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giovedì 11 agosto 2011

Alternanza nell’assistenza a disabili – accertamento, interpello del Ministero del Lavoro



Alternanza nell’assistenza a disabili – accertamento, interpello del Ministero del Lavoro
L’ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica, ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere della Direzione generale per l'Attività Ispettiva in merito alla corretta interpretazione della disciplina relativa al referente unico per l’assistenza alla persona in situazione di handicap grave, disciplinata dall’art. 33 della L. n. 104/1992 come da ultimo modificato dall’art. 24, comma 1 lett. a), della L. n. 183/2010.
L’istante chiede, inoltre, chiarimenti concernenti l’ipotesi in cui l’accertamento provvisorio circa la sussistenza della situazione di handicap, sia seguito da un accertamento negativo da parte della commissione medica ex art. 4, L. n. 104/1992.
In risposta il Ministero precisa che: "al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell’INPS, si rappresenta quanto segue. Innanzitutto, occorre premettere che l’art. 33 della L. n. 104/1992, come modificato dall’art. 24, comma 1 lett. a), della L. n. 183/2010, sancisce espressamente che il diritto alla fruizione dei permessi “non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità”.
Dalla lettera della disposizione di cui sopra ed alla luce di quanto già chiarito con circolare dal Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. circ. 6 dicembre 2010, n. 13), si evince chiaramente che la legge individua un unico referente per ciascun disabile." Ed inoltre il Ministero aggiunge che: "In proposito, con particolare riguardo alla figura del referente unico, è opportuno ricordare che anche il Consiglio di Stato lo ha definito come colui che assume “il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell’assistito” (cfr. parere n. 5078/2008).
Peraltro, in virtù delle osservazioni innanzi svolte, nonostante il disabile assuma il domicilio anche solo per un determinato periodo di tempo, presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado, sarà necessario che ciascun avente diritto presenti, di volta in volta, l’istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 al fine di prestare legittimamente la dovuta assistenza. Ciò in quanto i permessi ex art. 33 della L. n. 104/1992, come modificato dall’art. 24, L. n. 183/2010, possono essere riconosciuti esclusivamente ad un unico soggetto per ciascun disabile senza che sia possibile stabilire preventivamente che, rispetto ad un determinato arco temporale, siano più d’uno i soggetti che usufruiranno dei permessi in questione.
Per consulatre l'Intepello n. 32/2011 clicca qui:
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4205346D-B56F-41F7-9D00-7B6A3FD7827B/0/322011.pdf

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