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lunedì 18 luglio 2011

L'ASSEGNO SOCIALE




L’assegno sociale, istituito dall’ art.3, comma 6, della l. 335/1995 con effetto dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale e le relative maggiorazioni (circ. 208/1996).
E’ una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal pagamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche.
L’assegno sociale è corrisposto ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge.
La verifica per la permanenza del diritto va fatta ogni anno. Perciò l’assegno sociale verrà liquidato sempre con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto.
Nell’anno successivo l’Inps opererà la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati.
L’assegno sociale non è gravato da imposte e non è reversibile ai familiari superstiti.
L'assegno sociale è inesportabile (circ. 15/1993 – circ. 82/2000, punto 3).
L’assegno sociale non è cedibile, non è sequestrabile e non è pignorabile.
Per tutto quanto non diversamente disposto dalla l. 335/1995, per gli assegni sociali continuano ad applicarsi le disposizioni che disciplinano la pensione sociale.


REQUISITI PER IL DIRITTO

  • Cittadinanza italiana
  • Residenza effettiva ed abituale in Italia
  • 65 anni di età
  • particolari condizioni reddituali personali e del coniuge
Elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale è la residenza effettiva: tale requisito si perfeziona con la dimora stabile ed abituale in Italia, assumendo rilevanza essenziale il rapporto tra il soggetto richiedente la provvidenza ed il luogo.
Per quanto sopra - salvo che per gravi motivi sanitari opportunamente documentati - l'Inps dovrà procedere alla sospensione dell'assegno sociale in caso di permanenza all'estero per un periodo superiore ad un mese.
Decorso un anno dalla sospensione dell'assegno sociale le sedi competenti - previa verifica del permanere di tale situazione - provvederanno a revocare il beneficio.
Dovranno essere tenuti attentamente in osservazione i casi in cui si venga a conoscenza di fatti o circostanze che facciano sorgere dubbi sulla permanenza stabile in Italia, attivando le verifiche e i controlli ritenuti più opportuni per riscontrare quanto dichiarato dal pensionato: accertamento presso il Comune di residenza in Italia a mezzo dell'Autorità di polizia preposta, acquisizione di dichiarazioni del consolato, presa visione dei visti d'ingresso e di uscita apposti sul passaporto, verifiche tramite accertatori di reparto. Nei casi in cui si renda necessario, si devono interessare la Polizia Municipale e le altre autorità di Pubblica Sicurezza per le indagini di competenza, ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. 68/2001.
Tali accertamenti riguardo comportamenti in contrasto con la norma che impone il requisito della residenza per il riconoscimento ed il mantenimento dell'assegno sociale - quali ad esempio la riscossione non periodica dell'assegno stesso - dovranno avere luogo di volta in volta e sui singoli casi. Essi divengono ancora più opportuni in quegli ambiti territoriali caratterizzati da fenomeni migratori.
Le verifiche dovranno avere cadenza periodica nei casi in cui il pagamento delle prestazioni avvenga a mezzo delegato o con accredito su conto corrente bancario o postale e, comunque, a campione sulle dichiarazioni di responsabilità rese, così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di auto certificazione (msg. 12886 del 4.6.2008).


DESTINATARI



Hanno diritto all’assegno sociale con effetto dal 1° febbraio 1996 i cittadini italiani che hanno compiuto il 65° anno di età, che risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia e sono sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.
La residenza in Italia e la cittadinanza italiana sono condizioni per la concessione e per la conservazione del relativo diritto (circ. 729/1978).
La cittadinanza italiana è regolata dalla l. 91/1992 e dai relativi regolamenti di esecuzione introdotti con d.p.r. 572/1993 e d.p.r. 362/1994: la nascita sul territorio nazionale non fa acquisire automaticamente la cittadinanza italiana, ma soltanto qualora i genitori stranieri - residenti sul territorio italiano - siano ignoti, apolidi o non abbiano trasmesso ai figli la cittadinanza secondo le disposizioni del loro stato di appartenenza. La cittadinanza italiana per nascita sul territorio nazionale può essere successivamente conseguita su domanda da presentare in Prefettura.
La perdita della cittadinanza comporta la revoca dell'assegno.
Hanno inoltre diritto all’assegno sociale alle stesse condizioni di età e di reddito:
  • i cittadini della Repubblica di San Marino residenti in Italia (circ. 53431/1970);
  • gli stranieri o apolidi ai quali è stata riconosciuta la qualifica di "rifugiato politico" e lo "status di protezione sussidiaria" ed i rispettivi coniugi ricongiunti (circ. 175/1983, art. 2 e 22 del d.lgs 251/2007, msg. 4090 del 23.3.2007);
  • i detenuti, indipendentemente dalla durata della pena alla quale siano stati condannati (circ. 703/1971);
  • i cittadini di Stati membri dell’ Unione Europea, residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell’Unione (circ. 754/1986). A seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 40/98, i cittadini della Comunità Europea residenti in Italia possono ottenere l’assegno sociale indipendentemente dal possesso della qualifica di lavoratori. Per tali soggetti la prestazione potrà essere riconosciuta da data successiva al 27 marzo 1998 (circ. 82/2000).
  • gli stranieri o apolidi titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (circ. 82/2000). Successivamente, l’ art. 80, comma 19, l. 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno (circ. 99/2003). Il d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, infine, recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07). Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo.
Dal 1° gennaio 2007 godranno dell'applicazione delle norme comunitarie i cittadini di Romania e Bulgaria, entrate a far parte della Unione Europea da tale data. Essi beneficeranno dei diritti previsti e dei relativi effetti economici con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2007 (circ 35/2007).
A partire dall'11 aprile 2007 i cittadini comunitari ed i loro familiari a carico che risiedono regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, possono fare richiesta, in presenza degli altri requisiti, dell'assegno sociale (d. lgs. 30/2007). Alla domanda va accluso il certificato di iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2009, per avere diritto all'assegno sociale, come ulteriore requisito occorre avere soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni (L.133/2008, art. 20, c.10). Tale requisito dovrà essere accertato indipendentemente dal periodo dell'arco vitale in cui la permanenza continuativa e legale si è verificata.
La nuova normativa si applica alle domande presentate dal 1° dicembre 2008 per ottenere la prestazione assistenziale con decorrenza 01/2009.
Il requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni si rileva dal titolo rilasciato dalla competente Autorità italiana, che i richiedenti la prestazione hanno l'obbligo di presentare a corredo della relativa istanza. Per il computo dei dieci anni, qualsiasi sia la documentazione utile attestante il soggiorno legale e continuativo, va tenuto conto della continuità delle date di rilascio dei diversi documenti rispetto alla scadenza di quelli eventualmente in precedenza posseduti.
Le Sedi dell'Istituto potranno inoltrare, ove lo ritengano necessario, richieste di accertamenti o di verifiche alle Autorità competenti sulla documentazione prodotta.


DOMANDA



Può essere inoltrata alla sede Inps competente per residenza, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori, ovvero inviata per posta.
Deve essere redatta su apposito modulo in distribuzione presso le sedi Inps o gli enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it (modello di domanda).


REQUISITI REDDITUALI



Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura (retribuzioni, salari, pensioni, rendite agrarie e da fabbricati, ecc.). Si tiene conto anche dei redditi esenti da imposte o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, nonché degli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile (circ. 53394/1970 – parte I).
Per una descrizione analitica della tipologia dei redditi da considerare per il richiedente e il coniuge vedi rilevanza n. 7.
Non concorrono alla formazione del reddito:
  • la pensione liquidata secondo il sistema contributivo (l. 335/1995) a carico di enti previdenziali obbligatori (pubblici o privati), per un importo pari ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell’assegno sociale;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati (buonuscita, indennità di anzianità, premio di fine servizio, liquidazione, ecc.), e le relative eventuali anticipazioni;
  • i trattamenti di famiglia comunque denominati;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • l’assegno sociale stesso;
  • le indennità di accompagnamento di ogni tipo (circ. 743/1983);
  • gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’Inail nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente alle menomazioni di cui alla tabella allegata 3 del d.p.r. 1124/1965;
  • gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’Inps ai pensionati per inabilità;
  • l’indennità di comunicazione per i sordomuti di cui all’ art. 4 della l. 508/1988;
  • l’assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915 – 1918, i soprassoldi connessi alle Medaglie al Valor Militare, le pensioni o assegni connessi alle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia (circ. 53412/1970);
  • l’indennizzo previsto dalla legge 210/1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (circ. 203/2000).
Inoltre, non sono computabili i redditi da fabbricati distrutti o inagibili per effetto di eventi sismici esclusi per legge dall’assoggettabilità all’IRPEF fino alla loro definitiva ricostruzione o agibilità. I soggetti interessati devono presentare un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l’inagibilità dei fabbricati (circ. 741/1982).

A decorrere dal 1° marzo 2009 - data di entrata in vigore della l. 14/2009, art. 35, commi da 8 a 13 - in sede di prima liquidazione degli assegni sociali dovrà essere considerato il reddito dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva dall'interessato.
La previsione normativa sopra citata stabilisce al c. 9 che - in sede di prima liquidazione di una prestazione - il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
Pertanto, per l'individuazione dell'anno da considerare per il reddito rilevante ai fini del riconoscimento delle prestazioni, deve farsi riferimento alla data di decorrenza della prestazione medesima:
  • per decorrenze successive al 1° marzo 2009 vige l'art. 35, cc. da 8 a 13, L. 14 del 27/02/2009 (redditi anno in corso per le prime liquidazioni);
  • per decorrenze dal 1° gennaio 2009 al 1° marzo 2009 vige la disciplina previgente.

Per le prestazioni con decorrenza anteriore al 2009, il diritto alla corresponsione delle prestazioni stesse per il periodo anteriore al 1° luglio 2009 è riconosciuto sulla base delle disposizioni previgenti. Per la corresponsione dal 1° luglio 2009, la verifica della sussistenza del diritto è effettuata sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dal pensionato nell'anno 2009 per i redditi del 2008 che saranno considerati rilevanti per la corresponsione fino al 30 giugno 2010 (circ. 62 del 22/04/2009).
Ai fini dell’individuazione del reddito, gli eventuali atti di disposizione e di costituzione di diritti reali sui beni immobili posti in essere dal richiedente immediatamente prima o subito dopo la presentazione della domanda di assegno sociale sono da considerare influenti sia che avvengano a titolo oneroso che a titolo gratuito (circ. 710/1973 – msg. 35308/1992).
Per gli atti di disposizione a titolo oneroso il reddito da computare è quello ottenuto dall’interessato - in relazione all’impiego di quanto ricavato - dalla vendita del bene immobile.
Per gli atti di disposizione a titolo gratuito posti in essere nelle more dell’istruttoria va fatta una ulteriore distinzione:
  • se il reddito relativo ai beni ceduti è superiore al limite previsto per il diritto, la pensione avrà decorrenza dal mese successivo a quello nel corso del quale l’atto è stato redatto;
  • se è inferiore, la pensione avrà decorrenza dalla domanda ferma restando l’influenza del reddito in argomento sulla misura della prestazione, fino al momento della cessazione del bene.

In ogni caso, ai fini dell’individuazione del reddito, dovrà attribuirsi al richiedente l’assegno sociale il reddito catastale del bene immobile dato in uso gratuito.
Qualora l’ assegno sociale derivi da pensioni di invalidità civile si dovrà tenere conto della specifica normativa che - per queste ultime - fa riferimento al solo reddito del titolare della prestazione.


DECORRENZA



L’assegno sociale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali).


MISURA ED IMPORTO



L’importo dell'assegno sociale è determinato annualmente in relazione all’aumento percentuale delle pensioni, fissato con decreto ministeriale
In relazione all’entità del reddito personale e dell’eventuale reddito cumulato, l’assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta (circ. 208/1996).
La misura massima dell'assegno spettante è determinata per il pensionato non coniugato o legalmente ed effettivamente separato (vale anche per la separazione in via provvisoria - circ. 185/2000) dalla differenza tra il limite di reddito previsto e il reddito dichiarato:
  • si ha diritto alla misura intera se non si posseggono redditi;
  • si ha diritto alla misura ridotta, fino alla concorrenza dell’assegno sociale, se si posseggono redditi in misura inferiore all’importo dell’assegno sociale.
Non si ha diritto se si posseggono redditi superiori all’importo dell’assegno sociale.
La misura massima dell'assegno spettante è determinata per il pensionato coniugato dalla differenza tra il limite di reddito coniugale previsto e il reddito dichiarato (il reddito personale va sommato a quello del coniuge):
  • si ha diritto alla misura intera se non si posseggono redditi;
  • si ha diritto alla misura ridotta, se si posseggono redditi in misura inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Non si ha diritto se si posseggono redditi superiori al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Non si procede al cumulo del reddito dell’interessato con quello del coniuge nel caso di separazione legale o di comprovato stato di abbandono (Circ. 60001/1974, circ. 12/1990 e circ. 248/1990).
L’importo mensile dell'assegno è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità. E’ determinato provvisoriamente sulla base del reddito presuntivo dichiarato o dei redditi denunciati dal pensionato memorizzati sul Casellario centrale dei pensionati, e viene eventualmente conguagliato nell'anno successivo.


INTERESSI LEGALI



In caso di ritardo nella liquidazione della prestazione sono dovuti gli interessi legali a far tempo dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda o dalla successiva data di perfezionamento dei requisiti.
La legge finanziaria per il 2007 ha previsto nuove modalità per il calcolo degli interessi legali nel caso in cui la domanda presentata dall'interessato risulti incompleta delle notizie e dei dati necessari per la sua liquidazione.
In questi casi gli interessi legali decorrono dal 121° giorno successivo alla data in cui la domanda possa essere definita completa o comunque dal 121° giorno successivo a quello in cui i requisiti si perfezionano (data di decorrenza della pensione).
La nuova disciplina trova applicazione per tutte le domande presentate dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della L. 296/2007, art. 1, c.783.


MAGGIORAZIONE SULL'ASSEGNO SOCIALE



L’ art. 70, comma 1, l.388/2000, stabilisce che, a far tempo dal 1° gennaio 2001, in presenza di particolari condizioni reddituali, è concessa una maggiorazione sull’assegno sociale per un importo pari a euro 12,91 mensili per i titolari con età inferiore a 75 anni e a euro 20,65 mensili per i titolari con età pari o superiore a 75 anni (circ. 61/2001).
Dal 1.1.2002 è stato applicato un incremento delle maggiorazioni, in presenza di particolari requisiti reddituali, di età e di contribuzione, fino a garantire un reddito personale minimo di Euro 516,46 mensili, per 13 mensilità (L. 448/2001, art. 38)
L’ aumento è soggetto a norme diverse da quelle dell’ assegno sociale e tali regole sono molto più restrittive anche se la tipologia dei redditi da valutare coincide sostanzialmente con quella dei redditi da considerare per il diritto all’assegno sociale con l’aggiunta del reddito della casa di abitazione.
A tale fine si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Per una descrizione analitica della tipologia dei redditi da considerare vedi rilevanza n. 22.
Tali maggiorazioni sono differenziate a seconda dell’età e subordinate a limiti di reddito sia personale che cumulato con quello del coniuge.
La misura massima della maggiorazione spettante è determinata:
  • per il pensionato solo, dalla differenza tra il limite di reddito previsto e il reddito dichiarato (tenendo conto anche del reddito derivante da pensione);
  • per il pensionato coniugato (non legalmente ed effettivamente separato), dal minore degli importi risultanti dalla differenza tra il limite di reddito previsto per il pensionato solo e il reddito personale dichiarato (tenendo conto anche del reddito derivante da pensione) e la differenza tra il limite di reddito coniugale previsto e il reddito cumulato con quello del coniuge (tenendo conto anche dell’eventuale reddito derivante da pensione del coniuge).

L' importo mensile della maggiorazione è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità.
LE TABELLE DEGLI IMPORTI (senza incremento 1.1.2002)
Il limite di reddito oltre il quale è esclusa la concessione della maggiorazione è:
  • per il pensionato solo, la somma dell’ ammontare annuo dell’assegno sociale e dell’ammontare annuo della maggiorazione dell’assegno sociale.
    La maggiorazione viene erogata in misura ridotta se il reddito del pensionato è compreso tra il reddito che ne consente la concessione in misura intera (ammontare annuo dell’assegno sociale) e quello che ne esclude la concessione (ammontare annuo dell’assegno sociale + ammontare annuo della maggiorazione dell’assegno sociale).
  • per il pensionato coniugato, la somma del limite di reddito determinato come per il pensionato solo e l'ammontare annuo del trattamento minimo.
La maggiorazione viene erogata in misura ridotta se il reddito personale del pensionato è inferiore al limite di reddito previsto per il pensionato solo e se il reddito, cumulato con quello del coniuge, è compreso tra il limite che ne consente la concessione in misura intera (ammontare annuo del trattamento minimo + ammontare annuo dell’assegno sociale) e quello che ne esclude la concessione (ammontare annuo dell’assegno sociale + ammontare annuo della maggiorazione dell’assegno sociale + ammontare annuo del trattamento minimo).
TABELLE LIMITI DI REDDITO
Pensionati infrasettantacinquenni
Pensionati ultrasettantacinquenni


REVOCA O RIDUZIONE



Qualora al titolare di assegno sociale venga liquidata altra pensione e i redditi considerati superano il limite annuo, l’assegno sociale diventa indebito e va revocato dalla data di decorrenza della nuova pensione.
Per accertare la sussistenza del diritto all'assegno sociale, a seguito della concessione della nuova pensione, si procederà alla verifica reddituale - personale e familiare - ripartendo la somma degli arretrati e attribuendola a ciascun anno di competenza, come previsto da recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A seguito di tale verifica l'assegno sociale potrà essere ridotto o revocato.
Peraltro, considerata la natura alimentare dell’assegno sociale, questo viene provvisoriamente lasciato in pagamento nelle more della definizione della nuova pensione, ed i ratei percepiti, divenuti indebiti, potranno essere recuperati in sede di liquidazione degli arretrati della nuova pensione (circ. 262/1991).
N.B.: Si precisa che, in via generale, la titolarità di pensione non costituisce impedimento alla liquidazione dell’assegno sociale quando non risulti superato il limite di reddito applicabile in relazione allo stato di famiglia del pensionato (risposta a quesito S.R. Marche del 26.9.2003).


TITOLARI DI ASSEGNI SOCIALI RICOVERATI



Qualora l’interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico di Enti pubblici, l'assegno sociale verrà ridotto sino ad un massimo del 50% (circ. 65/2003).
Nel caso in cui la retta presso i predetti istituti o comunità sia parzialmente a carico dell’interessato o dei suoi familiari, l’assegno sociale viene corrisposto:
  • in misura intera, se l’importo della retta a carico dell’interessato o dei familiari risulta pari o superiore al 50% dell’assegno sociale;
  • in misura ridotta del 25%, se l’importo della retta a carico dell’interessato o dei familiari risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale.

ASSEGNO SOCIALE AI MINORATI CIVILI



Agli invalidi civili che hanno maturato i 65 anni di età dal 1° gennaio 1996 spetta l'assegno sociale sostitutivo dell’assegno erogato dal Ministero dell’Interno.
Ai fini dell'accertamento reddituale per la concessione dell’assegno sociale si tiene conto, come per i minorati civili soltanto del reddito personale e in nessun caso si valuta il reddito del coniuge (msg. 18883/1997).
Dovranno essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati a IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell’IRPEF (rendite INAIL), secondo quanto stabilito dall’ art. 14 septies l. 33/1980.
Nel caso in cui il titolare di assegno sociale derivante da invalidità civile superi in un anno il previsto limite di reddito, non si dovrà procedere alla revoca della pensione, ma si dovrà sospendere la pensione nel solo anno in cui si è superato il limite di reddito (Msg. 1338/1994).
In caso di erogazione di arretrati per la determinazione del limite di reddito questi non vanno considerati nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza (cosiddetto "criterio di competenza", risposta a quesito S.R. Calabria del 30.1.2007).
Nel caso di soggetti pluriminorati, il cumulo delle provvidenze per i mutilati ed invalidi civili con quelle spettanti per invalidità di guerra, di lavoro, di servizio, nonché per cecità e sordomutismo, è possibile solo in presenza di minorazioni e malattie di tipo diverso e sempre che ricorrano tutti i requisiti prescritti per il diritto alle singole provvidenze (circ. 749/1984).
Per l'anno 2010, l'importo base dell' Assegno Sociale in trasformazione, spettante agli invalidi civili e ai sordomuti, è di 335,13 euro mensili.
Per avere diritto all'aumento fino all'importo mensile di 411,53 euro, ossia beneficiare in misura intera o ridotta degli aumenti di 76,40 euro mensili, previsti dalle leggi finanziarie del 1999 e 2001 (art. 67 legge n. 448/98 e art. 52 legge n. 488/99), viene preso a riferimento oltre al reddito personale dell'invalido anche quello del coniuge.

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