia contestuale all'attività subordinata, quest'ultima viene presa in considerazione ai fini del diritto e della misura e prevale sull'attività parasubordinata.

IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ


QUANTO E QUANDO

L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta:
  • nella misura del 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi giorni, fino ad gli importi massimi mensili per il 2011 sono pari ad Euro 906,80, ed Euro 1.089,89. (Circ. n° 25 del 4/2/2011).
  • La retribuzione da prendere in considerazione è quella assoggettata a contribuzione nell’intero anno solare di riferimento, ma relativa alle sole giornate di lavoro subordinato effettivamente prestato presso i vari datori di lavoro. (retribuzione comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima o di diarie fisse contrattualmente previste, straordinari, indennità per turni)
  • per i periodi di non occupazione nell’anno solare precedente;
  • per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno solare precedente ( sono escluse le giornate lavorate da parasubordinato) fino ad un massimo di 180, comprese quelle eventualmente indennizzate con requisiti normali.(Circ. n° 15 del 4/2/2008). Se superiori a180, per un numero pari alla differenza fra 360 e le giornate lavorate, le giornate retribuite anche se non lavorate, le giornate di carenza e quelle già indennizzate ad altro titolo.
Per giornata effettivamente lavorata si intende:
  • il giorno di calendario in cui c’è stata prestazione d’opera subordinata indipendentemente dal numero di ore di lavoro svolto e dalla retribuzione percepita;
  • la sesta giornata di settimana corta solo se effettivamente lavorate le precedenti 5;
  • nel caso degli insegnanti che concentrano l’orario contrattuale settimanale di cattedra in un numero ristretto di giorni, si considerano interamente lavorati sei giorni settimanali
  • nel caso di VV. FF. Volontari, in considerazione dell'orario di lavoro pari a 36 ore settimanali che vengono svolte in turni di lavoro con successivi riposi compensativi, si ritiene che i riposi compensativi debbano essere indicati, sul M;od. DL 86/88-bis, nella colonna delle giornate effettivamente lavorate e retribuite e considerate utili ai fini del computo delle giornate da indennizzare. (Msg. N° 016500 del 21/07/2009).
INCOMPATIBILITÀ

L’indennità è incompatibile con:
  • i trattamenti pensionistici diretti;
  • i trattamenti antitubercolari con l'esclusione dell'indennità post-sanatoriale (IPS);
  • l’indennità di malattia;
  • l’indennità di maternità e paternità;
  • le altre prestazioni previdenziali (es. CIG, Mobilità, LSU, LPU, ASU, ecc.);
  • l'assegno di incollocabilità e di in collocamento.
CUMULABILITÀ

L'indennità è cumulabile con:
  • pensioni indirette;
  • pensioni di guerra;
  • invalidità civile;
  • assegno sociale;
  • rendite da infortunio;
  • pensioni erogate da stati esteri non convenzionati;
  • pensioni privilegiate per infermità a causa di servizio militare obbligatorio di leva.
PERIODI NON INDENNIZZABILI

L'indennità non spetta per:
  • le giornate non lavorate comprese nel periodo di durata dei vari rapporti di lavoro dipendente nell'anno;
  • le giornate di carenza di disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
  • le giornate successive a quelle di carenza fino alla data di decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
  • le giornate che hanno determinato lo slittamento della decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
  • le giornate comprese tra la data di decorrenza della disoccupazione ordinaria con requisiti normali e la data di disponibilità resa al Centro per l'Impiego;
  • le giornate coperte dall'indennità di mancato preavviso;
  • tutti i periodi di lavoro autonomo;
  • tutti i periodi come socio lavoratore di cui al DPR 602/70;
  • i periodi di sosta previsti nel caso di contratti di lavoro part-time di tipo verticale;
  • i periodi di sosta programmata o prevedibili per i lavoratori addetti alle mense scolastiche o al trasporto dei ragazzi a scuola;
  • i periodi di inoccupazione derivati da dimissioni, sempre che le dimissioni non siano dovute a giusta causa.
  • i periodi di inoccupazione fra una commessa e un'altra nei casi di rapporti di lavoro a domicilio.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

I periodi di disoccupazione in cui si percepisce l'indennità ordinaria con requisiti ridotti vengono coperti da contribuzione figurativa e l'accredito dei contributi avviene d'ufficio. La collocazione temporale di tali contributi è tra il 1° di gennaio e il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento, e precisamente nel periodo che risulterà più favorevole al lavoratore (ad esempio ai fini pensionistici). Il numero delle settimane da accreditare figurativamente si ottiene dividendo il numero delle giornate indennizzate per 6, arrotondando la eventuale rimanenza per eccesso.

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO


L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps.
L’interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
  • bonifico bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell’identità del percettore, tramite:
    • il documento di riconoscimento;
    • il codice fiscale;
    • la consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato tramite posta.

LE PARTICOLARITÀ


ESPATRIO

L’indennità non viene corrisposta per il periodo in cui il disoccupato espatria in Paesi non membri dell'Unione Europea o non convenzionati.

I lavoratori che espatriano per "brevi periodi" conservano invece il diritto all'indennità in caso di espatrio per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia. Gli assicurati devono però presentare idonea documentazione attestante i motivi dell'espatrio.

Le ipotesi più significative di espatrio per brevi periodi sono:
  • espatrio per matrimonio nel limite di 15 giorni, normalmente previsto per il congedo matrimoniale. (certificato di matrimonio)
  • espatrio per motivi di salute propri o di un familiare. (certificati medici)
  • espatrio per il lutto di un familiare all'estero nel limite di 3 giorni di permesso normalmente previsti, più i giorni necessari per il viaggio. (certificati di morte)
I cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti Italia, sotto il profilo delle prestazioni assicurative sociali sono equiparati ai cittadini italiani, Le ipotesi sopra indicate valgono perciò anche per tali lavoratori, nel caso in cui rientrino, con le stesse modalità e per gli stessi motivi, nei Paesi d'origine.

LA DOMANDA


Deve essere:
  • redatta sull’apposito modulo e presentata alla sede Inps competente o prenotata tramite contact center entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati periodi di disoccupazione;
  • corredata da tanti modd. DL 86/88 bis (dichiarazioni dei datori di lavoro) quanti sono stati i rapporti di lavoro dipendente nell’anno solare di riferimento, solo se non rilevabili da uniemens o perché non aggiornato o perché presenti giornate di malattia o nel caso di lavoro part time.
TRASFORMAZIONE TRATTAMENTO

Il lavoratore può presentare domanda di disoccupazione con requisiti normali possedendo però solo i requisiti previsti per l’indennità con requisiti ridotti. In questo caso dopo aver opportunamente respinto tale domanda, su richiesta di riesame da parte del lavoratore, si potrà procedere all’accoglimento della domanda "trasformata" in requisito ridotto, qualora la stessa risulti presentata nei termini stabiliti per questa prestazione.


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