Cerca nel blog

mercoledì 27 luglio 2011

Manovra Economia 2011-2014, novità pensioni



Manovra Economia 2011-2014, novità pensioni
E stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2011, il testo della manovra fiscale 2011-2014 che è entrata in vigore il 18 luglio 2011. Non siamo ancora in possesso di circolari esplicative diramate dai vari enti pubblici coinvolti, così siamo andati a visionare il testo della legge in modo particolare per quanto riguarda la modifica delle pensioni. Andiamo con ordine:
1) Pensioni, adeguamento dei requisiti all’incremento della speranza di vita (art. 18, comma 4).Ha modificato la disciplina introdotta dall’art. 12 del D.L. 78/2010, che precede l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita rilevato dall’ISTAT. E’ stato anticipato al 1° gennaio 2013 (anziché dal 01/01/2015) il primo adeguamento dei trattamenti pensionistici all’indice di speranza di vita. E’ stato anticipato al 2011 (in luogo del 2014) l’obbligo dell’ISTAT di rendere disponibili i dati relativi alla speranza di vita. E’ stato posticipato al 31/12 di ogni anno (al posto del 30 giugno) l’obbligo per l’ISTAT di rendere disponibile il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni.
2) Pensione ai superstiti, norma anti-badante (art. 18, comma 5).Con effetto dal 1 gennaio 2012 viene ridotta l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti dell’assicurato o pensionato deceduto nell’ambito dell’OBG e delle forme sostitutive di detto regime, nonchè della gestione separata dell’INPS. La norma prevede che dal 1° gennaio del 2012 l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti dell' assicurato o pensionato sia ridotta del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10 anni nei casi in cui il matrimonio sia contratto tra un ultrasettantenne e se la differenza di età tra i coniugi sia superiore ai 20 anni. Sono esclusi i casi in cui vi siano figli di minore età, studenti o inabili. Resta confermato il regime di incumulabilità.
3) Pensioni di anzianità, posticipo delle decorrenze dei trattamenti (art. 18, comma 22-ter, 22-quater, 22-quinques).E’ stata posticipata la decorrenza della pensione di anzianità, di un mese per quelli che maturano i requisiti nel 2012, di due mesi per quelli che maturano i requisiti nel 2013 e di tre mesi per quelli che maturano i requisiti nel 2014. Solo per 5.000 lavoratori che si trovino in particolari condizioni restano confermate le decorrenze preesistenti; lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (art. 7, comma 2, L. 223/1991); lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell’at. 7, comma 6 e 7 della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; lavoratori che all’entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’rt. 2, comma 28 della L. 662/1996. E’ previsto un monitoraggio da parte dell’INPS.
4) Pensioni di vecchiaia delle lavoratrici, requisiti anagrafici (art. 18, comma 1).Dal 1° giugno del 2020 è previsto un progressivo innalzamento, da 60 a 65 anni, del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, per le lavoratrici dipendenti o autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO o di forme sostitutive della stessa o della gestione separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995). In particolare, il requisito anagrafico di 60 anni per il sistema retributivo o misto e il requisito di 60 anni di cui all’art. 1, comma 6, lettera b) della L. 243/2004, vengono incrementati di un mese. Tali requisiti sono ulteriormente incrementati di 2 mesi a decorrere dal 2021, di 3 mesi dal 2022, di 4 mesi dal 2023, di 5 mesi dal 2024, di 6 mesi dal 2025 per ogi anno fino al 2031 e, di ulteriori 3 mesi a decorrere dal 2032.
5) Pensioni, limitazioni alla rivalutazione per i trattamenti oltre 5 volte il minimo INPS (art. 18, comma 3).E’ stata limitata la rivalutazione automatica delle pensioni. La manovra indica che per il biennio 2012/2013, la perequazione automatica si applicherà:
- in misura del 100% sull’importo mensile della pensione superiore al 2 volte il trattamento minimo INPS (per il 2011 l’importo è pari a € 1.405)
- in misura del 70% (anziché del 90%) sulle quote mensili comprese tra 3 e 5 volte il trattamento minimo INPS (per il 2011 tra € 1.406 e € 2.342)
- nessuna rivalutazione avrà la quota mensile di pensione eccedente 5 volte il trattamento minimo INPS (per il 2011 € 2.342).
E’ stato inoltre previsto un ticket annuale sulle pensioni “d’oro” a partire da un importo annuo pari a € 90.000.

Nessun commento:

Posta un commento