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martedì 27 settembre 2011

Infortuni sul lavoro e malattie professionali: rivalutazioni economiche in agricoltura



Infortuni sul lavoro e malattie professionali: rivalutazioni economiche in agricoltura
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2011, è stato pubblicato il Decreto ministeriale 13 giugno 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante le rivalutazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1º luglio 2011, intervenute nel settore agricoltura.
- La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte e' fissata, a decorrere dal 1° luglio 2011, in euro 22.156,41.
- l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2011, e' fissato in euro 483,37.
- l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2011, e' fissato in euro 1.936,80.
- A norma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui all'art. 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0155 si ottengono i seguenti importi:

Inabilita' Importi dall'1/07/2011
Dal 50 al 59% 339,76
Dal 60 al 79% 474,10
Dall'80 al 89% 813,92
Dal 90 al 100% 1.153,72
100% + a.p.c 1.637,11
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

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